Page 117 - Rassegna 2019-1
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RIFIUTO DI RICONOSCIMENTO DELLA “PROTEZIONE SUSSIDIARIA” A PERSONA
                      CONDANNATA A PENA DETENTIVA SUPERIORE A CINQUE ANNI



                  Ne discende che, nel valutare se un reato che lo straniero abbia commesso
             (o vi siano fondati motivi per ritenere abbia commesso), le autorità italiane com-
             petenti devono attenersi al precedente giurisprudenziale e “valutare la gravità
             dell’illecito considerato, effettuando un esame completo di tutte le circostanze
             del caso individuale di cui trattasi” , senza limitarsi a prendere in considerazio-
                                             (37)
             ne la pena che il reato commesso, se giudicato in Italia, avrebbe comportato.
                  Diversa questione, è quella relativa all’art. 10, c. 1, lett. a) del d.l. 113/2018,
             relativo al “Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il
             riconoscimento della protezione internazionale”. L’articolo prevede, infatti, che
             “quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di
             cui agli articoli 12, comma l, lettera c) , e 16, comma l, lettera d-bis), del decreto
                                                (38)
             legislativo 19 novembre 2007, n. 251[…], “ovvero è stato condannato anche con
             sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il Questore ne dà tempestiva
             comunicazione alla Commissione Territoriale competente, che provvede nell’im-
             mediatezza all’audizione dell’interessato e adotta contestuale decisione […]”.
                  Questo, in linea con l’orientamento che la Corte di Lussemburgo aveva
             palesato relativamente alla sentenza Lounani, e quindi in difformità con la sen-
             tenza Ahmed, renderebbe possibile l’esclusione dallo status di protezione sussi-
             diaria indipendentemente da una condanna, ovvero anche per la mera pendenza
             di un procedimento penale o di una sentenza non definitiva. Ciò potrebbe risul-
             tare paradossale nell’ambito di una disposizione adottata all’indomani della sen-
             tenza Ahmed, nella quale si è, chiaramente, affermato, tra le altre cose, che nep-
             pure in presenza di una condanna sia possibile, se non previa valutazione di
             tutte  le  circostanze  individuali  di  cui  il  Giudice  ha  conoscenza,  determinare
             l’esclusione dallo status di protezione sussidiaria. La lett. d-bis), inoltre, non trova
             corrispondenza in alcuna delle lettere dell’art. 17, paragrafo 1, della direttiva
             2011/95, che di per sé potrebbe porne in dubbio la compatibilità con la norma
             europea.
                  Inoltre, nell’elencare con estrema precisione i numerosissimi reati in que-
             stione, la lett. d-bis) sembra dare per acquisito che la condanna con sentenza
             definitiva per uno di questi reati significhi di per sé che lo straniero costituisca
             un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e che, di conseguenza, la prote-
             zione sussidiaria vada esclusa. Ciò porrebbe la norma in palese contrasto con il
             giudicato della Corte di Lussemburgo, se non vi fosse la previsione di un ulte-


             (37)  Punto n. 24 della sentenza C 369/17.
             (38)  Ovvero quando “lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica,
                  essendo stato condannato con sentenza definitiva per i reati previsti dall’articolo 407, comma
                  2, lettera a), del codice di procedura penale”.

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