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PROSPETTIVE EUROPEE
Consiglio del 3 aprile 2014 . Dall’altro, il riconoscimento e l’esecuzione reci-
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proca dei provvedimenti di sequestro confisca è stato oggetto della Decisione
quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 e della Decisione qua-
dro 2006/783/GAI del Consiglio del 6 ottobre 2006. A decorrere dal 19
dicembre 2020, queste Decisioni quadro saranno, poi, sostituite dal
Regolamento 2018/1805 che, essendo direttamente applicabile, troverà applica-
zione in tutti gli Stati vincolati da esso.
Occorre fin d’ora rilevare che il profilo relativo al riconoscimento dei
provvedimenti giudiziari è di matrice tutta europea, mentre le Convenzioni delle
Nazioni Unite e quella del Consiglio d’Europa prevedono un sistema incentrato
sulla conversione delle decisioni di confisca in decisioni nazionali. Ne deriva
che nelle procedure basate sulle Convenzioni delle Nazioni Unite e del
Consiglio d’Europa, le rogatorie aventi ad oggetto l’esecuzione all’estero dei
provvedimenti di sequestro o di confisca, implicano, in linea di massima, l’ado-
zione di corrispondenti provvedimenti sul piano nazionale (nella giurisdizione
chiamata alla loro esecuzione). Con gli strumenti dell’Unione europea basati sul
principio del mutuo riconoscimento, al provvedimento interno si accompagna
la compilazione di un certificato, nel quale sono trasfusi gli elementi essenziali
del provvedimento nazionale con cui è stato disposto il sequestro o la confisca.
6. La nozione di confisca elaborata dal legislatore europeo nella Decisione
quadro 2001/500/GAI e nella Decisione quadro 2005/212/GAI
La Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio del 3 maggio 2001 è
stata il primo strumento giuridico vincolante adottato dall’Unione europea in
materia di riciclaggio di denaro, e per l’individuazione, il rintracciamento, il con-
gelamento o sequestro o la confisca degli strumenti e dei proventi di reato .
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Essa riprende il contenuto dell’Azione comune 98/699/GAI e, in particolare, il
suo articolo 1 dove impone agli Stati membri di non formulare o di non mante-
nere alcuna riserva rispetto gli articoli 2, paragrafo 2 e 6, paragrafo 4 della
(17) Il mutamento dello strumento giuridico utilizzato per disciplinare la materia si deve al nuovo
assetto giuridico venutosi a configurare in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona
il 1° dicembre 2009. Difatti, la Decisione quadro era riconducibile al terzo pilastro della
costruzione dell’Unione europea così come definita dal Trattato di Amsterdam. Sul punto,
E. ROSI, Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 35: l’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti giudiziari
di blocco dei beni o di sequestro, cit., pagg. 63 e sgg. Ampiamente, anche G. FURCINITI, D.
FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione europea, cit., pagg. 240 e sgg.
(18) A questa Decisione quadro non ha fatto seguito alcuna legge di recepimento perché, come
osserva M. COLAMUSSI, Sequestro e confisca in territorio dell’Unione europea: il punto in tema di norme
italiane di attuazione, in CASS. PEN., n. 6 del 2010, pagg. 2473-2478, gli obblighi della normativa
europea erano già soddisfatti dai vigenti articoli 648-bis, 648-ter, 322-ter, 600-septies, 640-quater
e 644 del codice penale.
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