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PROSPETTIVE EUROPEE
Tuttavia, il riferimento alla natura giudiziaria dell’autorità, non necessaria-
mente di natura penale, ha aperto le porte a forme applicative, anche avanzate,
della Convenzione del 1990, per l’esecuzione all’estero di provvedimenti collega-
ti ad un reato anche se non basati su sentenza di condanna, come in alcuni casi
di provvedimenti di confisca italiani emessi nel procedimento di prevenzione .
(9)
Sotto il profilo oggettivo, come nella Convenzione delle Nazioni Unite del
1988, anche nella citata Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 è stata
prevista l’estensione del sequestro e della confisca alle cose pertinenti al reato.
Inoltre, in entrambe la confisca può essere disposta per equivalente (cfr. articolo
5, paragrafo 1, lettera a) della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 e l’ar-
ticolo 13, paragrafo 3, della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990).
A riprova, la Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 aggiunge, all’arti-
colo 1, paragrafo 1, lettera d), che la confisca può consistere non solo in una misura,
ma anche in una sanzione, quale pacificamente è la confisca per equivalente .
(10)
Dal punto di vista della sua applicazione materiale, la Convenzione del
Consiglio d’Europa del 1990 presenta un campo più esteso rispetto alla
Convenzione delle Nazioni Unite del 1988, poiché non limita la confisca ai pro-
venti derivanti da determinati reati, ma lascia agli Stati la facoltà di indicare,
mediante lo strumento della riserva, i reati cui la confisca può seguire . Invece,
(11)
la Convenzione delle Nazioni Unite del 1988, pur includendo per la prima volta
in uno strumento internazionale il reato di riciclaggio, circoscrive la sua appli-
cabilità a condotte connesse direttamente o indirettamente al narcotraffico.
La consapevolezza degli sforzi fatti dal legislatore internazionale in occa-
sione della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990, nel potenziare la
disciplina dell’esecuzione dei sequestri e della confisca all’estero, emerge dallo
stesso Rapporto esplicativo. In questo documento, si prevede, infatti, che nel
caso in cui una richiesta di assistenza giudiziaria rientri nel campo applicativo
sia della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 sia di quella del 1959, le
parti devono tentare di utilizzare la prima.
(9) Sul punto, G. MELILLO, L’esecuzione all’estero delle misure di prevenzione patrimoniali. Un interessante
pronuncia della Corte di Cassazione francese, in OSSERVATORIO INTERNAZIONALE, Questione
Giustizia n. 4 del 2004, pagg. 771-782 e G. VARRASO, Il sequestro a fini di confisca: dalle scelte del
codice del 1988 alla Legge n. 161 del 2017, in DIRITTOPENALECONTEMPORANEO.
(10) Così, già Corte EDU, Grande Camera 9 febbraio 1995 nel caso n. 307-A/1995 Welch c. Regno
Unito; Corte Cost. n. 97 del 2009; ma anche Cass. pen., sez. III., 20 ottobre 2008, n. 39172;
Cass. pen, sez. II., 10 luglio 2008, n. 28685.; Cass. pen., sez. III., 20 ottobre 2008, n. 39173.
(11) Come si vedrà, l’abuso da parte degli Stati del potere di riserva e l’eccessiva limitazione dei
reati cui la confisca è applicabile condurranno il legislatore europeo ad emanare, dapprima
l’Azione comune del 1998, poi la Decisione quadro 2001/500/GAI sulla quale ci si soffer-
merà nella parte seconda, paragrafo 2. A parere di G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e
la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione europea, cit., pag. 47 proprio l’approccio flessibile di cui
all’articolo 2 ha rappresentato il punto di debolezza della Convenzione.
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