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DOTTRINA
riore passaggio, necessario al fine dell’esclusione. Tale procedura è quella della
cui competenza sono investite le Commissioni Territoriali, incaricate di provve-
dere all’audizione del soggetto titolare dello status e di adottare una decisione
relativamente all’esclusione dello stesso.
Problematico risulta comprendere quanto, tale “audizione”, possa essere
sufficiente allo sviluppo, da parte delle Commissioni territoriali, delle conoscen-
ze e delle informazioni necessarie a effettuare “un esame completo di tutte le
circostanze del caso individuale di cui trattasi”, soprattutto considerato che la
decisione della Commissione debba essere “contestuale” all’audizione stessa.
Accanto a ciò, meritevole di verifica è anche lo spazio di discrezionalità
riconosciuto alle Commissioni nel momento della decisione. Qualora la discre-
zionalità non sussistesse in alcuna misura, riducendo il ruolo della
Commissione ad un mero accertamento d’ufficio della sussistenza di una sen-
tenza di condanna, anche non definitiva, relativamente ad uno dei reati enume-
rati alla lett. d-bis) dell’art. 16 D.Lgs. 251/2007, risulterebbe palese una non con-
formità della normativa italiana con il disposto della sentenza della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea.
La funzione della Commissione territoriale sarebbe, pertanto, unicamente
quella di prendere atto del giudicato della Corte interna e di emettere un provve-
dimento di revoca dello status di protezione internazionale, per come di propria
competenza. In presenza di un sufficiente margine di discrezionalità, invece, le
Commissioni Territoriali avrebbero modo di giudicare attentamente il contesto e
le condizioni nell’ambito delle quali il reato sia stato commesso e sanzionato,
potendo decidere di non escludere il soggetto titolare dallo status di protezione,
anche qualora lo stesso risultasse essere stato condannato per uno dei reati di cui
alla lett. d-bis) dell’art. 16. L’interpretazione, tuttavia, non risulta evidentemente
emergente dal testo della norma, che sembra meramente rinviare alle
Commissioni Territoriali l’adozione di un provvedimento di propria competenza.
D’altra parte, la giurisprudenza della Corte di Giustizia, non suggerisce
una definizione sufficientemente dettagliata e ampia di quale debba essere l’og-
getto di tale analisi (“delle circostanze del caso individuale”), né quali siano i cri-
teri alla luce dei quali l’analisi dovrebbe essere posta in essere, o quali siano gli
strumenti da adoperare in questo ambito. In assenza di uno specifico orienta-
mento, da parte della Corte di Lussemburgo, non sussistono elementi sufficien-
ti a stabilire se il procedimento previsto dal decreto possa essere interpretato in
quanto conforme, o meno, all’ordinamento dell’Unione Europea.
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