Page 140 - Rassegna 2019-1
P. 140

PROSPETTIVE EUROPEE




               La ragione di tale apertura verso l’esecuzione di confische emesse anche
          in assenza di condanna potrebbe rinvenirsi nel fatto che l’accordo bilaterale fu
          siglato quasi contemporaneamente alla conclusione dei negoziati inerenti alla
          Convenzione del Consiglio d’Europa relativa al riciclaggio del 1990 che, preve-
          dendo un obbligo di confisca riguardante qualsiasi provvedimento, emesso da
          un’autorità giudiziaria e avente ad oggetto il provento o gli strumenti del reato,
          potrebbe ricomprendere anche la confisca di prevenzione, questione su cui ci si
          soffermerà nella parte quarta, paragrafo 4 di questo scritto.


          5.  Gli atti di indirizzo dell’Unione europea in materia di sequestro e con-
             fisca e l’applicazione del principio del mutuo riconoscimento
               Gli  strumenti  elaborati  in  ambito  internazionale  hanno  avuto  un  forte
          impatto sulle politiche e sui conseguenti strumenti riguardanti il sequestro e la
          confisca adottati in ambito europeo.
               Partendo  dal  presupposto  dell’avvenuta  adesione  da  parte  degli  Stati
          membri UE ai principi della Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 e
          della Convenzione delle Nazioni Unite del 1988, il Consiglio dell’Unione euro-
          pea adottava il 3 dicembre 1998 l’Azione comune sul riciclaggio di denaro e
          sull’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca
          degli strumenti e dei proventi di reato. Si tratta di un atto adottato nel quadro
          del Trattato di Maastricht, al quale si accenna solo ai fini di una mera ricostru-
          zione sistematica, essendo stata quell’Azione sostituita dalla Decisione quadro
          2001/500/GAI,  adottata  in  seguito  all’entrata  in  vigore  del  Trattato  di
          Amsterdam e di cui si tratterà più diffusamente nel prosieguo.
               Nel frattempo, il Consiglio europeo di Vienna, svoltosi l’11 e il 12 dicem-
          bre 1998, evidenziò l’esigenza di migliorare e ravvicinare le disposizioni nazio-
          nali  sul  sequestro  e  la  confisca  dei  proventi  di  reato.  L’anno  successivo,  nel
          corso del già menzionato Consiglio europeo di Tampere, si decise di intrapren-
          dere iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di
          reato. Ancora, il Piano d’azione del 2000, “Prevenzione e controllo della crimi-
          nalità organizzata: strategia dell’Unione europea per l’inizio del nuovo millen-
          nio”, invitava a valutare la necessità di mitigare l’onere della prova per quanto
          concerne l’origine dei beni detenuti da una persona condannata per un reato
          connesso  con  la  criminalità  organizzata.  Con  la  comunicazione  della
          Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 20 novembre 2008, si
          consolidava, poi, il principio che per un efficace contrasto contro la criminalità,
          occorre sottrarre il profitto economico dell’attività criminosa e garantire che “il
          crimine non paghi”.


          138
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145