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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO
internazionale quale strumento per richiedere l’esecuzione di attività di acquisizio-
ne probatoria e di attività minori del processo penale, come notificazioni, comu-
nicazioni di atti del casellario giudiziario e trasferimenti di persone detenute.
A conferma di ciò, l’articolo 3 della Convenzione europea di assistenza
giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (di seguito,
Convenzione del 1959) definisce le rogatorie come richieste, relative a un pro-
cedimento penale, che hanno per oggetto il compimento di atti istruttori o di
comunicazione di mezzi di prova, inserti o documenti.
In linea con questa premessa, in principio, solo il sequestro probatorio
poteva essere eseguito da parte di uno Stato estero. Questo è, infatti, il tipo di
sequestro cui l’articolo 5 della Convenzione del 1959 fa riferimento. Del resto,
il Rapporto esplicativo alla Convenzione chiarisce che il bene che, ai sensi del-
l’articolo 6, una volta sequestrato, deve essere restituito il più presto possibile
allo Stato di esecuzione, è il bene inteso quale mezzo di prova .
(1)
Inoltre, l’articolo 1, paragrafo 2, vieta di emettere rogatorie per far esegui-
re decisioni di condanna. E, aderendo a un criterio giuridico-formale, la confi-
sca, nel nostro ordinamento, è pronunciata, di regola, con sentenza, a prescin-
dere dalla natura giuridica attribuibile .
(2)
Anche nello specifico settore del contrasto alle forme di riciclaggio inter-
nazionale, i primi atti internazionali non contenevano, in realtà, strumenti utili
alle esigenze della cooperazione giudiziaria penale, essendo stati concepiti,
essenzialmente, per la regolamentazione di settori economici e bancari al fine
di prevenire le infiltrazioni della criminalità. In tale direzione si collocano la
prima risoluzione del 1980 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa
(3)
(1) Va poi aggiunto che, pur ammessa la possibilità di far eseguire un sequestro probatorio
all’estero, questa, per come disciplinata dalla Convenzione del 1959, è soggetta a limitazioni;
limitazioni che le richieste di assistenza giudiziaria aventi ad oggetto altre tipologie di richie-
ste con finalità probatoria non conoscono. Infatti, ai sensi dell’articolo 2, in genere, le richie-
ste con finalità probatoria possono essere rifiutate solo quando concernono reati politici o
reati connessi con reati politici o fiscali e quando l’esecuzione della richiesta di assistenza può
nuocere alla sovranità, alla sicurezza, all’ordine pubblico o ad altri interessi essenziali del
Paese. Invece, rispetto ai sequestri, l’articolo 5 della Convenzione del 1959 dispone che gli
Stati hanno la facoltà di presentare riserve sulla loro eseguibilità, al momento della firma della
Convenzione o del deposito del suo strumento di ratificazione o di adesione. L’Italia non ha
presentato alcuna riserva, ma molti altri Paesi aderenti alla Convenzione si sono avvalsi di
questo potere condizionando così fortemente le richieste di cooperazione.
(2) Al tempo stesso, l’articolo 1, paragrafo 2 della Convenzione del 1959 non potrebbe essere
letto nel senso di poter eseguire confische irrogate senza condanna che pure sono ammesse
alla luce della più recente giurisprudenza nazionale sia della Corte Costituzionale (sentenza
26 marzo 2015, n. 49) sia di legittimità (SS.UU., 26 giugno 2015, n. 31617). A tale interpre-
tazione, infatti, è di ostacolo il fatto che, in quella Convenzione, l’assistenza giudiziaria può
essere richiesta solo per fini probatori, finalità che manca in ogni tipo di confisca, irrogata a
seguito di condanna o meno.
(3) Si veda Council of Europe, Recommendation R 8 (80) 10, Strasburgo, 1980.
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