Page 106 - Rassegna 2019-1
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DOTTRINA




          2. Contesto normativo
               Tra le fonti utilizzate dalla Corte di Giustizia, particolare importanza rive-
          ste l’art. 78, par. 1, del TFUE, secondo cui «L’Unione sviluppa una politica
          comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione tempora-
          nea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo
          che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio
          di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla [Convenzione
          di Ginevra], e agli altri trattati pertinenti».
               Al  centro  del  giudizio,  la  citata  direttiva  2011/95  (cosiddetta  Direttiva
          “Qualifiche”), relativamente alla quale, dopo un’analisi di alcuni considerando , la
                                                                                  (2)
          Corte  si  sofferma,  innanzitutto,  sull’art.  2,  lett.  f),  per  il  quale  la  Protezione
          Sussidiaria è concessa a: «un cittadino di un paese terzo, o un apolide, che non pos-
          siede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussi-
          stono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di
          un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abi-
          tuale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’ar-
          ticolo 15 , e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2 , e il quale non
                                                                      (4)
                  (3)
          può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese».
               Accanto all’articolo, relativamente allo status di rifugiato, la Corte fa riferi-
          mento all’art. 12 (esclusione dallo status)  e all’art. 14 (revoca, cessazione o
                                                  (5)
          rifiuto del rinnovo dello status) , mentre, in relzione allo status di protezione
                                        (6)
          sussidiaria, la Corte richiama la norma oggetto del rinvio, ovvero all’art. 17 della
          direttiva, rubricato «esclusione», per il quale:
               «1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di
          persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano
          fondati motivi per ritenere che:
               a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un
          crimine contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a
          tali crimini;
               b) abbia commesso un reato grave;

          (2)  Cui si farà riferimento più avanti, nella nostra analisi.
          (3)  Secondo tale articolo «Sono considerati danni gravi:
               a) la condanna o l’esecuzione della pena di morte;
               b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richie-
               dente nel suo paese di origine;
               c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza
               indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».
          (4)  Relativi, come si vedrà a breve, all’esclusione dallo status di protezione sussidiaria.
          (5)  Su cui la Corte si sofferma al punto 35.
          (6)  Su cui la Corte si sofferma al punto 26.

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