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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO
L’esecuzione del provvedimento di sequestro, come anche della decisione
di confisca, è disciplinata dalla legge dello Stato di esecuzione le cui autorità
sono competenti a decidere in merito alle modalità di esecuzione e a determi-
nare tutte le misure ad essa relative, come previsto dall’articolo 12 della
Decisione quadro 2006/783/GAI e dall’articolo 23 del Regolamento
2018/1805. In particolare, per i provvedimenti di sequestro, è stata emanata la
Decisione quadro 2003/577/GAI, attuata con il decreto legislativo 15 febbraio
2016, n. 35. Essa si applica ai soli provvedimenti di sequestro probatorio e pre-
ventivo finalizzati alla confisca, come chiarito nel suo articolo 3.
Per quanto concerne, il sequestro probatorio, in seguito all’emanazione
della Direttiva 2014/41/UE sull’ordine di indagine europeo, attuata dall’Italia
con il decreto legislativo 21 giugno 2017, n. 108, le relative richieste ricevute
dopo il 22 maggio 2017 sono, ora, disciplinate dalla Direttiva 2014/41/UE,
come previsto dall’articolo 34, comma 2.
In relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, la Direttiva
2014/42/UE ha previsto all’articolo 7 un obbligo di dotazione minima delle
misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato o di altri
beni di valore corrispondente. Ma la Decisione quadro 2003/577/GAI che
disciplina le procedure di cooperazione giudiziaria in materia di sequestro, ha
tenuto presente una nozione di confisca ad essa preesistente, che è quella con-
tenuta, dal punto di vista di diritto sostanziale, nella Decisione quadro
2001/500/GAI che non includeva nel suo perimetro di operatività le ipotesi di
confisca estesa (introdotte solo con la Decisione quadro 2005/212/GAI).
La Decisione 2003/577/GAI, oltre a dare piena attuazione al principio
del mutuo riconoscimento, ha modificato profondamente il meccanismo della
cooperazione, superando, all’articolo 3, lo scoglio della doppia incriminabilità.
Infatti, seguendo il sistema già utilizzato per il mandato di arresto europeo dalla
Decisione quadro 2002/584/GAI, è prevista una lunga lista di reati che, se
punibili nello Stato di emissione con una pena privativa della libertà di almeno
tre anni, non richiedono il controllo della doppia incriminabilità. In tali casi, lo
Stato di esecuzione deve procedere al riconoscimento e all’esecuzione di un
provvedimento di sequestro anche per un reato che non è punibile nel suo ordi-
namento giuridico perché inesistente. Tali reati sono considerati comuni nel-
l’ambito dell’Unione europea, a prescindere dalla loro definizione armonizzata
perché in riferimento agli stessi esiste già una omologazione di sostanza, in
forza di altro strumento giuridico o perché rappresentano fattispecie definite in
Convenzioni internazionali multilaterali comunque vincolanti per gli Stati mem-
bri o perché devono considerarsi gravi quanto a gravità dell’offesa perpetrata o
relativa dosimetria sanzionatoria.
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