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IL REATO DI OBSOLESCENZA PROGRAMMATA IN FRANCIA



             lidata lo spostamento dell’asse del commercio economico-giuridico dalla pro-
             prietà statica della cosa, come solennemente concepita nella tradizione delle
             grandi codificazioni, all’utilizzo e all’accesso per un dato periodo di tempo di
             tutte o alcune sue funzioni , rispetto a cui il diritto è chiamato non solo a una
                                      (37)
             presa d’atto, bensì anche a un ruolo di disciplina e indirizzo alla luce d’interessi
             di ordine generale quali la tutela dell’ecosistema e dei diritti dei consumatori.
                  In definitiva, quello dell’obsolescenza programmata è un problema di evi-
             dente attualità, condiviso dai sistemi giuridici dei Paesi a capitalismo avanzato.
             Esso si pone anche in Italia, come testimoniano i primi sforzi della dottrina
             d’inquadrare giuridicamente il fenomeno e, soprattutto, lo sforzo dell’Autorità
             garante  della  concorrenza  e  del  mercato  d’intervenire  sulla  base  del  diritto
             vigente dei consumatori, di matrice europea, per contrastare tali pratiche. Si
             tratta certamente di un tentativo coraggioso, che può a sua volta fungere da
             modello operativo per le autorità di altri Paesi.
                  Provvedimenti  legislativi  maggiormente  puntuali  appaiono  tuttavia,  a
             parere di chi scrive, opportuni anche in Italia, per predisporre un apparato san-
             zionatorio dalla più intensa e più specifica portata preventiva e repressiva, come
             testimonia la reiterazione di proposte di legge in materia nella scorsa legislatura
                                                                                       (38)
             e poi ancora nella presente .
                                       (39)
                  Pur non potendosi ancora esprimere un bilancio del successo o meno -
             alla luce soprattutto delle difficoltà probatorie - della scelta francese di combi-
             nare con altri strumenti del diritto dei consumatori e del diritto dell’ambiente le
             potenzialità di deterrenza del diritto penale, scelta ripresa in vari progetti di


             (37)  Cfr. J. RIFKIN, L’era dell’accesso: la rivoluzione della new economy, edizione italiana, Milano, 2000;
                  v. anche A. PERZANOWSKI, J. SCHULTZ, The End of  Ownership: Personal Property in the Digital
                  Economy, Cambridge (Massachussets), Londra, 2016.
             (38)  Nella quale una risoluzione in proposito era anche stata approvata dalla Commissione attività
                  produttive,  commercio  e  turismo  della  Camera  dei  Deputati  in  data  15  novembre  2017,
                  disponibile on-line, http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese= 11&gior-
                  no=15&view=filtered_scheda&commissione=10.
             (39)  Si veda da ultimo, nella XVIII legislatura, la proposta di legge n. 73 d’iniziativa dei deputati
                  Vignaroli, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo
                  6 settembre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il contrasto dell’obsolescenza programmata
                  dei beni di consumo”, presentata il 23 marzo 2018, disponibile sul sito istituzionale della
                  Camera  dei  Deputati,  http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.
                  73.18PDL0001630.pdf; nel testo (v. p. 1): “con l’articolo 1 si definisce il concetto di obsolescenza pro-
                  grammata; l’articolo 2 stabilisce i diritti del consumatore; l’articolo 3 individua obblighi e divieti per il pro-
                  duttore; con l’articolo 4 si introduce tra gli obblighi generali anche la durata di vita dei beni di consumo; con
                  l’articolo 5 si ampliano i contenuti informativi generali concernenti i beni di consumo; l’articolo 6 aumenta
                  la validità della garanzia legale (per difetti o vizi di conformità) dei beni di consumo; l’articolo 7 stabilisce
                  regole generali sulla fornitura delle parti di ricambio; l’articolo 8 prevede che il Consiglio nazionale dei con-
                  sumatori e degli utenti promuova studi, ricerche e conferenze sulle conseguenze derivanti dalla pratica dell’ob-
                  solescenza programmata; l’articolo 9 stabilisce le sanzioni”, le quali hanno natura penale.

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