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DOTTRINA
legge italiani , tale via potrebbe rivelarsi allettante anche nel nostro sistema, in
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presenza di comportamenti la cui spiccata carica di disvalore sociale rispetto
agli interessi dell’economia nazionale, dei risparmiatori e dell’ecosistema
potrebbero giustificare il ricorso alla sanzione penale per disincentivare con
vigore tali condotte, che altrimenti potrebbero più facilmente sfuggire all’iden-
tificazione e alla repressione. Se la presenza del mercato unico europeo rende
imprescindibile anche un’azione delle autorità italiane nelle sedi di definizione
delle politiche comuni per giungere a misure decise contro l’obsolescenza pro-
grammata, la lentezza e l’incertezza di tali meccanismi, tanto più in una fase di
affanno della costruzione europea, possono rendere in ogni caso congrua l’ado-
zione immediata di una normativa interna idonea a disincentivare queste con-
dotte, soprattutto da parte di grandissime imprese dalla dimensione globale
restie ad adattarsi alle regole ambientali e consumeristiche nazionali se non
provviste di un apparato sanzionatorio dissuasivo severo ed efficace.
Certamente, in caso di adozione anche in Italia di un reato di obsolescenza
programmata, il patrimonio di professionalità, talenti e metodi d’indagine con-
solidati nel corso del tempo dall’Arma dei Carabinieri in campi quali l’antisofi-
sticazione, i crimini informatici, i reati compiuti in danno dei consumatori e le
violazioni in danno dell’ambiente potrebbe risultare utile e giovevole anche in
tale nuovo campo.
(40) V. per es. art. 9 della succitata proposta: “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore
o il distributore di beni di consumo è punito con la reclusione fino a due anni e con una multa di 300mila
euro se ha ingannato o tentato di ingannare il consumatore, con qualsiasi mezzo o procedimento, anche attra-
verso terzi: a) sul ricorso a tecniche di obsolescenza programmata; b) sulla natura, specie, provenienza, qua-
lità essenziali, composizione o contenuto dei beni; c) sulla quantità di beni consegnata o sulla consegna di beni
diversi da quelli previsti dal contratto di vendita; d) sull’idoneità all’uso, sui rischi inerenti all’uso, sui con-
trolli effettuati, sui manuali d’uso o sulle precauzioni da prendere; e) sulla durata di vita del bene intenzio-
nalmente ridotta.
2. L’importo della multa di cui al comma 1 può essere aumentato in modo proporzionale ai benefìci derivanti
dalla violazione considerando il fatturato medio annuo relativo al bene di consumo, calcolato in base agli ulti-
mi tre fatturati annui”.
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