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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO
Nel 2010, il Programma di Stoccolma, con specifico riguardo alla lotta alla
criminalità economica, ribadiva l’importanza di una più efficace identificazione,
confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa.
Nel 2011, il Parlamento europeo adottava la risoluzione sulla criminalità
organizzata nell’Unione Europea con cui la richiedeva, sul piano dell’armoniz-
zazione, l’adozione di una Direttiva che regoli, tra l’altro, la confisca allargata e
la confisca in assenza di condanna; sul piano del mutuo riconoscimento, ha poi
propugnato il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati per il riconosci-
mento e la piena esecuzione all’estero degli ordini di sequestro e confisca .
(16)
Infine, l’Agenda europea sulla sicurezza del 28 aprile 2015 ha indicato la
necessità di adottare misure per combattere in maniera più efficace e globale il
finanziamento del terrorismo. Una delle priorità individuate è lo smantellamen-
to delle reti della criminalità organizzata e delle relative modalità di finanzia-
mento. In tale contesto, l’Agenda europea sulla sicurezza ha attribuito un’im-
portanza strategica alla necessità di migliorare il riconoscimento reciproco dei
provvedimenti di congelamento e di confisca.
In seguito, la Commissione sottolineava la necessità di assicurare che i cri-
minali che finanziano il terrorismo siano privati dei loro beni anche nella suc-
cessiva comunicazione del 2 febbraio 2016, relativa a un Piano d’azione per raffor-
zare la lotta contro il finanziamento del terrorismo. Infatti, per smantellare le attività
della criminalità organizzata che finanziano il terrorismo è essenziale privare tali
criminali dei proventi da reato. Per questo, la Commissione nuovamente evi-
denziava che occorre garantire che tutti i tipi di provvedimenti di congelamento
e provvedimenti di confisca siano eseguiti nella massima misura possibile in
tutta l’Unione, attraverso l’applicazione del principio del riconoscimento reci-
proco. Il comune denominatore di tutti gli strumenti normativi adottati dal legi-
slatore europeo, a partire dagli anni Novanta, in materia di sequestro e confisca
è, dunque, che uno dei principali motori dell’attività criminosa è il profitto eco-
nomico.
Sulla base dei citati atti di indirizzo, l’intervento normativo dell’Unione
europea in materia di sequestro e confisca dei beni si è sviluppato su due piani,
quello dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali e quello del riconosci-
mento ed esecuzione reciproca dei provvedimenti, entrambi complementari.
L’obiettivo dell’armonizzazione è stato perseguito da tre strumenti: dalla
Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio del 3 maggio 2001, dalla
Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005; infine,
più recentemente, dalla Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del
(16) Con nota di A. BALSAMO, C. LUCCHINI, La risoluzione del 25 ottobre 2011 del parlamento europeo:
un nuovo approccio al fenomeno della criminalità organizzata, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO,
pagg. 5 e sgg.
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