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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO
efficiente e snello di collaborazione internazionale in grado di facilitare gli
obiettivi dell’indagine, della ricerca, del sequestro e della confisca dei proventi
di qualsiasi attività criminale . In quel sistema la cooperazione si articola attra-
(7)
verso due distinti livelli: quello delle indagini, per l’aiuto nella identificazione e
nella ricerca dei proventi; e a livello processuale, per l’aiuto ai fini del sequestro
e della confisca dei beni. Infatti, con questa Convenzione, ciascuno degli Stati
Parte si obbliga a prevedere che, su richiesta di un altro Stato contraente, pos-
sano essere sottoposti a sequestro, nel rispetto delle garanzie difensive, i beni
che formano l’oggetto della richiesta di confisca, nonché a consentire l’esecu-
zione sul proprio territorio dei provvedimenti di confisca dei proventi illeciti,
ovvero delle somme di denaro corrispondenti al valore dei proventi, ossia di
beni strumento di reato.
In conclusione, la Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 elabora
un meccanismo di sequestri e confische di applicazione transnazionale netta-
mente più incisivo rispetto a quello delineato, solo due anni prima, dalla
Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 , benché, sotto il profilo soggettivo,
(8)
la Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990, almeno da una prima lettura,
sembra proporre una nozione di confisca più ristretta, laddove l’articolo 1,
paragrafo 1, lettera d) esclude che possa essere data esecuzione a una confisca
ordinata da un’autorità diversa da quella giudiziaria. Diversamente, la
Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 include nella nozione di confisca
anche quella emessa da un’autorità amministrativa, riferendosi l’articolo 1, para-
grafo 1, lettera d) a un Tribunale o altra autorità competente.
(7) V., in linea generale, sulle caratteristiche del sistema italiano: G. TURONE, Le tecniche di contrasto
del riciclaggio, in CASS. PEN., 1993, 2952 s.; G. DE AMICIS, Le rogatorie in materia di indagini ban-
carie e finanziarie, in AA.VV., Rogatorie penali e cooperazione giudiziaria internazionale, a cura di G.
la GRECA, M. R. MARCHETTI, Giappichelli, 2003, pagg. 213 s.; M. R. MARCHETTI, L’assistenza
giudiziaria internazionale, Giuffrè, 2005, pagg. 251 s. Sul tema cfr., inoltre, G. COLOMBO, Il rici-
claggio, Giuffrè, 1990, pag. 102; V. DELICATO, Reato di riciclaggio e cooperazione internazionale: l’ap-
plicazione in Italia della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990, in RIV. IT. DIR. PROC. PEN.,
1995, pagg. 341 s.; R. CAFARI PANICO, Riciclaggio di denaro sporco e collaborazione internazionale,
pagg. 47 ss., in AA.VV., La cooperazione giuridica internazionale nella lotta alla corruzione, a cura di
N. PARISI, Cedam, 1996; R. TARGETTI, Un accordo internazionale per prevenire il riciclaggio, in
SOCIETÀ, 1994, pag. 5; H. NILSSON, La Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca,
il sequestro e la confisca dei proventi di reato, in AA.VV., a cura di DE GUTTRY e PAGANI, Padova,
1995, pag. 231; G. SANTACROCE, M. C. SANTACROCE, La legge italiana di ratifica ed esecuzione della
Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, in CASS.
PEN., 1994, pag. 2839; M. R. MARCHETTI, Commento alla Legge 9 agosto 1993, n. 328, in LEG.
PEN., 1994, pagg. 411 ss.; G. DIOTALLEVI, Sub articoli 730-741 c.p.p., pagg. 459 s., in CODICE
DI PROCEDURA PENALE, a cura di LATTANZI e LUPO, Giuffrè, 1997.
(8) La modestia dei risultati pratici raggiunti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 è
evidenziata da G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione
europea, cit., pag. 47 che, di contro, ritengono la Convenzione del Consiglio d’Europa del
1990 costituire ancora oggi uno dei modelli più solidi ed estesi di cooperazione internazio-
nale nell’azione di contrasto al riciclaggio e nell’aggressione dei patrimoni illeciti.
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