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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO



                  Quanto al requisito della sproporzione, deve ricordarsi come nel terzo modello di
             confisca  delineato  dall’articolo  3,  paragrafo  2,  lettera  c)  della  Decisione  quadro
             2005/212/GAI la sproporzione, unitamente alla presenza di fatti circostanziati, assur-
             geva ad elemento necessario e sufficiente per poter disporre la misura ablativa. Invece,
             nell’economia del nuovo modello di confisca proposto dalla Direttiva 2014/42/UE,
             la sproporzione è qualificata solo come elemento di prova che il giudice può prendere in
             considerazione per formarsi il suo convincimento e per disporre la confisca.
                  Altro  aspetto  innovativo  della  Direttiva  2014/42/UE  è  la  previsione  di
             norme rispetto a tutela dei terzi resisi acquirenti del bene confiscato. L’articolo 6
             impone, infatti, l’armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri consen-
             tendo la confisca dei proventi da reato o di altri beni di valore corrispondente che
             sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato
             a terzi o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, almeno nei
             casi in cui tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o
             l’acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e
             circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento o l’acquisito sia
             stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significati-
             vamente inferiore al valore di mercato. Sono fatti invece salvi i diritti dei terzi in
             buona fede. Come specifica il considerando n. 24, la Direttiva 2014/42/UE, è
             stato il primo intervento normativo vincolante in materia di confisca nei confron-
             ti dei terzi, resosi necessario alla luce della pratica sempre più diffusa di trasferire
             beni a terzi al fine di evitarne la confisca. In Italia, la Direttiva 2014/42/UE è stata
             formalmente implementata dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, che ha
             previsto un’ampia definizione dei beni che possono essere oggetto di congela-
             mento o confisca. La tecnica legislativa prescelta ha portato all’introduzione di
             nuovi casi di confisca diretta obbligatoria e per equivalente modificando il codice
             penale, il codice civile, il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la legge 7 agosto 1992, n.
             356 e il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.


             8.  La confisca estesa nell’ordinamento italiano e la sentenza della Corte
               Costituzionale 21 febbraio 2018, n. 33
                  Con il D.Lgs. 202/2016 di trasposizione della Direttiva 2014/42/UE, il
             legislatore italiano ha scelto di intervenire settorialmente, prevedendo nuove
             ipotesi di confisca rispetto singole fattispecie criminose, ricomprese tra i cosid-
             detti eurocrimini.

                  cit., pag. 17 e A. M. MAUGERI, La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei
                  proventi da reato nell’unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”, cit., pag. 318.
                  Quanto al rilievo del dato temporale nella giurisprudenza italiana in riferimento alla confisca
                  allargata e di prevenzione si veda la nota n. 47.

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