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DOTTRINA
sono applicabili alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che […]
abbiano commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese ospitante
prima di essere ammesse come rifugiati», nonché tenendo in considerazione
l’art. 12, par. 2, lett. b), della direttiva 2011/95, che vuole impiantare nella diret-
tiva il contenuto della norma del trattato di Ginevra, come da previsione espli-
cita dell’art. 78, par. 1, TFUE.
6. La sentenza
Nella sentenza la Corte di Giustizia dell’Unione Europea afferma,
(13)
innanzitutto, che «conformemente alla necessità di garantire tanto l’applicazio-
ne uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza, i termini
di una disposizione di tale diritto, la quale non contenga alcun rinvio espresso
al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della
sua portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione, di un’interpre-
tazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto, segnatamente, del
contesto di tale disposizione e dello scopo perseguito dalla normativa di cui
essa fa parte» [punto 36].
(14)
Tale finalità di armonizzazione, emerge dal considerando 12 alla direttiva,
per il quale: «Lo scopo principale della presente direttiva è quello […] di assicu-
rare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone
che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale […]» [punto
37]. Il concetto, di “protezione internazionale”, risulta caratterizzato da due
diversi regimi [punto 38]: uno riferito allo status di rifugiato (come inteso ai sensi
della Convenzione di Ginevra del 1951), l’altro a quello di protezione sussidia-
ria. Il secondo tipo di protezione, come emerge chiaramente anche dai consi-
derando 6 e 33 della direttiva qualifiche 2011/95, mira a completare ed
(16)
(15)
integrare la protezione sancita dalla Convenzione di Ginevra sullo status dei
rifugiati [punto 39].
(13) Che la Corte ha emesso avendo deciso di non aver bisogno delle conclusioni dell’Avvocato
Generale Mengozzi
(14) Vedere, in tal senso, sentenze del 28 luglio 2016, JZ, C-294/16 PPU, EU:C:2016:610, punti
da 35 a 37; del 26 luglio 2017, Ouhrami, C-225/16, EU:C:2017:590, punto 38, e del 12 aprile
2018, A e S, C-550/16, EU: C:2018:248, punto 41.
(15) Affermante che «Le conclusioni di Tampere precisano inoltre che lo status di rifugiato
dovrebbe essere completato da misure relative a forme sussidiarie di protezione che offrano
uno status adeguato a chiunque abbia bisogno di protezione internazionale».
(16) Per il quale «Inoltre è opportuno stabilire i criteri per la definizione e gli elementi essenziali
della protezione sussidiaria. La protezione sussidiaria dovrebbe avere carattere complemen-
tare e supplementare rispetto alla protezione dei rifugiati sancito dalla convenzione di
Ginevra».
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