Page 146 - Rassegna 2019-1
P. 146
PROSPETTIVE EUROPEE
Dunque, l’articolo 3 limita l’ambito di materiale applicazione della
Direttiva 2014/42/UE ai cosiddetti eurocrimini, ossia a reati specifici e gravi,
definiti da una serie di strumenti menzionati dalla Direttiva stessa, limitazione,
questa, sconosciuta alla Decisione quadro 2005/212/GAI.
Inoltre, la Direttiva può trovare applicazione anche rispetto ad altre attività
criminali, seppur non specificamente elencate nell’articolo 83, paragrafo 1, pur-
ché armonizzate ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 83, ossia previste da stru-
menti giuridici che sanciscono espressamente l’applicazione della Direttiva
2014/42/UE .
(24)
Alla luce di tale campo specifico di applicazione, la Direttiva 2014/42/UE
modifica e amplia le disposizioni preesistenti, senza però sostituirle. Ne deriva
che tutti e tre gli strumenti sono da ritenersi ancora in vigore per quei settori
non contemplati dalla Direttiva 2014/42/UE. Dunque, la Decisione quadro
2005/212/GAI continua a regolare la confisca diretta per tutti i reati punibili
con la reclusione di almeno un anno mentre la nuova Direttiva si applica solo
agli eurocrimini . Inoltre, essa riprende lo schema della Decisione quadro
(25)
2005/212/GAI e prevede tre tipi di confisca: all’articolo 4 quella diretta e per
equivalente; alcune limitati casi di confisca senza condanna (par. 2 art. 4) e,
all’articolo 5, la confisca cosiddetta estesa. La nuova direttiva disciplina all’artico-
lo 6 la confisca nei confronti dei terzi.
La confisca diretta e per equivalente, è regolata dall’articolo 4, paragrafo 1
e può essere disposta anche nel caso di condanna pronunciata a seguito di pro-
cedimento celebrato in assenza dell’imputato. La norma si riferisce alla figura
classica di confisca penale derivante da condanna definitiva e fondata sull’accer-
tamento del nesso di causalità tra i proventi e uno specifico reato. Nel nostro
ordinamento, questa figura di confisca corrisponde a quella generale di cui all’ar-
ticolo 240 del codice penale e a quelle specifiche, obbligatorie, tra cui quelle di
cui agli articoli 416-bis, comma 7, 322-ter, 335-bis e 648-quater del codice penale.
(24) Sul punto, G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione euro-
pea, cit., pag. 241; A. M. MAUGERI, La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e
dei proventi da reato nell’unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”, cit., pagg. 302
e 315; A. M. MAUGERI, Prime osservazioni sulla nuova proposta di regolamento del parlamento europeo
e del consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca, in DIR.
PEN. CONT., 2017, n. 2, pag. 240.
(25) Questa scelta del legislatore europeo è stata criticata per mancanza di tassatività e ritenuta
produttiva di scarsa riconoscibilità del dettato legislativo da parte di A. MARANDOLA,
Considerazioni minime sulla Direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni stru-
mentali e dei proventi da reato tra gli stati dell’Unione europea, in DIRITTO PENALE E PROCESSO,
Wolters Kluwer - Ipsoa, 2016, pagg. 121-131; G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la con-
fisca dei patrimoni illeciti nell’Unione europea, cit., pag. 241; A. M. Maugeri, La direttiva
2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’unione europea tra garanzie
ed efficienza: un “work in progress”, cit., pag. 302.
144