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DOTTRINA




               La Corte, poi, riconoscendo analogie tra «il contenuto e la struttura» del
          par. 1, lett. da a) a c) dell’art. 17 della dir. 2011/95 e del par. 2, lett. da a) a c)
          dell’art.12 della medesima, e riconoscendo che l’art. 12, par. 2, riproduce il con-
          tenuto dell’art. 1, sez. F, lett. da a) a c) della Convenzione di Ginevra [punto 44],
          afferma, quanto segue: «Per quanto riguarda le cause di esclusione dallo status
          di protezione sussidiaria, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione si è ispi-
          rato alle norme applicabili ai rifugiati per estenderle, ove possibile, ai beneficiari
          dello status di protezione sussidiaria» [punto 43] .
                                                        (26)
               Tuttavia, mentre per il par. 2, lett. b) dell’art.12, in conformità con il dispo-
          sto della Convenzione [punto 46], sono stabiliti criteri di applicazione ben defi-
          niti, circa la natura del reato («un reato grave di diritto comune»), lo spazio
          («commesso al di fuori del paese di accoglienza») e il tempo («prima che l’inte-
          ressato fosse ammesso come rifugiato»), nel par. 1, lett. b) dell’art. 17 non è pre-
          vista limitazione geografica, temporale o di natura [punto 47].
               La Corte fa poi riferimento [punto 48] alla propria giurisprudenza , per
                                                                               (27)
          la quale l’autorità competente dello stato può adattare le disposizioni di cui
          all’art. 12, par. 2, lett. b) e c), unicamente «dopo aver effettuato, per ciascun caso
          individuale, una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di
          determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla
          persona interessata, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status di rifu-
          giato, rientrino in uno dei due casi di esclusione previsti dalla disposizione in
          parola».
               Si afferma quindi che «qualsiasi decisione di escludere una persona dallo
          status di rifugiato deve essere preceduta da un esame completo di tutte le circo-
          stanze relative al suo caso individuale e non può essere adottata in modo auto-
          matico» , e che tale disposizione vada trasposta anche alle decisioni di esclu-
                 (28)
          sione dalla protezione sussidiaria  [punto 50], in quanto queste perseguono
                                          (29)
          medesima finalità [punto 51].
               La Corte sottolinea, inoltre, come il par. 1, lett. b), dell’art. 17 della diret-
          tiva 2011/95 costituisca un’eccezione al principio generale affermato con l’art.

          (26)  Ciò risulta anche dai lavori preparatori della direttiva qualifiche, che miravano ad introdurre
               cause di esclusione dallo status di protezione sussidiaria analoghe a quelle previste per l’esclu-
               sione dallo status di rifugiato [punto 45]. La sentenza cita, a riguardo, i punti 4.5 e 7 della rela-
               zione  della  proposta  di  direttiva  presentata  dalla  Commissione  il  30  ottobre  2001
               [COM(2001) 510 definitivo] [GU 2002, C 51 E, pag. 325) nonché la proposta di direttiva pre-
               sentata dalla Commissione il 21 ottobre 2009 [COM(2009) 551 definitivo].
          (27)  Sentenza 9 novembre 2010, B e D, (C-57/09 e C-101/09 EU:C:2010:661, punto 87).
          (28)  Sentenza 9 novembre 2010, B e D, (C-57/09 e C-101/09 EU:C:2010:661, punti 91 e 93).
          (29)  Vedi, in tal senso, per quanto attiene alla direttiva 2004/83 e allo status di rifugiato, sentenza
               del 9 novembre 2010, B e D, C 57/09 e C 101/09, EU:C:2010:661, punti 104 e 115.

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