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PROSPETTIVE EUROPEE




               Dunque,  l’articolo  3  limita  l’ambito  di  materiale  applicazione  della
          Direttiva 2014/42/UE ai cosiddetti eurocrimini, ossia a reati specifici e gravi,
          definiti da una serie di strumenti menzionati dalla Direttiva stessa, limitazione,
          questa, sconosciuta alla Decisione quadro 2005/212/GAI.
               Inoltre, la Direttiva può trovare applicazione anche rispetto ad altre attività
          criminali, seppur non specificamente elencate nell’articolo 83, paragrafo 1, pur-
          ché armonizzate ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 83, ossia previste da stru-
          menti  giuridici  che  sanciscono  espressamente  l’applicazione  della  Direttiva
          2014/42/UE .
                       (24)
               Alla luce di tale campo specifico di applicazione, la Direttiva 2014/42/UE
          modifica e amplia le disposizioni preesistenti, senza però sostituirle. Ne deriva
          che tutti e tre gli strumenti sono da ritenersi ancora in vigore per quei settori
          non  contemplati  dalla  Direttiva  2014/42/UE.  Dunque,  la  Decisione  quadro
          2005/212/GAI continua a regolare la confisca diretta per tutti i reati punibili
          con la reclusione di almeno un anno mentre la nuova Direttiva si applica solo
          agli  eurocrimini .  Inoltre,  essa  riprende  lo  schema  della  Decisione  quadro
                        (25)
          2005/212/GAI e prevede tre tipi di confisca: all’articolo 4 quella diretta e per
          equivalente; alcune limitati casi di confisca senza condanna (par. 2 art. 4) e,
          all’articolo 5, la confisca cosiddetta estesa. La nuova direttiva disciplina all’artico-
          lo 6 la confisca nei confronti dei terzi.
               La confisca diretta e per equivalente, è regolata dall’articolo 4, paragrafo 1
          e può essere disposta anche nel caso di condanna pronunciata a seguito di pro-
          cedimento celebrato in assenza dell’imputato. La norma si riferisce alla figura
          classica di confisca penale derivante da condanna definitiva e fondata sull’accer-
          tamento del nesso di causalità tra i proventi e uno specifico reato. Nel nostro
          ordinamento, questa figura di confisca corrisponde a quella generale di cui all’ar-
          ticolo 240 del codice penale e a quelle specifiche, obbligatorie, tra cui quelle di
          cui agli articoli 416-bis, comma 7, 322-ter, 335-bis e 648-quater del codice penale.

          (24)  Sul punto, G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione euro-
               pea, cit., pag. 241; A. M. MAUGERI, La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e
               dei proventi da reato nell’unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”, cit., pagg. 302
               e 315; A. M. MAUGERI, Prime osservazioni sulla nuova proposta di regolamento del parlamento europeo
               e del consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, in DIR.
               PEN. CONT., 2017, n. 2, pag. 240.
          (25)  Questa scelta del legislatore europeo è stata criticata per mancanza di tassatività e ritenuta
               produttiva  di  scarsa  riconoscibilità  del  dettato  legislativo  da  parte  di  A.  MARANDOLA,
               Considerazioni minime sulla Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni stru-
               mentali e dei proventi da reato tra gli stati dell’Unione europea, in DIRITTO  PENALE  E  PROCESSO,
               Wolters Kluwer - Ipsoa, 2016, pagg. 121-131; G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la con-
               fisca  dei  patrimoni  illeciti  nell’Unione  europea,  cit.,  pag.  241;  A.  M.  Maugeri,  La  direttiva
               2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’unione europea tra garanzie
               ed efficienza: un “work in progress”, cit., pag. 302.

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