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PROSPETTIVE EUROPEE




          e la Dichiarazione di principi di Basilea del 1988 , entrambe rivolte agli istituti
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          bancari e finanziari, aventi quale obiettivo quello di rafforzare l’etica nella con-
          duzione di transazioni finanziarie, onde evitare che il settore bancario venisse
          facilmente utilizzato quale canale per fondi di origine criminosa. Dall’analisi di
          tali atti emerge, dunque, un approccio dichiaratamente preventivo rispetto alle
          più ampie problematiche poste dal crimine transfrontaliero.
               Solo in un secondo momento è stata avvertita la necessità di un coinvol-
          gimento delle autorità giudiziarie e quelle di law enforcement. Un rilevante con-
          tributo all’esigenza di un moderno sistema di contrasto al fenomeno del rici-
          claggio si deve al GAFI (Groupe d’Action Financière Internationale), organismo
          costituito nel 1989, in occasione del vertice dei Capi di Stato e di Governo del
          G7, che oltre a predisporre un set di regole internazionalmente riconosciute in
          tema di contrasto e di monitoraggio del fenomeno, ha sollecitato e ottenuto la
          costituzione di Gruppi regionali ad esso collegati e la collaborazione di orga-
          nismi  internazionali,  istituzionalmente  impegnati  sul  fronte  della  criminalità
          economica.
               L’affermazione di un efficace contrasto patrimoniale affinché il crimine
          organizzato “non paghi”, è dunque frutto di una consapevolezza tutto somma-
          to recente della comunità internazionale, che solo a partire dagli anni Novanta
          ha elaborato i primi strumenti di aggressione, riconoscendo che uno dei prin-
          cipali motori dell’attività criminosa è il profitto economico. È in tale ambito che
          venne adottata la fondamentale Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990,
          contro il riciclaggio, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.
               In ragione della rilevanza politica derivatane piuttosto che per le implica-
          zioni giuridiche, va poi menzionato il Piano d’azione comune contro la crimi-
          nalità organizzata adottato dal Consiglio nell’aprile del 1997, nel quale fu chia-
          ramente evidenziata la necessità di definire un approccio coordinato e coerente
          al problema nell’ambito dell’Unione.
               In quel documento venivano espressi anche precisi indirizzi in materia di
          sequestro e confisca dei proventi di reato segnalandosi, nella terza parte del
          Piano, nella raccomandazione n. 26, la necessità, in materia di confisca dei pro-
          venti di reato e di riciclaggio dei capitali, di adottare specifiche misure, tra le
          quali: quelle volte a migliorare lo scambio internazionale dei dati di polizia, cre-
          ando un sistema per lo scambio di informazioni relative al sospetto di riciclag-
          gio di danaro a livello europeo; quelle idonee a consentire la generalizzazione

          (4)  Si tratta della Dichiarazione di principi per la prevenzione dell’utilizzo del sistema bancario per il riciclag-
               gio di fondi di origine illecita, adottata dal Comitato di Basilea il 12 dicembre 1998. Tale Comitato,
               istituito nel 1975 dai Governatori delle banche centrali dei dieci Paesi più industrializzati al
               mondo, è composto dagli alti rappresentanti delle autorità di controllo bancario e delle ban-
               che centrali.

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