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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO
Nel secondo paragrafo dell’articolo 4, il legislatore europeo ha introdotto
limitate ipotesi di confisca senza condanna, ossia nei casi di malattia e fuga del-
l’imputato. Essa può essere dunque emessa solo in particolari circostanze e cioè
quando 1) sia stato avviato un procedimento penale; 2) per un reato che può
produrre direttamente o indirettamente un vantaggio economico; e 3) che
avrebbe potuto concludersi con una condanna penale se l’indagato o imputato
avesse potuto essere processato . Il legislatore europeo, pertanto, ha imposto
(26)
l’armonizzazione degli ordinamenti giuridici degli Stati membri con riguardo ad
una nozione minima di confisca senza condanna. Il terzo tipo di confisca disci-
plinato dalla Direttiva 2014/42/UE è quella estesa. L’articolo 5 ne ha definito
i tre elementi costitutivi per far fronte alle precedenti asimmetrie verificatesi nel
recepimento di tale nozione da parte delle legislazioni nazionali, stante l’alter-
natività dei tre regimi di confisca proposti dalla Decisione quadro
2005/212/GAI.
Il primo elemento è la presenza di una sentenza di condanna passata in un
giudicato. Il secondo elemento è la necessità che la condanna sia stata pronun-
ciata in relazione a un reato suscettibile di produrre un vantaggio economico,
diretto o indiretto.
Questi reati sono elencati dall’articolo 5, paragrafo 2 della Direttiva.
L’elenco è minimo perché suscettibile di essere ampliato a discrezione degli
Stati membri. Quanto al vantaggio economico, l’articolo 2 della Direttiva e il
considerando n. 11 definiscono provento del reato quello direttamente derivante
dalle attività criminali e tutti i vantaggi indiretti, compresi il reinvestimento e la
trasformazione successivi di proventi diretti. Una nozione più ristretta era, inve-
ce, offerta dalla Decisione quadro 2005/212/GAI, coincidendo il provento di
reato con ogni vantaggio economico da esso derivato .
(27)
(26) Nella Direttiva 2014/42/UE il legislatore europeo non ha accolto il modello di confisca
senza condanna prospettato dalla Commissione LIBE (libertà civili, giustizia e affari interni)
che, oltre a ritenere applicabile la confisca anche in caso di prescrizione del reato, aveva ela-
borato e proposto l’introduzione di una vera e propria actio in rem riconducibile al modello
della confisca di prevenzione prevista dal nostro ordinamento. Inoltre, nel testo definitivo
della Direttiva 2014/42/UE sono venuti meno, rispetto la proposta redatta dalla
Commissione, ulteriori casi di confisca senza condanna, ossia quelli di: morte o impedimento
permanente del reo; insussistenza di prove sufficienti per l’azione penale ma ritenuta proba-
bilità che i beni siano di origine lecita. Sul punto, F. MAZZACUVA, La posizione della commissione
LIBE del Parlamento europeo alla proposta di direttiva relativa al congelamento e alla confisca dei proventi
di reato, in DIR. PEN. CONT., 16 luglio 2013; A. M. MAUGERI, La direttiva 2014/42/UE relativa
alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work
in progress”, cit., pagg. 323 e segg.; G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patri-
moni illeciti nell’Unione europea, cit., pag. 257.
(27) Sul punto, G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione euro-
pea, cit., pag. 245; A. M. MAUGERI, La direttiva 2014/42/UE relativa alla confisca degli strumenti e
dei proventi da reato nell’unione europea tra garanzie ed efficienza: un “work in progress”, cit., pp. 303 sgg.
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