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PROSPETTIVE EUROPEE
ficato risulta che la decisione di confisca è stata emessa in contumacia (eventua-
lità contemplata dall’articolo 4, paragrafo 1 della Direttiva 2014/42/UE); quan-
do i diritti delle parti interessate, compresi i terzi in buona fede, rendono impos-
sibile l’esecuzione della decisione di confisca, secondo la legge dello Stato ita-
liano; quando la decisione di confisca riguarda reati che dalla legge italiana sono
considerati commessi in tutto o in parte sul territorio dello Stato; quando la
decisione di confisca riguarda reati commessi al di fuori del territorio dello
Stato di emissione per i quali non si applicano gli articoli 7 e seguenti del codice
penale e, dunque, non possono essere puniti secondo la legge italiana.
Di particolare rilevanza, ai fini della valorizzazione del principio del mutuo
riconoscimento e in un’ottica di una sempre più stretta cooperazione penale, è la
previsione da parte dell’articolo 8, paragrafo 4 della Decisione quadro
2006/783/GAI di alcuni casi in cui è obbligatorio consultare lo Stato emittente,
prima di decidere di non riconoscere ed eseguire una decisione di confisca. Nel
favorire questa consultazione, un ruolo fondamentale può giocare Eurojust, come
si vedrà in seguito. Anche la decisione di confisca da eseguirsi all’estero può essere
impugnata, come previsto dall’articolo 9 della Decisione quadro 2006/783/GAI. In
questo caso, l’articolo 8 del D.Lgs. 137/2015 prevede che il Procuratore generale
presso la Corte di appello (competente ai sensi dell’articolo 5 per l’esecuzione della
sentenza di riconoscimento), la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione
di confisca, la persona alla quale le cose sono state confiscate e quella che avrebbe
diritto alla loro restituzione (sempre che il loro ricorso sia sottoscritto da un difen-
sore abilitato al patrocinio in Cassazione e iscritto al relativo albo, ai sensi del novel-
lato articolo 613 del codice di procedura penale) e i loro difensori, possono propor-
re ricorso per Cassazione per violazione di legge, entro dieci giorni dalla comunica-
zione o notificazione dell’avviso di deposito. In ogni caso, il ricorso non può avere
ad oggetto le ragioni poste a fondamento della confisca, perché quelle potranno
essere fatte valere solo nei confronti dello Stato di emissione. Coerentemente ai
principi generali in tema di impugnazioni, il ricorso sospende l’esecuzione della sen-
tenza di riconoscimento pronunciata ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del D.Lgs.
137/2015 dalla Corte d’appello competente a provvedere sulla richiesta di esecuzione.
10. Il Regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco
dei provvedimenti di congelamento e di confisca
Alla luce del contesto normativo sopra delineato, è stato rilevato che il 98,9%
dei proventi da reato non sono confiscati e rimangono a disposizione dei criminali .
(37)
(37) Così la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconosci-
mento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca COM (2016)819 final, pag. 2.
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