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LA PROPOSTA DI DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA SUL DIRITTO D’AUTORE



                  c) migliorare il funzionamento dei servizi online di distribuzione di opere e
             altro materiale coperti da diritti autoriali, attraverso l’applicazione di regole uni-
             formi nei diversi ordinamenti nazionali dell’Unione europea.


             2. Il diritto d’autore: cos’è e perché serve la nuova direttiva
                  Con l’espressione “diritto d’autore” ci si riferisce alla disciplina deputata a
             tutelare i frutti della attività intellettuale, attraverso il riconoscimento a ciascun sog-
             getto che sia autore di un’opera (generalmente caratterizzata da connotazione intel-
             lettuale e portata innovativa)  di una serie di diritti di carattere sia morale sia patri-
                                       (4)
             moniale, cosicché l’esercizio di tali diritti permetta a lui ed ai suoi aventi causa di
             remunerarsi per un periodo definito di tempo. La disciplina del diritto d’autore si
             caratterizza per il riconoscimento e la tutela di forme di protezione riconducibili,
             in estrema semplificazione, al diritto di proprietà di autori e artisti (interpreti o ese-
             cutori) sui loro contenuti, rappresentando peraltro quello di proprietà . D’altro
                                                                               (5)
             canto, all’utilizzo delle opere dell’ingegno qui in esame sono spesso correlati anche
             diritti di diversa natura, come il diritto alla libertà di informazione e di espressione,
             che a quello fanno da contraltare, legittimando talune eccezioni e/o limitazioni allo
             sfruttamento dei diritti di proprietà riconosciuti ai titolari del diritto d’autore.
                  Va tenuta presente, inoltre, tra i parametri in gioco, la crescita continua ed
             esponenziale della quantità di materiale coinvolto (opere oggetto del diritto d’auto-
             re) dovuta proprio allo sviluppo della tecnologia che ha reso semplici le operazioni
             di creazione e pubblicazione e, in particolare, alla disponibilità di internet come stru-
             mento di distribuzione di informazioni e contenuti di ogni tipo. Di tutte tali circo-
             stanze ha dovuto e deve tenere conto l’ordinamento dell’Unione europea, che a più
             riprese è intervenuto con specifici atti legislativi in questa materia. La materia è
             attualmente regolata, quale strumento principale, dalla direttiva n. 2001/29/CE .
                                                                                      (6)
                  La disciplina attualmente in vigore, dunque, risale a quasi venti anni fa,
             quando non erano presenti i social media, la digitalizzazione non aveva fatto
             ingresso in attività quali le visite museali o l’istruzione scolastica, e non era pos-
             sibile scegliere personalmente i contenuti video di cui fruire attraverso il cosid-
             detto “video on demand”.

             (4)   Cfr., ex multis, M. BERTANI, Diritto d’autore europeo, Torino, Giappichelli, 2011.
             (5)   Si può ricordare, peraltro, che quello di proprietà è un diritto riconosciuto come fondamen-
                  tale dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta dei diritti
                  fondamentali dell’Unione europea, GU C 326 del 26 ottobre 2012, pagg. 391-407).
             (6)   Gli strumenti legislativi susseguitisi nel tempo sono le direttive n. 93/83/CEE del Consiglio,
                  del  27  settembre  1993,  in  GUCE  L.  248,  6  ottobre  1993,  0015;  n.  2001/29/CE  del
                  Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, in GUCE L. 167, 22 giugno 2001,
                  0010 e n. 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in GUCE
                  L. 157, 30 aprile 2004, 0045.

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