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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO



                  Ai  sensi  dell’articolo  2  della  Decisione  quadro,  le  tipologie  di  confisca
             suscettibili di riconoscimento ed esecuzione sono: 1) la confisca diretta, anche
             per  equivalente;  2)  la  confisca  estesa,  come  disciplinata  dall’articolo  3  della
             Decisione quadro 2005/212/GAI, riferimento che, attualizzato, deve intendersi
             all’articolo 5 della Direttiva 2014/42/UE; 3) le confische disposte in base ad
             ulteriori poteri estesi di confisca previsti dalla legislazione dello Stato di emissio-
             ne. In quest’ultima tipologia di confisca potrebbero, quindi, ricadere quelle tipo-
             logie di confisca senza condanna, benché estranee alla nozione armonizzata pro-
             posta dall’articolo 4, paragrafo 2 della Direttiva 2014/42, anche se, l’articolo 8,
             paragrafo 2, lettera g) configura un motivo di rifiuto specifico per questo caso,
             in base al quale l’autorità di esecuzione potrebbe sempre rifiutarsi di riconoscere
             il provvedimento. Nella trasposizione di questo motivo di rifiuto, il legislatore
             italiano all’articolo 6 del D.Lgs. 137/2015 ha acconsentito al riconoscimento di
             un provvedimento fondato sugli ulteriori poteri estesi di confisca di cui all’arti-
             colo 2, paragrafo 1, lettera d), punto IV) ma solo a condizioni di reciprocità .
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                  La lista di reati per i quali non è previsto il controllo della doppia incrimi-
             nabilità  è  stata  anche  riprodotta  dall’articolo  6  della  Decisione  quadro
             2006/783/GAI relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca
             dei proventi di reato e di ripartizione dei beni confiscati. Parimenti, per i reati
             non compresi nella lista, vale il principio per cui il riconoscimento è consentito
             quando i fatti per i quali è stata emessa la decisione di confisca costituiscono un
             reato che, ai sensi della legge dello Stato di esecuzione, consente la confisca,
             indipendentemente  dagli  elementi  costitutivi  o  dalla  qualificazione  giuridica
             individuati dalla legge dello Stato di emissione. Nel trasporre la Decisione qua-
             dro 2006/783/GAI, all’articolo 3, comma 3 del D.Lgs. 137/2015, il legislatore
             italiano, per i reati non ricompresi nella lista, ha richiesto la doppia incriminabi-
             lità del fatto. Pertanto, l’autorità di esecuzione italiana dovrà accertarsi che il
             fatto che ha dato luogo alla confisca sia previsto dalla legge italiana come reato.
                  Qualora la verifica della doppia incriminabilità dia esito negativo, anche in
             questo caso l’articolo 8 della Decisione quadro 2006/783/GAI e l’articolo 6,
             comma 1, lettera c) del D.Lgs. 137/2015 consentono allo Stato di esecuzione di
             rifiutare  il  riconoscimento  o  l’esecuzione  del  provvedimento  di  confisca,  a
             meno che non si tratti di reato commesso in materia di tasse o di imposte, di
             dogana o di cambio. Ai motivi di rifiuto già visti per il sequestro e a quello spe-
             cifico dettato dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera g), per i casi di confisca dispo-
             sta sulla base di ulteriori poteri estesi, se ne aggiungono altri: quando dal certi-

             (36)  Sulla questione, A. M. MAUGERI, Prime osservazioni sulla nuova “proposta di regolamento del parla-
                  mento europeo e del consiglio relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di con-
                  fisca”, cit., pag. 235.

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