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LA PROPOSTA DI DIRETTIVA DELL’UNIONE EUROPEA SUL DIRITTO D’AUTORE
negoziazioni relative allo sfruttamento online delle opere audiovisive (art. 9) -, sia
il riconoscimento dell’effetto transfrontaliero di tali accordi (art. 8), sulla base
di un dialogo tra i portatori di interessi coinvolti (art. 10).
Quale contraltare al facile accesso per i consumatori, la distribuzione via
internet comporta una serie di difficoltà per i titolari dei diritti d’autore in genere,
in relazione alla possibilità di ottenere la giusta remunerazione per la diffusione
delle loro opere. Secondo le previsioni contenute nella proposta, non solo va
loro garantita una quota equa del valore generato dall’utilizzo delle loro opere e
di altro materiale, ma va altresì garantita, a loro tutela, la trasparenza sui proventi
derivanti dall’utilizzo online delle opere stesse (art. 14). Ciò sia in relazione ai futu-
ri contratti, sia in relazione a quelli già in essere, per questi ultimi in virtù di un
meccanismo di adeguamento contrattuale (art. 15). È previsto, infine, quanto
all’applicazione di queste ultime norme, che gli Stati membri dovranno dotarsi
di un meccanismo di risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in
relazione al rispetto delle previsioni sugli obblighi di trasparenza (art. 16).
4. Alcune disposizioni particolarmente innovative
Nel quadro degli obiettivi e delle relative regole sin qui enunciati si inseri-
scono due ulteriori disposizioni della proposta che rivestono particolare interes-
se, in quanto suscettibili di incidere concretamente su alcuni dei principi cardine
del diritto d’autore e di determinare una serie di difficoltà nella verifica del
rispetto della normativa in occasione dell’utilizzo dei contenuti online.
In primo luogo, le nuove regole prevedono l’adozione di misure che garan-
tiscano un’equa remunerazione non solo per i tradizionali titolari di diritti (autori
e interpreti) ma anche per altri soggetti (quali gli editori dei giornali online) cui tali
diritti siano stati trasferiti o concessi in licenza dall’autore (art. 11 e 12).
In effetti, la direttiva intende riconoscere agli editori di giornali (da inten-
dersi come periodici in generale) un’eccezione alle ordinarie regole sul diritto
d’autore per cui i diritti di sfruttamento sulle opere (e, segnatamente, il diritto
di riproduzione e quello di comunicazione al pubblico, disciplinati rispettiva-
mente all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE)
vengono estesi (dai titolari tradizionali) agli editori, per l’utilizzo digitale delle
loro pubblicazioni (art. 11) .
(13)
(12)
(12) Si tratta, in sostanza, dell’utilizzo online di quotidiani, riviste, periodici di interesse generale o
specifico, siti web di informazione, come precisato al considerando 33.
(13) L’articolo 11 della proposta, rubricato Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico
in caso di utilizzo digitale, dispone che “1.Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti
di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l’utilizzo digitale delle loro
pubblicazioni di carattere giornalistico. 2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in
alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad
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