Page 147 - Rassegna 2019-1
P. 147

LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO



                  Nel secondo paragrafo dell’articolo 4, il legislatore europeo ha introdotto
             limitate ipotesi di confisca senza condanna, ossia nei casi di malattia e fuga del-
             l’imputato. Essa può essere dunque emessa solo in particolari circostanze e cioè
             quando 1) sia stato avviato un procedimento penale; 2) per un reato che può
             produrre  direttamente  o  indirettamente  un  vantaggio  economico;  e  3)  che
             avrebbe potuto concludersi con una condanna penale se l’indagato o imputato
             avesse potuto essere processato . Il legislatore europeo, pertanto, ha imposto
                                           (26)
             l’armonizzazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri con riguardo ad
             una nozione minima di confisca senza condanna. Il terzo tipo di confisca disci-
             plinato dalla Direttiva 2014/42/UE è quella estesa. L’articolo 5 ne ha definito
             i tre elementi costitutivi per far fronte alle precedenti asimmetrie verificatesi nel
             recepimento di tale nozione da parte delle legislazioni nazionali, stante l’alter-
             natività  dei  tre  regimi  di  confisca  proposti  dalla  Decisione  quadro
             2005/212/GAI.
                  Il primo elemento è la presenza di una sentenza di condanna passata in un
             giudicato. Il secondo elemento è la necessità che la condanna sia stata pronun-
             ciata in relazione a un reato suscettibile di produrre un vantaggio economico,
             diretto o indiretto.
                  Questi  reati  sono  elencati  dall’articolo  5,  paragrafo  2  della  Direttiva.
             L’elenco è minimo perché suscettibile di essere ampliato a discrezione degli
             Stati membri. Quanto al vantaggio economico, l’articolo 2 della Direttiva e il
             considerando n. 11 definiscono provento del reato quello direttamente derivante
             dalle attività criminali e tutti i vantaggi indiretti, compresi il reinvestimento e la
             trasformazione successivi di proventi diretti. Una nozione più ristretta era, inve-
             ce, offerta dalla Decisione quadro 2005/212/GAI, coincidendo il provento di
             reato con ogni vantaggio economico da esso derivato .
                                                                (27)

             (26)  Nella Direttiva 2014/42/UE il legislatore europeo non ha accolto il modello di confisca
                  senza condanna prospettato dalla Commissione LIBE (libertà civili, giustizia e affari interni)
                  che, oltre a ritenere applicabile la confisca anche in caso di prescrizione del reato, aveva ela-
                  borato e proposto l’introduzione di una vera e propria actio in rem riconducibile al modello
                  della confisca di prevenzione prevista dal nostro ordinamento. Inoltre, nel testo definitivo
                  della  Direttiva  2014/42/UE  sono  venuti  meno,  rispetto  la  proposta  redatta  dalla
                  Commissione, ulteriori casi di confisca senza condanna, ossia quelli di: morte o impedimento
                  permanente del reo; insussistenza di prove sufficienti per l’azione penale ma ritenuta proba-
                  bilità che i beni siano di origine lecita. Sul punto, F. MAZZACUVA, La posizione della commissione
                  LIBE del Parlamento europeo alla proposta di direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi
                  di reato, in DIR. PEN. CONT., 16 luglio 2013; A. M. MAUGERI, La direttiva 2014/42/UE relativa
                  alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work
                  in progress”, cit., pagg. 323 e segg.; G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patri-
                  moni illeciti nell’Unione europea, cit., pag. 257.
             (27)  Sul punto, G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione euro-
                  pea, cit., pag. 245; A. M. MAUGERI, La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e
                  dei proventi da reato nell’unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”, cit., pp. 303 sgg.

                                                                                     145
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152