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RIFIUTO DI RICONOSCIMENTO DELLA “PROTEZIONE SUSSIDIARIA” A PERSONA
CONDANNATA A PENA DETENTIVA SUPERIORE A CINQUE ANNI
riguarda proprio la disciplina dell’esclusione dalla protezione sussidiaria, siano
conformi alla decisione dalla Corte di giustizia.
L’art. 16 in esame prevede quanto segue:
“1. Lo status di protezione sussidiaria è escluso quando sussistono fondati
motivi per ritenere che lo straniero:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimi-
ne contro l’umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
b) abbia commesso, al di fuori del territorio nazionale, prima di esservi
ammesso in qualità di richiedente, un reato grave. La gravità del reato è valutata
anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel
massimo a dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato:
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite,
quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato;
d-bis) costituisca un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, essen-
(34)
do stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 407,
comma 2, lettera a), del codice di procedura penale .
(35)
(34) Inserito con Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18.
(35) L’art. 407, c. 2, lett. a), cod. proc. pen., fa riferimento a “1) delitti di cui agli articoli 285
(“devastazione saccheggio o strage”), 286 (“guerra civile”), 416-bis (“associazione di tipo
mafioso”) e 422 (“strage”) del codice penale, 291-ter (“Circostanze aggravanti del delitto di
contrabbando di tabacchi lavorati esteri”), limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle
lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater (“Associazione per delinquere finalizzata al con-
trabbando di tabacchi lavorati esteri”), comma 4, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575 (“omicidio”), 628 (“rapina”), terzo
comma, 629 (“estorsione”), secondo comma, e 630 (“Sequestro di persona a scopo di estor-
sione”) dello stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice pena-
le ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento costituzionale per i
quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel mas-
simo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270 (“Associazioni sovversive”), terzo comma,
[270-bis, secondo comma], e 306 (“Bande armate”), secondo comma, del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione
e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di
esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’ar-
ticolo 2 (“Armi e munizioni comuni da sparo”), comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73 (“Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti
o psicotrope”), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80 (“Aggravanti specifi-
che”), comma 2, e 74 (“Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psi-
cotrope”) del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psico-
trope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all’articolo 416 (“Associazione per delinquere”) del codice penale nei casi in
cui è obbligatorio l’arresto in flagranza;
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