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LA PROPOSTA DI DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA SUL DIRITTO D’AUTORE



             tutela del patrimonio culturale (in particolare, biblioteche accessibili al pubblico
             o musei, archivi o istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro) di garantire
             la salvaguardia di tale patrimonio attarverso la realizzazione di copie di opere e
             altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, nella misura neces-
             saria alla conservazione (art. 5). Considerato il loro peculiare valore in termini di
             istruzione e cultura, queste disposizioni meritano un’analisi più dettagliata.
                  Quanto all’estrazione di testo e di dati, si tratta dell’analisi automatizzata
             delle informazioni in formato digitale (ad esempio testi, suoni, immagini o fil-
             mati), possibile grazie alle nuove tecnologie, che consente ai ricercatori di ela-
             borare un gran numero di informazioni ai fini dell’acquisizione di nuove cono-
             scenze e della rilevazione di nuove tendenze, con possibili benefici per la pro-
             mozione dell’innovazione.
                  Allo stato, l’attività di estrazione di testo e dati da un determinato conte-
             nuto rischia, talvolta, di avere ad oggetto atti protetti dal diritto d’autore, spe-
             cialmente nel caso della analisi di opere letterarie o altro materiale artistico e/o
             nel caso di estrazione di contenuti da una banca dati. È per tale ragione che la
             proposta  intende garantire agli organismi di ricerca (quali ad esempio univer-
                     (7)
             sità o istituti di ricerca scientifica) , attraverso l’eccezione in esame, uno stru-
                                             (8)
             mento di “autorizzazione automatica” all’estrazione di testo e di dati tutelati dal
             diritto d’autore, senza che sia necessario richiederne alcuna autorizzazione ad
             hocper il diritto di riproduzione o l’estrazione da una banca dati.
                  Per quanto riguarda l’utilizzo digitale di opere e altro materiale con esclu-
             siva finalità illustrativa ad uso didattico, la norma  intende riconoscere agli isti-
                                                            (9)
             tuti di istruzione la possibilità di utilizzare attraverso strumenti e risorse digitali

             (7)   La versione attuale della norma, come presente nella proposta, dispone che “Gli Stati mem-
                  bri dispongono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 5, let-
                  tera a) e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente
                  direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell’estrazione di testo
                  e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica”.
             (8)  Ciò che - in parte - la direttiva già chiarisce, ma che probabilmente necessiterà di ulteriore
                  precisazione, se del caso anche a livello nazionale, è la nozione di organismi di ricerca scien-
                  tifica, onde evitare un abuso dell’eccezione riconosciuta con questa norma. Ad oggi, il con-
                  siderando 11 della proposta fa rientrare nella categoria degli organismi di ricerca tutti i sog-
                  getti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l’offerta di servizi d’in-
                  segnamento, anche laddove siano coinvolti in partenariati pubblico-privati.
             (9)   Il testo dell’art. 4 della proposta, in tema di Utilizzo di opere e altro materiale in attività didat-
                  tiche digitali e transfrontaliere, recita: “Gli Stati membri dispongono un’eccezione o una limitazione
                  ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 5, lettera a) e all’articolo 7,
                  paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all’ar-
                  ticolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l’utilizzo digitale di opere e altro materiale esclu-
                  sivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commer-
                  ciale perseguito, purché l’utilizzo: (a)avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettro-
                  nica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;(b) sia accompagnato
                  dall’indicazione della fonte, compreso il nome dell’autore, tranne quando ciò risulti impossibile”.

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