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RIFIUTO DI RICONOSCIMENTO DELLA “PROTEZIONE SUSSIDIARIA” A PERSONA
CONDANNATA A PENA DETENTIVA SUPERIORE A CINQUE ANNI
Questa prospettiva differenziata, secondo il giudice del rinvio, non costi-
tuirebbe un unicum, avendo già la Corte ammesso , in relazione anche a fat-
(10)
tispecie differenti, che “la normativa nazionale […] assoggetti i beneficiari dello
status di protezione sussidiaria ad un regime più restrittivo di quello applicabile,
in generale, ai rifugiati […]”.
5. La questione pregiudiziale
Ciò porta il giudice del rinvio ad affermare che, il criterio adottato nell’or-
dinamento ungherese, ovvero il mero riferimento alla durata della pena prevista
per il reato commesso, non sarebbe sufficiente da consentire una valutazione
oggettiva della gravità del reato commesso [punto 27].
In tale prospettiva, la definizione della gravità di un reato basata unica-
mente sulla durata della pena, consentirebbe di definire “grave” qualsiasi reato
che, nell’ordinamento ungherese, prevedesse una pena detentiva di cinque o più
anni, comprendendo quei reati per cui la pena detentiva massima possibile è di
cinque anni. Ciò, inoltre, non permetterebbe neppure di tener conto del fatto
che la pena possa essere sospesa [punto 28].
Tutto questo premesso, il giudice del rinvio pone alla Corte di Giustizia la
seguente questione pregiudiziale di interpretazione: «se l’espressione “abbia
commesso un reato grave”, di cui all’art. 17, paragrafo 1, lettera b), della diret-
tiva 2011/95, implichi che la pena prevista per un reato specifico, secondo l’or-
dinamento di un determinato Stato membro, potesse costituire l’unico criterio
per determinare se il ricorrente abbia commesso un reato che possa escluderlo
dal diritto alla protezione sussidiaria» [punto 31].
In realtà, la nozione di “reato grave” di cui alla questione pregiudiziale non
trova alcuna definizione nella direttiva 2011/95, che neppure effettua un rinvio
esplicito al diritto interno al fine di definire senso e portata [punto 33]. Se da
una parte si afferma che, in assenza di esplicita definizione da parte del legi-
(11)
slatore dell’Unione, spetti ai Governi nazionali la specificazione della nozione,
dall’altra si vuole che il concetto vada interpretato alla luce degli obiettivi e
(12)
dei principi fondamentali dell’Unione [punto 35], e quindi: in relazione all’art.
17, par.4, lett. b); alla luce della Convezione di Ginevra, e specificatamente
all’art. 1, sez. F, lett. b), per cui «le disposizioni della presente convenzione non
(10) Ad esempio nella sentenza del 1° marzo 2016, Alo e Osso, C 443/14 e C 444/14,
EU:C:2016:127, punto 47.
(11) Il governo ungherese, sostenuto da quello ceco.
(12) Il Sig. Ahmed, la Commissione europea, il governo francese e quello olandese.
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