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IL REATO DI OBSOLESCENZA PROGRAMMATA IN FRANCIA
lidata lo spostamento dell’asse del commercio economico-giuridico dalla pro-
prietà statica della cosa, come solennemente concepita nella tradizione delle
grandi codificazioni, all’utilizzo e all’accesso per un dato periodo di tempo di
tutte o alcune sue funzioni , rispetto a cui il diritto è chiamato non solo a una
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presa d’atto, bensì anche a un ruolo di disciplina e indirizzo alla luce d’interessi
di ordine generale quali la tutela dell’ecosistema e dei diritti dei consumatori.
In definitiva, quello dell’obsolescenza programmata è un problema di evi-
dente attualità, condiviso dai sistemi giuridici dei Paesi a capitalismo avanzato.
Esso si pone anche in Italia, come testimoniano i primi sforzi della dottrina
d’inquadrare giuridicamente il fenomeno e, soprattutto, lo sforzo dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato d’intervenire sulla base del diritto
vigente dei consumatori, di matrice europea, per contrastare tali pratiche. Si
tratta certamente di un tentativo coraggioso, che può a sua volta fungere da
modello operativo per le autorità di altri Paesi.
Provvedimenti legislativi maggiormente puntuali appaiono tuttavia, a
parere di chi scrive, opportuni anche in Italia, per predisporre un apparato san-
zionatorio dalla più intensa e più specifica portata preventiva e repressiva, come
testimonia la reiterazione di proposte di legge in materia nella scorsa legislatura
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e poi ancora nella presente .
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Pur non potendosi ancora esprimere un bilancio del successo o meno -
alla luce soprattutto delle difficoltà probatorie - della scelta francese di combi-
nare con altri strumenti del diritto dei consumatori e del diritto dell’ambiente le
potenzialità di deterrenza del diritto penale, scelta ripresa in vari progetti di
(37) Cfr. J. RIFKIN, L’era dell’accesso: la rivoluzione della new economy, edizione italiana, Milano, 2000;
v. anche A. PERZANOWSKI, J. SCHULTZ, The End of Ownership: Personal Property in the Digital
Economy, Cambridge (Massachussets), Londra, 2016.
(38) Nella quale una risoluzione in proposito era anche stata approvata dalla Commissione attività
produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati in data 15 novembre 2017,
disponibile on-line, http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese= 11&gior-
no=15&view=filtered_scheda&commissione=10.
(39) Si veda da ultimo, nella XVIII legislatura, la proposta di legge n. 73 d’iniziativa dei deputati
Vignaroli, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell’obsolescenza programmata
dei beni di consumo”, presentata il 23 marzo 2018, disponibile sul sito istituzionale della
Camera dei Deputati, http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.
73.18PDL0001630.pdf; nel testo (v. p. 1): “con l’articolo 1 si definisce il concetto di obsolescenza pro-
grammata; l’articolo 2 stabilisce i diritti del consumatore; l’articolo 3 individua obblighi e divieti per il pro-
duttore; con l’articolo 4 si introduce tra gli obblighi generali anche la durata di vita dei beni di consumo; con
l’articolo 5 si ampliano i contenuti informativi generali concernenti i beni di consumo; l’articolo 6 aumenta
la validità della garanzia legale (per difetti o vizi di conformità) dei beni di consumo; l’articolo 7 stabilisce
regole generali sulla fornitura delle parti di ricambio; l’articolo 8 prevede che il Consiglio nazionale dei con-
sumatori e degli utenti promuova studi, ricerche e conferenze sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell’ob-
solescenza programmata; l’articolo 9 stabilisce le sanzioni”, le quali hanno natura penale.
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