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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO
La citata Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 è stata aggiornata
e ampliata con la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca,
il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrori-
smo, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005 e ratificata dall’Italia con la legge 28
luglio 2016, n. 153.
Questa Convenzione rappresenta il primo strumento internazionale per la
prevenzione e il controllo del riciclaggio di denaro e del finanziamento del ter-
rorismo. In questo documento, la confisca dei beni, anche nella forma per equi-
valente, è prevista non solo per colpire il finanziamento del terrorismo attraver-
so il riciclaggio di denaro, ma anche per orientare l’aggressione patrimoniale
verso le altre fonti apparentemente lecite del terrorismo internazionale.
3. I Trattati ONU contro il crimine organizzato transnazionale e la cor-
ruzione: le innovative soluzioni in materia di sequestro e confisca
Tra le fonti di diritto internazionale di maggior rilievo in materia di seque-
stro e confisca all’estero si pongono la Convenzione delle Nazioni Unite contro
il crimine organizzato transazionale firmata a Palermo il 15 novembre 2000 (di
seguito, Convenzione delle Nazioni Unite del 2000) e la Convenzione delle
Nazioni Unite contro la corruzione firmata a Merida il 9 dicembre 2003 (di
seguito, Convenzione delle Nazioni Unite del 2003).
L’ambito oggettivo d’applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite
del 2000 è circoscritta ai reati gravi, ossia quelli sanzionabili con una pena priva-
tiva della libertà personale di almeno quattro anni nel massimo o con una pena
più elevata. Inoltre, tali reati devono essere di carattere transazionale ed essere
stati commessi da un gruppo criminale organizzato. Un reato assume il carattere
della transnazionalità secondo le indicazioni specificate all’art. 3 comma secondo
della stessa Convenzione (ossia quando è commesso in più di uno Stato, quando
è commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pia-
nificazione e, direzione e controllo avviene in altro Stato, quando è coinvolto un
gruppo criminale impegnato in attività in più di uno Stato, infine quando è com-
messo in uno Stato ma ha effetti sostanziali in altro Stato).
La Convenzione delle Nazioni Unite del 2003 si applica, invece, a reati
concernenti la corruzione, anche se non hanno causato un danno o un pregiu-
dizio patrimoniale allo Stato cui si richiede l’esecuzione della richiesta di assi-
stenza giudiziaria. Le citate Convenzioni rivestono una particolare importanza
nel settore della cooperazione internazionale e nella specifica materia del seque-
stro e confisca dei proventi di reato: in primo luogo per la loro vasta applica-
zione territoriale, di carattere quasi universale.
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