Page 107 - Rassegna 2019-1
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RIFIUTO DI RICONOSCIMENTO DELLA “PROTEZIONE SUSSIDIARIA” A PERSONA
                      CONDANNATA A PENA DETENTIVA SUPERIORE A CINQUE ANNI



                  c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni
             Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni
             Unite;
                  d) rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui
             si trova.
                  […]».
                  Per  quanto  concerne  il  diritto  ungherese,  invece,  le  norme  principali
             incontrate dalla Corte nella propria analisi sono entrambe relative alla legge
             nazionale sul diritto di asilo, che le enuncia all’art. 11 (revoca dello status di rifu-
             giato) e all’art. 15 (esclusione dallo status di protezione sussidiaria) .
                                                                            (7)


             3. Fatti della causa
                  Il 13 ottobre 2000 l’Ufficio per l’immigrazione e l’asilo ungherese  si era
                                                                                 (8)
             determinato con il riconoscimento dello status di rifugiato per il sig. Ahmed.
             Successivamente  all’avvio  di  un  procedimento  penale  a  suo  carico,  il  sig.
             Ahmed,  avrebbe  fatto,  conformemente  al  diritto  internazionale,  richiesta  di
             piena informazione del Consolato della Repubblica Islamica di Afghanistan.
                  Alla  luce  di  questa  domanda  di  protezione  diplomatica,  le  istituzioni
             ungheresi hanno dedotto che il pericolo di persecuzione posto a fondamento
             della decisione di concedere lo status di rifugiato fosse venuto meno ed hanno
             avviato d’ufficio un procedimento di revisione di tale status. Successivamente il
             sig. Ahmed viene condannato due volte, prima a due e poi a quattro anni di
             reclusione. Il 4 novembre 2014, viene adottato un provvedimento di revoca
             dello  status  di  rifugiato,  in  applicazione  dell’art.  11,  paragrafo  3,  della  legge
             nazionale sul diritto di asilo, per il quale: «L’autorità competente in materia di
             asilo revoca lo status di rifugiato qualora il rifugiato sia condannato con sentenza
             definitiva da un organo giurisdizionale per aver commesso un reato punito dal
             diritto ungherese con una pena detentiva di cinque o più anni».
                  Successivamente, il sig. Ahmed presenta nuovamente domanda di prote-
             zione internazionale, che viene respinta, e ricorso avverso la decisione di respin-
             gimento.
                  Nella propria sentenza, il medesimo tribunale accoglie il ricorso ed ordina
             di avviare un nuovo procedimento. Anche in tale procedimento la domanda
             viene respinta, pur riconoscendosi la sussistenza di un «ostacolo» al respingi-
             mento.

             (7)   Ad entrambe le norme si farà riferimento nell’ambito dell’analisi della sentenza.
             (8)   Prima Ufficio per l’immigrazione e la cittadinanza.

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