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DOTTRINA




               Nell’ambito della sentenza, la Corte si era occupata dell’articolo 12, para-
          grafo 2 , (che abbiamo visto essere adoperato, per analogia, alla luce della
                 (33)
          volontà del legislatore europeo di «instaurare uno status uniforme in favore di
          tutti i beneficiari di una protezione internazionale», anche relativamente al caso
          Ahmed: vedi punto 28), e particolarmente alla lettera c), relativa all’esclusione
          dallo status di rifugiato del soggetto “che si sia reso colpevole di atti contrari alle
          finalità e ai principi delle Nazioni unite quali stabiliti nel preambolo e negli arti-
          coli 1 e 2 della carta delle Nazioni unite”.
               Con questa decisione - particolarmente delicata in quanto relativa alla par-
          tecipazione  del  sig.  Lounani  a  un’associazione  con  finalità  terroristiche  -  la
          Corte, pur partendo dai medesimi presupposti per cui “lo Stato membro inte-
          ressato può applicare l’articolo 12 […] soltanto dopo aver proceduto, per cia-
          scun caso individuale, ad una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha cono-
          scenza”, arriva a conclusioni piuttosto differenti, quando afferma, relativamen-
          te  alla  commissione  di  atti  contrari  alle  finalità  ed  ai  principi  delle  Nazioni
          Unite, che “per poter ritenere che ricorra la causa di esclusione dallo status di
          rifugiato […] non è necessario che il richiedente protezione internazionale sia
          stato condannato […]”. Con questa decisione, la Corte sostiene, in un certo
          senso, che le cause di esclusione possano ricorrere anche indipendentemente da
          una condanna del soggetto beneficiario della protezione internazionale.
               In tale prospettiva si comprende la portata della sentenza Ahmed, nella
          quale, sebbene in riferimento ad una fattispecie diversa, emerge una differente
          prospettiva della Corte, per la quale persino la condanna stessa non è, di per sé,
          sufficiente, se non previa valutazione di tutte le circostanze individuali di cui il
          Giudice europeo ha conoscenza, a determinare l’esclusione dallo status di pro-
          tezione sussidiaria. Inoltre, come si evince dal punto 52 della sentenza Ahmed,
          le cause di esclusione dallo status di protezione internazionale rappresentano
          deroghe al principio generale sancito all’art. 18 della direttiva 2011/95, per cui
          queste debbono necessariamente essere interpretate in maniera restrittiva.


          8. Conclusioni: la sentenza Shajin Ahmed e l’ordinamento italiano
               Resta in conclusione da verificare se la soluzione contenuta nella sentenza
          in commento assuma rilievo per l’ordinamento italiano. In particolare, si tratta
          di valutare se l’art. 16 e, particolarmente, l’art. 10 del D.Lgs. 251/2007, che


          (33)  L’articolo cui si fa riferimento nella sentenza è della direttiva 2004/83, successivamente inno-
               vata dalla direttiva 2011/95, che in materia di esclusione dalla protezione internazionale resta
               pressoché invariata.

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