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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO
essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al
proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte o alla propria attività economica.
In definitiva, la Decisione quadro 2005/212/GAI prevede la possibilità per
gli Stati di ricorrere a procedure diverse da quelle penali per privare l’autore del
reato del godimento dei beni, purché, come precisa il considerando n. 10, detti
beni siano detenuti da una persona che sia stata condannata per un reato connesso
con la criminalità organizzata, con ciò escludendo dal campo di applicazione della
Decisione quadro tutti i casi di confisca pronunciata in assenza di condanna.
Tutte le volte in cui le autorità nazionali fanno ricorso a poteri di confisca
estesa, il legislatore europeo richiede, quale presupposto, che esse siano piena-
mente convinte, sulla base delle prove acquisite, che il bene in questione sia pro-
vento di attività criminose della persona condannata, configurando così uno
standard probatorio di tipo penalistico. La possibilità di ricorso, in via alterna-
tiva, a tre diversi modelli di confisca da parte degli Stati membri per implemen-
tare nel loro ordinamento il concetto di confisca estesa, ha comportato una
palese disomogeneità nelle discipline nazionali che hanno trasposto la decisione
quadro, creando molti ostacoli alla cooperazione giudiziaria transfrontaliera .
(22)
Anche per far fronte a tale eterogeneità di soluzioni a livello nazionale, sono
stati adottati, di recente, nuovi strumenti ai quali si farà riferimento in seguito.
7. Segue: la Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confi-
sca dei beni strumentali e dei proventi del reato nell’Unione europea
Al fine di risolvere i problemi di armonizzazione posti dalla Decisione
quadro del 2005, è stata adottata la Direttiva 2014/42/UE con cui il legislatore
europeo si è proposto di migliorare gli standard definitori e applicativi delle
disposizioni in materia di confisca, incluse le forme di confisca estesa, preve-
dendo un insieme di norme minime .
(23)
L’atto legislativo si fonda sugli articoli 82, paragrafo 2 e 83, paragrafo 1 del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Quest’ultima dispo-
sizione individua la Direttiva quale strumento da impiegare per stabilire norme
(minime) relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità
particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale o che
presentano la necessità di combatterli su basi comuni.
(22) Così il considerando n. 19 della Direttiva 2014/42/UE.
(23) Al riguardo, G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione
europea, cit., pag. 262; A. M. MAUGERI, La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli stru-
menti e dei proventi da reato nell’unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”, cit., pag.
315; C. VALENTINI, I provvedimenti ablativi (dd.lgs. 7 agosto 2015, n. 137, 15 febbraio 2016 n. 35 e
29 ottobre 2016, n. 202), in PROCESSO PENALE E REGOLE EUROPEA: ATTI, DIRITTI, SOGGETTI E
DECISIONI, a cura di Francesca RUGGIERI, Giappichelli Editore, Torino, 2017, pag. 58.
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