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LA PROPOSTA DI DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA SUL DIRITTO D’AUTORE
Google News) hanno interrotto il loro servizio in questi Stati. Il risultato, dunque,
non è stato di certo positivo, avendo di fatto comportato una diminuzione del
pluralismo dell’informazione.
Tra le disposizioni della direttiva riveste poi un ruolo peculiare quella che pre-
vede in capo ai prestatori di servizi della società dell’informazione che memoriz-
zano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale messi a disposi-
zione dagli utenti (si pensi, ad esempio, a YouTube o Facebook) l’obbligo di adottare
una serie di misure tecnologiche adeguate e di sottoscrivere accordi con i titolari
dei diritti (art. 13) . Da questa norma derivano però notevoli difficoltà applicative,
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perché le misure tecnologiche cui fa riferimento costituiscono, di fatto, meccanismi
di controllo generale dei contenuti che vengono caricati dagli utenti, così compor-
tando tutti i rischi connessi con l’adozione di filtri e controlli a internet.
Gli strumenti utilizzabili a tale scopo, chiamati “upload filter”, sono filtri
tecnici che si avvalgono di opportuni algoritmi attraverso cui le principali piat-
taforme dovrebbero poter verificare che per i contenuti resi disponibili dagli
utenti (immagini, video, musica) siano rispettati i diritti d’autore e sia stata paga-
ta una regolare licenza. Oltre ai possibili quesiti legati alla tutela del diritto di
espressione degli utenti di queste piattaforme, all’atto pratico sono note le dif-
ficoltà di implementazione di questi meccanismi di controllo. Infatti, in primo
luogo, essi dovranno agire su una mole ingente di contenuti caricati quotidiana-
mente, il che comporterebbe praticamente un controllo generale sulla rete, pre-
vedibilmente con costi notevoli. In secondo luogo, la difficoltà intrinseca di
distinguere i contenuti illeciti da quelli che non lo sono (per bloccare automati-
camente solo i contenuti illeciti sotto il profilo del diritto d’autore) rende impro-
babile avere un filtro validato e sicuramente efficace .
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(15) L’articolo 13 della proposta, rubricato Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di ser-
vizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di
opere e altro materiale caricati dagli utenti, al §1 prevede che “I prestatori di servizi della società
dell’informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o
altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure
miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l’uso delle loro opere o
altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari
dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro
servizi. Tali misure, quali l’uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono
adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni
adeguate sul funzionamento e l’attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamen-
te sul riconoscimento e l’utilizzo delle opere e altro materiale”. Si segnala che il Parlamento
europeo ha proposto (e approvato) una modifica a tale norma, affinché l’obbligo valga soltanto
per le piattaforme più grandi, cioè quelle che ospitano “significative quantità” di contenuti cari-
cati ogni giorno e che li “promuovono”, mentre sono escluse le micro e piccole imprese.
(16) Di fatto, la verifica dovrebbe avvenire tramite un confronto tra i contenuti caricati dagli uten-
ti e quelli presenti in un archivio condiviso di file delle piattaforme. Inoltre, essa potrebbe
basarsi, per ciascuna piattaforma, su algoritmi di analisi diversi da quelli in uso dalle altre piat-
taforme, così da ingenerare errori e differenziazioni.
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