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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO
nella confisca allargata italiana l’ipotesi di ablazione più vicina alla confisca este-
sa disciplinata dalla Direttiva 42/2014/UE . Nella citata sentenza la Consulta,
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nel dichiarare costituzionalmente legittimo l’articolo 12-sexies della legge
356/1992, nella parte in cui prevede il delitto di ricettazione come reato presup-
posto della confisca allargata, propone una lettura del concetto di sproporzione
secondo cui tale concetto deve essere inteso come serio indizio richiesto dalla
norma per accertare, sul piano processuale, la provenienza illecita dei proventi.
Secondo la recente pronuncia della Corte Costituzionale, il giudice man-
tiene, dunque, sempre la possibilità di verificare in concreto se, sulla base del
complessivo compendio indiziario, il reato commesso, a causa delle sue caratte-
ristiche oggettive o della personalità dell’autore, si discosti dal modello legale
che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte
del condannato. Questo potere di accertamento in concreto non residuerebbe
laddove la sproporzione venisse intesa, in via di presunzione assoluta, come ele-
mento sostanziale dell’istituto perché, in tal caso, ogni volta in cui si accerti la
sproporzione patrimoniale in capo al soggetto condannato per uno dei reati
presupposto, e questi non ne giustifichi la provenienza, il giudice dovrebbe
sempre applicare la confisca.
Ricondotta la sproporzione alla categoria dei meri indizi, la Consulta, rie-
cheggiando l’invito rivolto agli Stati membri nel considerando n. 21 della
Direttiva 42/2014/UE, sottolinea la necessità di tenere conto, nel disporre la
confisca, anche della ragionevolezza temporale, ossia della distanza nel tempo
dal reato accertato giudizialmente e i beni acquistati, anteriormente o successi-
vamente, dal condannato .
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(33) Peraltro, anche nella visione dei giudici rimettenti per cui il reato di ricettazione non è suscet-
tibile di perpetrazione in forma quasi professionale, la confisca allargata non si discosterebbe
dal modello della confisca estesa, atteso che come rilevano G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il
sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione europea, cit., pag. 277, il legislatore europeo
non ha inteso delimitare l’ambito applicativo della confisca estesa ai soli delitti di criminalità
organizzata o commessi in contesti di criminalità professionale, lasciando agli Stati la possi-
bilità di prevedere per queste tipologie di reati differenti modalità applicative della confisca.
(34) In passato, la prevalente giurisprudenza aveva sempre negato la necessità di qualsiasi rappor-
to di pertinenzialità di natura temporale (Cass. pen., Sez. un., 17 dicembre 2003, n. 920).
Invece, di recente, la giurisprudenza, con riguardo alla confisca allargata, ha sottolineato che
la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato deve essere circoscritta in un
ambito di ragionevolezza temporale, dovendo il giudice motivare sul fatto che i beni non
siano palesemente estranei al reato né perché acquistati in un periodo di tempo eccessiva-
mente antecedente alla sua commissione né perché acquistati dopo la sentenza di condanna.
Sul punto, Cass. pen., Sez. I, n. 16 aprile 2014, n. 41100; Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 2015,
n. 12047; Cass. pen., 27 novembre 2017, n. 53625. In relazione alla confisca di prevenzione,
parimenti interessata dal requisito della sproporzione, Cass. pen., Sez. un., 26 giugno 2014,
n. 4880 ha messo in rilievo la stretta relazione tra pericolosità sociale e fattore temporale,
atteso che solo i beni ricadenti nel lasso temporale in cui il proposto era socialmente perico-
loso dovrebbero essere suscettibili di ablazione. Il dibattito insorto sulla necessità di delimi-
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