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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO



             essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al
             proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte o alla propria attività economica.
                  In definitiva, la Decisione quadro 2005/212/GAI prevede la possibilità per
             gli Stati di ricorrere a procedure diverse da quelle penali per privare l’autore del
             reato del godimento dei beni, purché, come precisa il considerando n. 10, detti
             beni siano detenuti da una persona che sia stata condannata per un reato connesso
             con la criminalità organizzata, con ciò escludendo dal campo di applicazione della
             Decisione quadro tutti i casi di confisca pronunciata in assenza di condanna.
                  Tutte le volte in cui le autorità nazionali fanno ricorso a poteri di confisca
             estesa, il legislatore europeo richiede, quale presupposto, che esse siano piena-
             mente convinte, sulla base delle prove acquisite, che il bene in questione sia pro-
             vento di attività criminose della persona condannata, configurando così uno
             standard probatorio di tipo penalistico. La possibilità di ricorso, in via alterna-
             tiva, a tre diversi modelli di confisca da parte degli Stati membri per implemen-
             tare nel loro ordinamento il concetto di confisca estesa, ha comportato una
             palese disomogeneità nelle discipline nazionali che hanno trasposto la decisione
             quadro, creando molti ostacoli alla cooperazione giudiziaria transfrontaliera .
                                                                                      (22)
             Anche per far fronte a tale eterogeneità di soluzioni a livello nazionale, sono
             stati adottati, di recente, nuovi strumenti ai quali si farà riferimento in seguito.


             7.  Segue: la Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confi-
               sca dei beni strumentali e dei proventi del reato nell’Unione europea
                  Al fine di risolvere i problemi di armonizzazione posti dalla Decisione
             quadro del 2005, è stata adottata la Direttiva 2014/42/UE con cui il legislatore
             europeo si è proposto di migliorare gli standard definitori e applicativi delle
             disposizioni in materia di confisca, incluse le forme di confisca estesa, preve-
             dendo un insieme di norme minime .
                                                (23)
                  L’atto legislativo si fonda sugli articoli 82, paragrafo 2 e 83, paragrafo 1 del
             Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Quest’ultima dispo-
             sizione individua la Direttiva quale strumento da impiegare per stabilire norme
             (minime) relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità
             particolarmente  grave  che  presentano  una  dimensione  transnazionale  o  che
             presentano la necessità di combatterli su basi comuni.

             (22)  Così il considerando n. 19 della Direttiva 2014/42/UE.
             (23)  Al riguardo, G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione
                  europea, cit., pag. 262; A. M. MAUGERI, La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli stru-
                  menti e dei proventi da reato nell’unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”, cit., pag.
                  315; C. VALENTINI, I provvedimenti ablativi (dd.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, 15 febbraio 2016 n. 35 e
                  29 ottobre 2016, n. 202), in PROCESSO PENALE E REGOLE EUROPEA: ATTI, DIRITTI, SOGGETTI E
                  DECISIONI, a cura di Francesca RUGGIERI, Giappichelli Editore, Torino, 2017, pag. 58.

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