Page 109 - Rassegna 2019-1
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RIFIUTO DI RICONOSCIMENTO DELLA “PROTEZIONE SUSSIDIARIA” A PERSONA
                      CONDANNATA A PENA DETENTIVA SUPERIORE A CINQUE ANNI



                  Questa prospettiva differenziata, secondo il giudice del rinvio, non costi-
             tuirebbe un unicum, avendo già la Corte ammesso , in relazione anche a fat-
                                                              (10)
             tispecie differenti, che “la normativa nazionale […] assoggetti i beneficiari dello
             status di protezione sussidiaria ad un regime più restrittivo di quello applicabile,
             in generale, ai rifugiati […]”.


             5. La questione pregiudiziale
                  Ciò porta il giudice del rinvio ad affermare che, il criterio adottato nell’or-
             dinamento ungherese, ovvero il mero riferimento alla durata della pena prevista
             per il reato commesso, non sarebbe sufficiente da consentire una valutazione
             oggettiva della gravità del reato commesso [punto 27].
                  In tale prospettiva, la definizione della gravità di un reato basata unica-
             mente sulla durata della pena, consentirebbe di definire “grave” qualsiasi reato
             che, nell’ordinamento ungherese, prevedesse una pena detentiva di cinque o più
             anni, comprendendo quei reati per cui la pena detentiva massima possibile è di
             cinque anni. Ciò, inoltre, non permetterebbe neppure di tener conto del fatto
             che la pena possa essere sospesa [punto 28].
                  Tutto questo premesso, il giudice del rinvio pone alla Corte di Giustizia la
             seguente  questione  pregiudiziale  di  interpretazione:  «se  l’espressione  “abbia
             commesso un reato grave”, di cui all’art. 17, paragrafo 1, lettera b), della diret-
             tiva 2011/95, implichi che la pena prevista per un reato specifico, secondo l’or-
             dinamento di un determinato Stato membro, potesse costituire l’unico criterio
             per determinare se il ricorrente abbia commesso un reato che possa escluderlo
             dal diritto alla protezione sussidiaria» [punto 31].
                  In realtà, la nozione di “reato grave” di cui alla questione pregiudiziale non
             trova alcuna definizione nella direttiva 2011/95, che neppure effettua un rinvio
             esplicito al diritto interno al fine di definire senso e portata [punto 33]. Se da
             una parte  si afferma che, in assenza di esplicita definizione da parte del legi-
                      (11)
             slatore dell’Unione, spetti ai Governi nazionali la specificazione della nozione,
             dall’altra  si vuole che il concetto vada interpretato alla luce degli obiettivi e
                     (12)
             dei principi fondamentali dell’Unione [punto 35], e quindi: in relazione all’art.
             17,  par.4,  lett.  b);  alla  luce  della  Convezione  di  Ginevra,  e  specificatamente
             all’art. 1, sez. F, lett. b), per cui «le disposizioni della presente convenzione non


             (10)  Ad  esempio  nella  sentenza  del  1°  marzo  2016,  Alo  e  Osso,  C  443/14  e  C  444/14,
                  EU:C:2016:127, punto 47.
             (11)  Il governo ungherese, sostenuto da quello ceco.
             (12)  Il Sig. Ahmed, la Commissione europea, il governo francese e quello olandese.

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