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LA PROPOSTA DI DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA SUL DIRITTO D’AUTORE
tutela del patrimonio culturale (in particolare, biblioteche accessibili al pubblico
o musei, archivi o istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro) di garantire
la salvaguardia di tale patrimonio attarverso la realizzazione di copie di opere e
altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, nella misura neces-
saria alla conservazione (art. 5). Considerato il loro peculiare valore in termini di
istruzione e cultura, queste disposizioni meritano un’analisi più dettagliata.
Quanto all’estrazione di testo e di dati, si tratta dell’analisi automatizzata
delle informazioni in formato digitale (ad esempio testi, suoni, immagini o fil-
mati), possibile grazie alle nuove tecnologie, che consente ai ricercatori di ela-
borare un gran numero di informazioni ai fini dell’acquisizione di nuove cono-
scenze e della rilevazione di nuove tendenze, con possibili benefici per la pro-
mozione dell’innovazione.
Allo stato, l’attività di estrazione di testo e dati da un determinato conte-
nuto rischia, talvolta, di avere ad oggetto atti protetti dal diritto d’autore, spe-
cialmente nel caso della analisi di opere letterarie o altro materiale artistico e/o
nel caso di estrazione di contenuti da una banca dati. È per tale ragione che la
proposta intende garantire agli organismi di ricerca (quali ad esempio univer-
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sità o istituti di ricerca scientifica) , attraverso l’eccezione in esame, uno stru-
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mento di “autorizzazione automatica” all’estrazione di testo e di dati tutelati dal
diritto d’autore, senza che sia necessario richiederne alcuna autorizzazione ad
hocper il diritto di riproduzione o l’estrazione da una banca dati.
Per quanto riguarda l’utilizzo digitale di opere e altro materiale con esclu-
siva finalità illustrativa ad uso didattico, la norma intende riconoscere agli isti-
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tuti di istruzione la possibilità di utilizzare attraverso strumenti e risorse digitali
(7) La versione attuale della norma, come presente nella proposta, dispone che “Gli Stati mem-
bri dispongono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 5, let-
tera a) e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente
direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell’estrazione di testo
e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica”.
(8) Ciò che - in parte - la direttiva già chiarisce, ma che probabilmente necessiterà di ulteriore
precisazione, se del caso anche a livello nazionale, è la nozione di organismi di ricerca scien-
tifica, onde evitare un abuso dell’eccezione riconosciuta con questa norma. Ad oggi, il con-
siderando 11 della proposta fa rientrare nella categoria degli organismi di ricerca tutti i sog-
getti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l’offerta di servizi d’in-
segnamento, anche laddove siano coinvolti in partenariati pubblico-privati.
(9) Il testo dell’art. 4 della proposta, in tema di Utilizzo di opere e altro materiale in attività didat-
tiche digitali e transfrontaliere, recita: “Gli Stati membri dispongono un’eccezione o una limitazione
ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 5, lettera a) e all’articolo 7,
paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all’ar-
ticolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l’utilizzo digitale di opere e altro materiale esclu-
sivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commer-
ciale perseguito, purché l’utilizzo: (a)avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettro-
nica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;(b) sia accompagnato
dall’indicazione della fonte, compreso il nome dell’autore, tranne quando ciò risulti impossibile”.
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