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PROSPETTIVE EUROPEE
La ragione di tale apertura verso l’esecuzione di confische emesse anche
in assenza di condanna potrebbe rinvenirsi nel fatto che l’accordo bilaterale fu
siglato quasi contemporaneamente alla conclusione dei negoziati inerenti alla
Convenzione del Consiglio d’Europa relativa al riciclaggio del 1990 che, preve-
dendo un obbligo di confisca riguardante qualsiasi provvedimento, emesso da
un’autorità giudiziaria e avente ad oggetto il provento o gli strumenti del reato,
potrebbe ricomprendere anche la confisca di prevenzione, questione su cui ci si
soffermerà nella parte quarta, paragrafo 4 di questo scritto.
5. Gli atti di indirizzo dell’Unione europea in materia di sequestro e con-
fisca e l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento
Gli strumenti elaborati in ambito internazionale hanno avuto un forte
impatto sulle politiche e sui conseguenti strumenti riguardanti il sequestro e la
confisca adottati in ambito europeo.
Partendo dal presupposto dell’avvenuta adesione da parte degli Stati
membri UE ai principi della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 e
della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988, il Consiglio dell’Unione euro-
pea adottava il 3 dicembre 1998 l’Azione comune sul riciclaggio di denaro e
sull’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca
degli strumenti e dei proventi di reato. Si tratta di un atto adottato nel quadro
del Trattato di Maastricht, al quale si accenna solo ai fini di una mera ricostru-
zione sistematica, essendo stata quell’Azione sostituita dalla Decisione quadro
2001/500/GAI, adottata in seguito all’entrata in vigore del Trattato di
Amsterdam e di cui si tratterà più diffusamente nel prosieguo.
Nel frattempo, il Consiglio europeo di Vienna, svoltosi l’11 e il 12 dicem-
bre 1998, evidenziò l’esigenza di migliorare e ravvicinare le disposizioni nazio-
nali sul sequestro e la confisca dei proventi di reato. L’anno successivo, nel
corso del già menzionato Consiglio europeo di Tampere, si decise di intrapren-
dere iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di
reato. Ancora, il Piano d’azione del 2000, “Prevenzione e controllo della crimi-
nalità organizzata: strategia dell’Unione europea per l’inizio del nuovo millen-
nio”, invitava a valutare la necessità di mitigare l’onere della prova per quanto
concerne l’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato
connesso con la criminalità organizzata. Con la comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 novembre 2008, si
consolidava, poi, il principio che per un efficace contrasto contro la criminalità,
occorre sottrarre il profitto economico dell’attività criminosa e garantire che “il
crimine non paghi”.
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