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DOTTRINA
2. Contesto normativo
Tra le fonti utilizzate dalla Corte di Giustizia, particolare importanza rive-
ste l’art. 78, par. 1, del TFUE, secondo cui «L’Unione sviluppa una politica
comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione tempora-
nea, volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo
che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio
di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla [Convenzione
di Ginevra], e agli altri trattati pertinenti».
Al centro del giudizio, la citata direttiva 2011/95 (cosiddetta Direttiva
“Qualifiche”), relativamente alla quale, dopo un’analisi di alcuni considerando , la
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Corte si sofferma, innanzitutto, sull’art. 2, lett. f), per il quale la Protezione
Sussidiaria è concessa a: «un cittadino di un paese terzo, o un apolide, che non pos-
siede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussi-
stono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di
un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abi-
tuale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’ar-
ticolo 15 , e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2 , e il quale non
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può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese».
Accanto all’articolo, relativamente allo status di rifugiato, la Corte fa riferi-
mento all’art. 12 (esclusione dallo status) e all’art. 14 (revoca, cessazione o
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rifiuto del rinnovo dello status) , mentre, in relzione allo status di protezione
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sussidiaria, la Corte richiama la norma oggetto del rinvio, ovvero all’art. 17 della
direttiva, rubricato «esclusione», per il quale:
«1. Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dalla qualifica di
persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano
fondati motivi per ritenere che:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un
crimine contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a
tali crimini;
b) abbia commesso un reato grave;
(2) Cui si farà riferimento più avanti, nella nostra analisi.
(3) Secondo tale articolo «Sono considerati danni gravi:
a) la condanna o l’esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richie-
dente nel suo paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza
indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».
(4) Relativi, come si vedrà a breve, all’esclusione dallo status di protezione sussidiaria.
(5) Su cui la Corte si sofferma al punto 35.
(6) Su cui la Corte si sofferma al punto 26.
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