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RIFIUTO DI RICONOSCIMENTO DELLA “PROTEZIONE SUSSIDIARIA” A PERSONA
CONDANNATA A PENA DETENTIVA SUPERIORE A CINQUE ANNI
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni
Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni
Unite;
d) rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui
si trova.
[…]».
Per quanto concerne il diritto ungherese, invece, le norme principali
incontrate dalla Corte nella propria analisi sono entrambe relative alla legge
nazionale sul diritto di asilo, che le enuncia all’art. 11 (revoca dello status di rifu-
giato) e all’art. 15 (esclusione dallo status di protezione sussidiaria) .
(7)
3. Fatti della causa
Il 13 ottobre 2000 l’Ufficio per l’immigrazione e l’asilo ungherese si era
(8)
determinato con il riconoscimento dello status di rifugiato per il sig. Ahmed.
Successivamente all’avvio di un procedimento penale a suo carico, il sig.
Ahmed, avrebbe fatto, conformemente al diritto internazionale, richiesta di
piena informazione del Consolato della Repubblica Islamica di Afghanistan.
Alla luce di questa domanda di protezione diplomatica, le istituzioni
ungheresi hanno dedotto che il pericolo di persecuzione posto a fondamento
della decisione di concedere lo status di rifugiato fosse venuto meno ed hanno
avviato d’ufficio un procedimento di revisione di tale status. Successivamente il
sig. Ahmed viene condannato due volte, prima a due e poi a quattro anni di
reclusione. Il 4 novembre 2014, viene adottato un provvedimento di revoca
dello status di rifugiato, in applicazione dell’art. 11, paragrafo 3, della legge
nazionale sul diritto di asilo, per il quale: «L’autorità competente in materia di
asilo revoca lo status di rifugiato qualora il rifugiato sia condannato con sentenza
definitiva da un organo giurisdizionale per aver commesso un reato punito dal
diritto ungherese con una pena detentiva di cinque o più anni».
Successivamente, il sig. Ahmed presenta nuovamente domanda di prote-
zione internazionale, che viene respinta, e ricorso avverso la decisione di respin-
gimento.
Nella propria sentenza, il medesimo tribunale accoglie il ricorso ed ordina
di avviare un nuovo procedimento. Anche in tale procedimento la domanda
viene respinta, pur riconoscendosi la sussistenza di un «ostacolo» al respingi-
mento.
(7) Ad entrambe le norme si farà riferimento nell’ambito dell’analisi della sentenza.
(8) Prima Ufficio per l’immigrazione e la cittadinanza.
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