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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO



             efficiente  e  snello  di  collaborazione  internazionale  in  grado  di  facilitare  gli
             obiettivi dell’indagine, della ricerca, del sequestro e della confisca dei proventi
             di qualsiasi attività criminale . In quel sistema la cooperazione si articola attra-
                                        (7)
             verso due distinti livelli: quello delle indagini, per l’aiuto nella identificazione e
             nella ricerca dei proventi; e a livello processuale, per l’aiuto ai fini del sequestro
             e della confisca dei beni. Infatti, con questa Convenzione, ciascuno degli Stati
             Parte si obbliga a prevedere che, su richiesta di un altro Stato contraente, pos-
             sano essere sottoposti a sequestro, nel rispetto delle garanzie difensive, i beni
             che formano l’oggetto della richiesta di confisca, nonché a consentire l’esecu-
             zione sul proprio territorio dei provvedimenti di confisca dei proventi illeciti,
             ovvero delle somme di denaro corrispondenti al valore dei proventi, ossia di
             beni strumento di reato.
                  In conclusione, la Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 elabora
             un meccanismo di sequestri e confische di applicazione transnazionale netta-
             mente  più  incisivo  rispetto  a  quello  delineato,  solo  due  anni  prima,  dalla
             Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 , benché, sotto il profilo soggettivo,
                                                     (8)
             la Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990, almeno da una prima lettura,
             sembra  proporre  una  nozione  di  confisca  più  ristretta,  laddove  l’articolo  1,
             paragrafo 1, lettera d) esclude che possa essere data esecuzione a una confisca
             ordinata  da  un’autorità  diversa  da  quella  giudiziaria.  Diversamente,  la
             Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 include nella nozione di confisca
             anche quella emessa da un’autorità amministrativa, riferendosi l’articolo 1, para-
             grafo 1, lettera d) a un Tribunale o altra autorità competente.

             (7)  V., in linea generale, sulle caratteristiche del sistema italiano: G. TURONE, Le tecniche di contrasto
                  del riciclaggio, in CASS. PEN., 1993, 2952 s.; G. DE AMICIS, Le rogatorie in materia di indagini ban-
                  carie e finanziarie, in AA.VV., Rogatorie penali e cooperazione giudiziaria internazionale, a cura di G.
                  la GRECA, M. R. MARCHETTI, Giappichelli, 2003, pagg. 213 s.; M. R. MARCHETTI, L’assistenza
                  giudiziaria internazionale, Giuffrè, 2005, pagg. 251 s. Sul tema cfr., inoltre, G. COLOMBO, Il rici-
                  claggio, Giuffrè, 1990, pag. 102; V. DELICATO, Reato di riciclaggio e cooperazione internazionale: l’ap-
                  plicazione in Italia della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990, in RIV. IT. DIR. PROC. PEN.,
                  1995, pagg. 341 s.; R. CAFARI PANICO, Riciclaggio di denaro sporco e collaborazione internazionale,
                  pagg. 47 ss., in AA.VV., La cooperazione giuridica internazionale nella lotta alla corruzione, a cura di
                  N.  PARISI,  Cedam,  1996;  R.  TARGETTI,  Un  accordo  internazionale  per  prevenire  il  riciclaggio,  in
                  SOCIETÀ, 1994, pag. 5; H. NILSSON, La Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca,
                  il sequestro e la confisca dei proventi di reato, in AA.VV., a cura di DE GUTTRY e PAGANI, Padova,
                  1995, pag. 231; G. SANTACROCE, M. C. SANTACROCE, La legge italiana di ratifica ed esecuzione della
                  Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, in CASS.
                  PEN., 1994, pag. 2839; M. R. MARCHETTI, Commento alla Legge 9 agosto 1993, n. 328, in LEG.
                  PEN., 1994, pagg. 411 ss.; G. DIOTALLEVI, Sub articoli 730-741 c.p.p., pagg. 459 s., in CODICE
                  DI PROCEDURA PENALE, a cura di LATTANZI e LUPO, Giuffrè, 1997.
             (8)  La modestia dei risultati pratici raggiunti dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1988 è
                  evidenziata da G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione
                  europea, cit., pag. 47 che, di contro, ritengono la Convenzione del Consiglio d’Europa del
                  1990 costituire ancora oggi uno dei modelli più solidi ed estesi di cooperazione internazio-
                  nale nell’azione di contrasto al riciclaggio e nell’aggressione dei patrimoni illeciti.

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