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RIFIUTO DI RICONOSCIMENTO DELLA “PROTEZIONE SUSSIDIARIA” A PERSONA
CONDANNATA A PENA DETENTIVA SUPERIORE A CINQUE ANNI
Fermo restando che, come emerge dai considerando 4 , 23 e 24
(19)
(17)
(18)
della medesima direttiva, [punto 40] la Convenzione stessa costituisce, ancora
oggi, “la pietra angolare” della disciplina internazionale in materia di protezio-
ne dei rifugiati e che la direttiva ha lo scopo di garantire un’applicazione della
convenzione che si basi su nozioni e criteri comuni .
(20)
A riguardo, nelle proprie sentenze, la Corte ha più volte stabilito che «l’in-
terpretazione delle disposizioni di tale direttiva, così come di quelle della diret-
tiva 2004/83, deve, pertanto, essere effettuata alla luce dell’economia generale
e della finalità di quest’ultima, nel rispetto della Convenzione di Ginevra e degli
altri trattati pertinenti contemplati dall’articolo 78, paragrafo 1, TFUE »
(21)
[punto 41].
Nonostante le considerazioni effettuate fino a questo punto siano riferite,
in quanto riguardanti la Convenzione di Ginevra, al solo status di rifugiato, la
Corte discerne, nei considerando 8 , 9 e 39 della direttiva qualifiche, la
(23)
(22)
(24)
volontà, in capo al legislatore europeo, di «instaurare uno status uniforme in
favore di tutti i beneficiari di una protezione internazionale» [punto 42].
(25)
(17) Ovvero «La convenzione di Ginevra e il relativo protocollo costituiscono la pietra angolare
della disciplina giuridica internazionale relativa alla protezione dei rifugiati».
(18) Per il quale «Dovrebbero essere stabiliti criteri per la definizione e il contenuto dello status
di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell’appli-
cazione della convenzione di Ginevra».
(19) Che vuole che «[sia] necessario introdurre dei criteri comuni per l’attribuzione ai richiedenti
asilo della qualifica di rifugiato ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra».
(20) Sentenza del 1° marzo 2016, Alo e Osso, C 443/14 e C 444/14, EU:C:2016:127.
(21) Sentenze del 9 novembre 2010, B e D, C 57/09 e C 101/09, EU:C:2010:661, punto 78; del
1° marzo 2016, Alo e Osso, C 443/14 e C-444/14, EU:C:2016:127, punto 29, e del 31 gen-
naio 2017, Lounani, C 573/14, EU:C:2017:71, punto 42.
(22) Alla luce del quale «Nel Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo, adottato il 15 e 16 ottobre
2008, il Consiglio europeo ha rilevato che sussistono forti divergenze fra gli Stati membri per
quanto riguarda la concessione della protezione e ha sollecitato ulteriori iniziative, compresa
una proposta di procedura unica in materia di asilo che preveda garanzie comuni, per com-
pletare l’istituzione, prevista dal programma dell’Aia, del sistema europeo comune di asilo, e
offrire così un livello di protezione più elevato».
(23) Che vuole che «Nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo ha ribadito il suo impegno
per il raggiungimento dell’obiettivo di istituire entro il 2012 uno spazio comune di protezio-
ne e solidarietà basato su una procedura comune in materia d’asilo e su uno status uniforme
per coloro che hanno ottenuto la protezione internazionale, conformemente all’articolo 78
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)».
(24) Per il quale «In risposta alla richiesta del programma di Stoccolma di instaurare uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussi-
diaria, e fatte salve le deroghe necessarie e oggettivamente giustificate, ai beneficiari dello
status di protezione sussidiaria dovrebbero essere riconosciuti gli stessi diritti e gli stessi
benefici di cui godono i rifugiati ai sensi della presente direttiva, alle stesse condizioni di
ammissibilità».
(25) Sentenza del 1° marzo 2016, Alo e Osso, C-443/14 e C-444/14, EU:C:2016:127, punti 31 e 32.
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