Page 116 - Rassegna 2019-1
P. 116
DOTTRINA
2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o altrimenti con-
corrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso menzionati”.
L’art. 16 è stato recentemente modificato dall’art. 7, c. 1, lett. b) del d.l.
113/2018 (cosiddetto “decreto sicurezza”). In realtà, la modifica riguarda soltan-
to l’elenco dei reati che, ai sensi lett. d-bis) dell’art. 16 appena citato, in caso di
condanna dello straniero con sentenza definitiva, possono condurre ad escludere
la protezione sussidiaria perché “sussistono fondati motivi per ritenere che lo
straniero […] costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Il
decreto sicurezza ha infatti aggiunto una serie di ulteriori reati, con l’indicazione
di alcune configurazioni o circostanze specifiche .
(36)
Passando ora a domandarci se la normativa italiana sia conforme all’arti-
colo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95, come interpretato dalla
sentenza Shajin Ahmed, va anzitutto rilevato come la Corte abbia chiarito sol-
tanto la lettera b), dell’art. 17, paragrafo 1. In altri termini, il punto affrontato
riguardava la nozione di “reato grave” ai sensi della lettera b). La Corte si è dun-
que pronunciata soltanto in relazione a questa nozione e ai criteri da seguire per
decidere se vi sia o meno la presenza di un reato di questo tipo, tanto da giusti-
ficare l’esclusione della protezione sussidiaria. Su questo specifico aspetto, l’art.
16 D.Lgs. 251/2007 non sembra evidenziare alcun profilo di incompatibilità,
dal momento che la lett. b) di tale disposizione si limita a riprodurre, parola per
parola, la lettera b), dell’art. 17, paragrafo 1, della direttiva 2011/95.
Tuttavia, proprio in considerazione dell’identità tra la norma europea e
quella nazionale, l’interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza
in oggetto a proposito della prima, va necessariamente osservata anche per la
seconda.
7 bis) dei delitti previsti dagli articoli 600 (“Riduzione o mantenimento in schiavitù o in ser-
vitù”), 600-bis (“Prostituzione minorile”), comma 1, 600-ter (“Pornografia minorile”), primo
e secondo comma, 601 (“Tratta di persone”), 602 (“Acquisto e alienazione di schiavi”), 609-
bis (“Violenza sessuale”) nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter (“Circostanze
aggravanti”), 609-quater (“Atti sessuali con minorenne”), 609-octies (“Violenza sessuale di
gruppo”) del codice penale, nonché dei delitti previsti dall’art. 12 (“Disposizioni contro le
immigrazioni clandestine”), comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni”.
(36) I reati aggiunti consistono in quelli previsti da “[…] gli articoli 336 (“violenza o minaccia a
un pubblico ufficiale”), 583 (“circostanze aggravate”), 583-bis (“pratiche di mutilazione degli
organi genitali femminili”), 583-quater (“Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico
ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive”), 624
(“furto”) nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, primo comma, numero 3) (“se il colpe-
vole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso”), e 624-bis (“furto in abitazione furto
con strappo”), primo comma, nell’ipotesi aggravata di cui all’articolo 625, comma 1, numero
3), del codice penale.” Inoltre, l’articolo riformato specifica che “i reati di cui all’articolo 407,
comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti
anche nelle fattispecie non aggravate”.
114