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DOTTRINA




          sono applicabili alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che […]
          abbiano commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese ospitante
          prima di essere ammesse come rifugiati», nonché tenendo in considerazione
          l’art. 12, par. 2, lett. b), della direttiva 2011/95, che vuole impiantare nella diret-
          tiva il contenuto della norma del trattato di Ginevra, come da previsione espli-
          cita dell’art. 78, par. 1, TFUE.


          6. La sentenza
               Nella  sentenza   la  Corte  di  Giustizia  dell’Unione  Europea  afferma,
                              (13)
          innanzitutto, che «conformemente alla necessità di garantire tanto l’applicazio-
          ne uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza, i termini
          di una disposizione di tale diritto, la quale non contenga alcun rinvio espresso
          al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della
          sua portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpre-
          tazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto, segnatamente, del
          contesto di tale disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui
          essa fa parte»  [punto 36].
                       (14)
               Tale finalità di armonizzazione, emerge dal considerando 12 alla direttiva,
          per il quale: «Lo scopo principale della presente direttiva è quello […] di assicu-
          rare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone
          che  hanno  effettivamente  bisogno  di  protezione  internazionale  […]»  [punto
          37].  Il  concetto,  di  “protezione  internazionale”,  risulta  caratterizzato  da  due
          diversi regimi [punto 38]: uno riferito allo status di rifugiato (come inteso ai sensi
          della Convenzione di Ginevra del 1951), l’altro a quello di protezione sussidia-
          ria. Il secondo tipo di protezione, come emerge chiaramente anche dai consi-
          derando 6  e 33  della direttiva qualifiche 2011/95, mira a completare ed
                           (16)
                    (15)
          integrare la protezione sancita dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei
          rifugiati [punto 39].
          (13)  Che la Corte ha emesso avendo deciso di non aver bisogno delle conclusioni dell’Avvocato
               Generale Mengozzi
          (14)  Vedere, in tal senso, sentenze del 28 luglio 2016, JZ, C-294/16 PPU, EU:C:2016:610, punti
               da 35 a 37; del 26 luglio 2017, Ouhrami, C-225/16, EU:C:2017:590, punto 38, e del 12 aprile
               2018, A e S, C-550/16, EU: C:2018:248, punto 41.
          (15)  Affermante  che  «Le  conclusioni  di  Tampere  precisano  inoltre  che  lo  status  di  rifugiato
               dovrebbe essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano
               uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale».
          (16)  Per il quale «Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali
               della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complemen-
               tare  e  supplementare  rispetto  alla  protezione  dei  rifugiati  sancito  dalla  convenzione  di
               Ginevra».

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