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PROSPETTIVE EUROPEE




          Consiglio del 3 aprile 2014 . Dall’altro, il riconoscimento e l’esecuzione reci-
                                    (17)
          proca dei provvedimenti di sequestro confisca è stato oggetto della Decisione
          quadro 2003/577/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 e della Decisione qua-
          dro  2006/783/GAI  del  Consiglio  del  6  ottobre  2006.  A  decorrere  dal  19
          dicembre  2020,  queste  Decisioni  quadro  saranno,  poi,  sostituite  dal
          Regolamento 2018/1805 che, essendo direttamente applicabile, troverà applica-
          zione in tutti gli Stati vincolati da esso.
               Occorre  fin  d’ora  rilevare  che  il  profilo  relativo  al  riconoscimento  dei
          provvedimenti giudiziari è di matrice tutta europea, mentre le Convenzioni delle
          Nazioni Unite e quella del Consiglio d’Europa prevedono un sistema incentrato
          sulla conversione delle decisioni di confisca in decisioni nazionali. Ne deriva
          che  nelle  procedure  basate  sulle  Convenzioni  delle  Nazioni  Unite  e  del
          Consiglio d’Europa, le rogatorie aventi ad oggetto l’esecuzione all’estero dei
          provvedimenti di sequestro o di confisca, implicano, in linea di massima, l’ado-
          zione di corrispondenti provvedimenti sul piano nazionale (nella giurisdizione
          chiamata alla loro esecuzione). Con gli strumenti dell’Unione europea basati sul
          principio del mutuo riconoscimento, al provvedimento interno si accompagna
          la compilazione di un certificato, nel quale sono trasfusi gli elementi essenziali
          del provvedimento nazionale con cui è stato disposto il sequestro o la confisca.


          6.  La nozione di confisca elaborata dal legislatore europeo nella Decisione
             quadro 2001/500/GAI e nella Decisione quadro 2005/212/GAI
               La Decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio del 3 maggio 2001 è
          stata il primo strumento giuridico vincolante adottato dall’Unione europea in
          materia di riciclaggio di denaro, e per l’individuazione, il rintracciamento, il con-
          gelamento o sequestro o la confisca degli strumenti e dei proventi di reato .
                                                                                   (18)
          Essa riprende il contenuto dell’Azione comune 98/699/GAI e, in particolare, il
          suo articolo 1 dove impone agli Stati membri di non formulare o di non mante-
          nere  alcuna  riserva  rispetto  gli  articoli  2,  paragrafo  2  e  6,  paragrafo  4  della

          (17)  Il mutamento dello strumento giuridico utilizzato per disciplinare la materia si deve al nuovo
               assetto giuridico venutosi a configurare in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona
               il 1° dicembre 2009. Difatti, la Decisione quadro era riconducibile al terzo pilastro della
               costruzione dell’Unione europea così come definita dal Trattato di Amsterdam. Sul punto,
               E. ROSI, Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 35: l’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti giudiziari
               di  blocco  dei  beni  o  di  sequestro,  cit.,  pagg.  63  e  sgg.  Ampiamente,  anche  G.  FURCINITI,  D.
               FRUSTAGLI, Il sequestro e la confisca dei patrimoni illeciti nell’Unione europea, cit., pagg. 240 e sgg.
          (18)  A questa Decisione quadro non ha fatto seguito alcuna legge di recepimento perché, come
               osserva M. COLAMUSSI, Sequestro e confisca in territorio dell’Unione europea: il punto in tema di norme
               italiane di attuazione, in CASS. PEN., n. 6 del 2010, pagg. 2473-2478, gli obblighi della normativa
               europea erano già soddisfatti dai vigenti articoli 648-bis, 648-ter, 322-ter, 600-septies, 640-quater
               e 644 del codice penale.

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