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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
Inoltre, si prevede un’equa ripartizione del valore generato dalle pubblica-
zioni online per gli editori di giornali, cui sarebbe consentito, qualora fossero
loro trasferiti o concessi in licenza diritti da un dato autore, di chiedere una
quota del compenso previsto per gli utilizzi attraverso la concessione di licenze
online per le pubblicazioni (art. 12).
La ratio di questa norma è da ricercarsi nel fatto che, a differenza di quanto
avviene per la stampa tradizionale, l’utilizzo del digitale rende molto difficile per
gli editori recuperare gli investimenti effettuati nell’acquisto dei diritti d’autore
dai titolari originali attraverso la concessione di licenze per l’utilizzo delle loro
pubblicazioni in internet. La concreta applicazione di questa norma avverrebbe
attraverso la istituzione di quella che è stata definita una “link tax”. Si trattereb-
be di un importo che motori di ricerca, piattaforme online, applicazioni di aggre-
gazione di notizie (quali ad esempio Google News o Twitter) devono pagare alle
testate giornalistiche per i contenuti informativi riprodotti sul sito ovvero anche
soltanto “linkati” da questo, cioè raggiungibili tramite un collegamento alla
testata su cui sono apparsi originariamente. La “tassa”, peraltro, potrebbe appli-
carsi non solo ad interi articoli, ma anche a parti di questi. È chiaro che la nor-
mativa è volta ad evitare che siti web e piattaforme si possano avvalere di articoli
e prodotti giornalistici audiovisivi senza pagare alcunché ad autori ed editori.
D’altro canto non è possibile prevedere, sulla base della versione attuale
del testo della proposta, quali siano le conseguenze previste in caso di violazio-
ne di questa norma.
Il problema è complesso, anche perché, come è noto, questo tipo di regole
comporta non pochi problemi applicativi. Infatti, sebbene al riguardo si parli
generalmente di“link tax”, questo contributo sembrerebbe piuttosto legato a un
nuovo diritto connesso (al diritto d’autore) o “ancillary copyright”, dunque di
natura privatistica e non pubblicistica . In assenza del pagamento dell’importo
(14)
pattuito da parte della piattaforma ai titolari del diritto (autori e/o editore), la
pubblicazione sulla piattaforma stessa avviene comunque in violazione del dirit-
to d’autore e di conseguenza, auspicabilente, se ne potrà richiedere l’eliminazio-
ne attraverso un’azione inibitoria. Va evidenziato, peraltro, che una previsione
normativa di questo genere è stata già adottata in Germania e Spagna. All’esito
della mancata disponibilità da parte di alcune piattaforme a fissare l’importo da
corrispondere e versarlo agli aventi diritto, diversi aggregatori (come ad esempio
opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati
contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro
opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi”.
(14) Per un’analisi del tema da questa prospettiva v. G. CAMPUS e A. VINAZZANI, Linking e diritto d’au-
tore: la Corte nel caso GS Media ribalta le Conclusioni dell’Avvocato Generale e valorizza i criteri soggettivi per
interpretare la nozione di comunicazione al pubblico, Law and MediaWorkingPaper Series, no. 12/2016.
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