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PROSPETTIVE EUROPEE




               In ogni caso, è la stessa Corte Costituzionale a chiarire che permangono
          distanze dal modello di confisca proposto dalla Direttiva 42/2014/UE laddove
          si afferma che la confisca italiana si caratterizza per un diverso e più ridotto
          standard probatorio rispetto a quello previsto dallo strumento europeo: se la
          confisca allargata può comunque essere disposta sulla base della sproporzione,
          quale unico indizio, nella confisca estesa europea la sproporzione è solo uno dei
          fatti specifici e degli elementi di prova che il giudice deve tenere in considera-
          zione .
               (35)


          9.  Gli strumenti di cooperazione giudiziaria nell’UE basati sul principio
             del mutuo riconoscimento: la Decisione quadro 2003/577/GAI e la
             Decisione quadro 2006/783/GAI
               Il riconoscimento dei provvedimenti di confisca da parte dello Stato di
          esecuzione  è  un  aspetto  innovativo  nel  sistema  del  diritto  UE  rispetto  alle
          Convenzioni del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite, dove tendenzial-
          mente l’esecuzione dei sequestri e delle confische è prevista sulla base di un
          sistema di conversione delle decisioni straniere in decisioni nazionali.
               Il principio del mutuo riconoscimento, per la prima volta affermato dalla
          Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso Cassis de Dijon del 1979 e poi
          consacrato nelle, più volte citate, conclusioni del Consiglio europeo di Tampere
          del 1999 (concl. 33-36), implica che il provvedimento di sequestro o di confisca
          emesso dallo Stato titolare del procedimento è direttamente eseguito, senza che
          sia necessario richiedere allo Stato estero l’adozione di un autonomo provvedi-
          mento.
               In pratica, l’esecuzione di un provvedimento di sequestro e di confisca in
          uno degli Stati membri dell’Unione europea vincolati dall’osservanza dei perti-
          nenti  strumenti  giuridici  avviene  mediante  la  compilazione  di  un  cosiddetto
          eurocertificato allegato alle Decisioni quadro emanate in materia e che, sia per i
          sequestri sia per le confische, sarà sostituito, a partire del 19 dicembre 2020, dal
          certificato allegato al Regolamento 2018/1805.


               tare temporalmente la confisca allargata è esaustivamente ricostruito da G. FURCINITI, D.
               FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione europea, cit., pagg. 265, e sgg.;
               A. M. MAUGERI, La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato
               nell’unione  europea  tra  garanzie  ed  efficienza:  un  “work  in  progress”,  cit.,  pagg.  321  e  sgg.;  S.
               FINOCCHIARO, La Corte Costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso una rivalu-
               tazione del concetto di sproporzione?, in DIR. PEN. CONT., 2018, n. 2, pagg. 131 e sgg. che evidenzia
               anche l’impossibilità di procedere a una piena equiparazione tra l’operazione di delimitazione
               temporale ammessa in sede di prevenzione e quella relativa alla confisca allargata.
          (35)  Ancora, S. FINOCCHIARO, La Corte Costituzionale sulla ragionevolezza della confisca allargata. Verso
               una rivalutazione del concetto di sproporzione?, cit., pagg. 131 e sgg.

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