Page 112 - Rassegna 2019-1
P. 112
DOTTRINA
La Corte, poi, riconoscendo analogie tra «il contenuto e la struttura» del
par. 1, lett. da a) a c) dell’art. 17 della dir. 2011/95 e del par. 2, lett. da a) a c)
dell’art.12 della medesima, e riconoscendo che l’art. 12, par. 2, riproduce il con-
tenuto dell’art. 1, sez. F, lett. da a) a c) della Convenzione di Ginevra [punto 44],
afferma, quanto segue: «Per quanto riguarda le cause di esclusione dallo status
di protezione sussidiaria, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione si è ispi-
rato alle norme applicabili ai rifugiati per estenderle, ove possibile, ai beneficiari
dello status di protezione sussidiaria» [punto 43] .
(26)
Tuttavia, mentre per il par. 2, lett. b) dell’art.12, in conformità con il dispo-
sto della Convenzione [punto 46], sono stabiliti criteri di applicazione ben defi-
niti, circa la natura del reato («un reato grave di diritto comune»), lo spazio
(«commesso al di fuori del paese di accoglienza») e il tempo («prima che l’inte-
ressato fosse ammesso come rifugiato»), nel par. 1, lett. b) dell’art. 17 non è pre-
vista limitazione geografica, temporale o di natura [punto 47].
La Corte fa poi riferimento [punto 48] alla propria giurisprudenza , per
(27)
la quale l’autorità competente dello stato può adattare le disposizioni di cui
all’art. 12, par. 2, lett. b) e c), unicamente «dopo aver effettuato, per ciascun caso
individuale, una valutazione dei fatti precisi di cui essa ha conoscenza, al fine di
determinare se sussistano fondati motivi per ritenere che gli atti commessi dalla
persona interessata, che per il resto soddisfa i criteri per ottenere lo status di rifu-
giato, rientrino in uno dei due casi di esclusione previsti dalla disposizione in
parola».
Si afferma quindi che «qualsiasi decisione di escludere una persona dallo
status di rifugiato deve essere preceduta da un esame completo di tutte le circo-
stanze relative al suo caso individuale e non può essere adottata in modo auto-
matico» , e che tale disposizione vada trasposta anche alle decisioni di esclu-
(28)
sione dalla protezione sussidiaria [punto 50], in quanto queste perseguono
(29)
medesima finalità [punto 51].
La Corte sottolinea, inoltre, come il par. 1, lett. b), dell’art. 17 della diret-
tiva 2011/95 costituisca un’eccezione al principio generale affermato con l’art.
(26) Ciò risulta anche dai lavori preparatori della direttiva qualifiche, che miravano ad introdurre
cause di esclusione dallo status di protezione sussidiaria analoghe a quelle previste per l’esclu-
sione dallo status di rifugiato [punto 45]. La sentenza cita, a riguardo, i punti 4.5 e 7 della rela-
zione della proposta di direttiva presentata dalla Commissione il 30 ottobre 2001
[COM(2001) 510 definitivo] [GU 2002, C 51 E, pag. 325) nonché la proposta di direttiva pre-
sentata dalla Commissione il 21 ottobre 2009 [COM(2009) 551 definitivo].
(27) Sentenza 9 novembre 2010, B e D, (C-57/09 e C-101/09 EU:C:2010:661, punto 87).
(28) Sentenza 9 novembre 2010, B e D, (C-57/09 e C-101/09 EU:C:2010:661, punti 91 e 93).
(29) Vedi, in tal senso, per quanto attiene alla direttiva 2004/83 e allo status di rifugiato, sentenza
del 9 novembre 2010, B e D, C 57/09 e C 101/09, EU:C:2010:661, punti 104 e 115.
110