Page 141 - Rassegna 2019-1
P. 141

LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO



                  Nel 2010, il Programma di Stoccolma, con specifico riguardo alla lotta alla
             criminalità economica, ribadiva l’importanza di una più efficace identificazione,
             confisca e riutilizzazione dei beni di origine criminosa.
                  Nel 2011, il Parlamento europeo adottava la risoluzione sulla criminalità
             organizzata nell’Unione Europea con cui la richiedeva, sul piano dell’armoniz-
             zazione, l’adozione di una Direttiva che regoli, tra l’altro, la confisca allargata e
             la confisca in assenza di condanna; sul piano del mutuo riconoscimento, ha poi
             propugnato il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati per il riconosci-
             mento e la piena esecuzione all’estero degli ordini di sequestro e confisca .
                                                                                    (16)
                  Infine, l’Agenda europea sulla sicurezza del 28 aprile 2015 ha indicato la
             necessità di adottare misure per combattere in maniera più efficace e globale il
             finanziamento del terrorismo. Una delle priorità individuate è lo smantellamen-
             to delle reti della criminalità organizzata e delle relative modalità di finanzia-
             mento. In tale contesto, l’Agenda europea sulla sicurezza ha attribuito un’im-
             portanza strategica alla necessità di migliorare il riconoscimento reciproco dei
             provvedimenti di congelamento e di confisca.
                  In seguito, la Commissione sottolineava la necessità di assicurare che i cri-
             minali che finanziano il terrorismo siano privati dei loro beni anche nella suc-
             cessiva comunicazione del 2 febbraio 2016, relativa a un Piano d’azione per raffor-
             zare la lotta contro il finanziamento del terrorismo. Infatti, per smantellare le attività
             della criminalità organizzata che finanziano il terrorismo è essenziale privare tali
             criminali dei proventi da reato. Per questo, la Commissione nuovamente evi-
             denziava che occorre garantire che tutti i tipi di provvedimenti di congelamento
             e provvedimenti di confisca siano eseguiti nella massima misura possibile in
             tutta l’Unione, attraverso l’applicazione del principio del riconoscimento reci-
             proco. Il comune denominatore di tutti gli strumenti normativi adottati dal legi-
             slatore europeo, a partire dagli anni Novanta, in materia di sequestro e confisca
             è, dunque, che uno dei principali motori dell’attività criminosa è il profitto eco-
             nomico.
                  Sulla base dei citati atti di indirizzo, l’intervento normativo dell’Unione
             europea in materia di sequestro e confisca dei beni si è sviluppato su due piani,
             quello dell’armonizzazione delle legislazioni nazionali e quello del riconosci-
             mento ed esecuzione reciproca dei provvedimenti, entrambi complementari.
                  L’obiettivo dell’armonizzazione è stato perseguito da tre strumenti: dalla
             Decisione  quadro  2001/500/GAI  del  Consiglio  del  3  maggio  2001,  dalla
             Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio del 24 febbraio 2005; infine,
             più recentemente, dalla Direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del

             (16)  Con nota di A. BALSAMO, C. LUCCHINI, La risoluzione del 25 ottobre 2011 del parlamento europeo:
                  un nuovo approccio al fenomeno della criminalità organizzata, in DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO,
                  pagg. 5 e sgg.

                                                                                     139
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146