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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




               Inoltre, si prevede un’equa ripartizione del valore generato dalle pubblica-
          zioni online per gli editori di giornali, cui sarebbe consentito, qualora fossero
          loro trasferiti o concessi in licenza diritti da un dato autore, di chiedere una
          quota del compenso previsto per gli utilizzi attraverso la concessione di licenze
          online per le pubblicazioni (art. 12).
               La ratio di questa norma è da ricercarsi nel fatto che, a differenza di quanto
          avviene per la stampa tradizionale, l’utilizzo del digitale rende molto difficile per
          gli editori recuperare gli investimenti effettuati nell’acquisto dei diritti d’autore
          dai titolari originali attraverso la concessione di licenze per l’utilizzo delle loro
          pubblicazioni in internet. La concreta applicazione di questa norma avverrebbe
          attraverso la istituzione di quella che è stata definita una “link tax”. Si trattereb-
          be di un importo che motori di ricerca, piattaforme online, applicazioni di aggre-
          gazione di notizie (quali ad esempio Google News o Twitter) devono pagare alle
          testate giornalistiche per i contenuti informativi riprodotti sul sito ovvero anche
          soltanto  “linkati”  da  questo,  cioè  raggiungibili  tramite  un  collegamento  alla
          testata su cui sono apparsi originariamente. La “tassa”, peraltro, potrebbe appli-
          carsi non solo ad interi articoli, ma anche a parti di questi. È chiaro che la nor-
          mativa è volta ad evitare che siti web e piattaforme si possano avvalere di articoli
          e prodotti giornalistici audiovisivi senza pagare alcunché ad autori ed editori.
               D’altro canto non è possibile prevedere, sulla base della versione attuale
          del testo della proposta, quali siano le conseguenze previste in caso di violazio-
          ne di questa norma.
               Il problema è complesso, anche perché, come è noto, questo tipo di regole
          comporta non pochi problemi applicativi. Infatti, sebbene al riguardo si parli
          generalmente di“link tax”, questo contributo sembrerebbe piuttosto legato a un
          nuovo  diritto  connesso  (al  diritto  d’autore)  o  “ancillary  copyright”,  dunque  di
          natura privatistica e non pubblicistica . In assenza del pagamento dell’importo
                                             (14)
          pattuito da parte della piattaforma ai titolari del diritto (autori e/o editore), la
          pubblicazione sulla piattaforma stessa avviene comunque in violazione del dirit-
          to d’autore e di conseguenza, auspicabilente, se ne potrà richiedere l’eliminazio-
          ne attraverso un’azione inibitoria. Va evidenziato, peraltro, che una previsione
          normativa di questo genere è stata già adottata in Germania e Spagna. All’esito
          della mancata disponibilità da parte di alcune piattaforme a fissare l’importo da
          corrispondere e versarlo agli aventi diritto, diversi aggregatori (come ad esempio


               opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati
               contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro
               opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi”.
          (14)  Per un’analisi del tema da questa prospettiva v. G. CAMPUS e A. VINAZZANI, Linking e diritto d’au-
               tore: la Corte nel caso GS Media ribalta le Conclusioni dell’Avvocato Generale e valorizza i criteri soggettivi per
               interpretare la nozione di comunicazione al pubblico, Law and MediaWorkingPaper Series, no. 12/2016.

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