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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
il materiale - coperto dal diritto d’autore - utile per le attività didattiche che si
avvalgono di tecnologia digitale, anche online e/o transfrontaliere, senza la
necessità di ricorre a preventive autorizzazioni o specifiche licenze dei titolari
dei diritti d’autore .
(10)
Quanto, infine, alla conservazione del patrimonio culturale , l’eccezione
(11)
prevista dalla proposta di direttiva riguarda la possibilità per gli istituti di tutela
del patrimonio culturale di riprodurre attraverso copie qualunque opera o altro
materiale presente in maniera permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi forma-
to o su qualsiasi supporto, purché a fini meramente conservativi, ad esempio lad-
dove i supporti originali siano degradati o soggetti ad obsolscenza in ragione
della tecnologia utilizzata. L’eccezione, anche in questo caso, consente che gli
istituti di conservazione del patrimonio culturale non siano di volta in volta tenu-
ti a richiedere consensi o licenze ai titolari dei diritti per poter provvedere alla
riproduzione conservativa delle opere (cosa che peraltro potrebbe talora risultare
difficilissima, ad esempio nel caso di opere fuori commercio). In tal modo, si
rimuove ogni ostacolo a che gli enti preposti possano ottemperare al proprio
compito di tutela, utilizzando gli strumenti tecnologici più moderni ed adeguati.
Come si è detto, la proposta mira a rendere facilmente accessibili, su tutto il
territorio dell’Unione, tutte le tipologie di opere, incluse quelle che sono parte del
patrimonio culturale degli Stati membri. Tale obiettivo è raggiunto attraverso la
previsione di strumenti che facilitano la negoziazione, per i loro titolari, dei diritti
oggetto di tutela autoriale, per i quali la procedura di concessione delle licenze e
di acquisizione dei diritti attualmente risulta spesso complessa, soprattutto quan-
do riguarda fruizioni transfrontaliere. Nel settore audiovisivo, ad esempio, attual-
mente in grande fermento, si prevede che questi strumenti consentano una mag-
giore e più semplice divulgazione di contenuti, a vantaggio dei consumatori.
Gli Stati membri dovranno quindi istituire meccanismi giuridici deputati
a facilitare sia la negoziazione degli accordi di licenza per opere e altro mate-
riale fuori commercio (art. 7) - ivi compreso uno specifico meccanismo per le
(10) La norma precisa che tale eccezione alle tutele del diritto d’autore è legittima nella misura in
cui sia perseguito uno scopo non commerciale e purché l’utilizzo avvenga nei locali di un isti-
tuto di istruzione o tramite una rete elettronica che consenta l’accesso solo agli alunni o stu-
denti e al personale docente di tale istituto. A fini esemplificativi, il considerando 16 precisa
che può ricadere nell’applicazione dell’eccezione l’uso di parti o brani di opere utile a soste-
nere, arricchire o integrare sia le attività di insegnamento che quelle di apprendimento, pur-
chè avvengano sotto la responsabilità degli istituti di istruzione.
(11) L’articolo 5, su Conservazione del patrimonio culturale, prevede che “Gli Stati membri dispon-
gono un’eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all’articolo 5, lettera a) e
all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del
patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle
loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conservazione di detta opera o
altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione”.
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