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DOTTRINA
Si afferma, infatti, che al sig. Ahmed non può essere riconosciuta la pro-
tezione sussidiaria per sussistenza di motivo di esclusione alla luce della legge
sul diritto di asilo, e particolarmente all’art. 15, lett. a), punto aa) della stessa,
che prevede l’esclusione dallo status dello straniero che «abbia commesso un
reato punito, nell’ordinamento ungherese, con una pena detentiva di cinque o
più anni».
4. Il giudice del rinvio
Nell’ambito del ricorso contro la sentenza, il sig. Ahmed, afferma che, sta-
bilendo la sufficienza della commissione di un reato punito dal diritto unghere-
se con una pena di cinque anni di reclusione ai fini del diniego dello status di
protezione sussidiaria, l’ordinamento ungherese priverebbe di qualsiasi “potere
discrezionale” le autorità ed i giudici competenti […], e ciò si porrebbe in con-
trasto con l’art. 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/95, il quale com-
porterebbe invece un obbligo, in capo alle autorità competenti, di valutare “l’in-
sieme delle circostanze del caso individuale di cui trattasi” [punto 24].
Accogliendo tale tesi, il giudice del rinvio rileva che, mentre secondo la
normativa ungherese, il fatto di essere stato condannato per aver «commesso
un reato punito dal diritto ungherese con una pena detentiva di cinque o più
anni», costituisce motivo tanto di revoca dello status di rifugiato quanto di esclu-
sione dallo status di protezione sussidiaria, la direttiva 2011/95 prevede invece
criteri differenti per la revoca dello status di rifugiato, da un lato, e la revoca dello
status di richiedente asilo dall’altro [punto 25]. Per il primo caso, infatti, l’art. 14,
paragrafo 4, lettera b) , della direttiva adotta come criterio la condanna dell’in-
(9)
teressato per un reato «di particolare gravità», implicando che la persona con-
dannata costituisca manifestamente un pericolo per la comunità dello Stato
membro interessato.
Secondo, invece, il già citato art. 17, paragrafo 1, lettera b) della direttiva,
il motivo dell’esclusione dal beneficio della protezione sussidiaria andrebbe
ricercato nella commissione di un «reato grave», dando per scontato che i com-
portamenti oggetto di giudizio al riguardo siano di minore gravità rispetto a
quelli di cui all’art. 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva qualifiche [punto
26].
(9) Per cui «Gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, di cessare o di rifiutare di rinnovare
lo status riconosciuto a un rifugiato da un organismo statale, amministrativo, giudiziario o
quasi giudiziario quando: […] b) la persona in questione, essendo stata condannata con sen-
tenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità, costituisce un pericolo per la
comunità di tale Stato membro».
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