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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO
1959 e ne agevola l’applicazione, ratificato con la legge 5 ottobre 2001, n. 367.
In particolare, l’articolo 8, integrando il disposto dell’articolo 3 della
Convenzione del 1959, contempla, accanto alla possibilità di richiedere l’esecu-
zione di un sequestro probatorio, anche quella di far eseguire un sequestro fina-
lizzato alla confisca. Con specifico riguardo ai sequestri probatori, l’articolo 10
ne subordina, poi, il riconoscimento e l’esecuzione al rispetto del principio di
doppia incriminabilità, prevedendo che il fatto che ha dato luogo al sequestro
deve essere punibile secondo il diritto dei due Stati.
La disciplina relativa ai sequestri e alle confische da eseguirsi all’estero è
stata oggetto anche dell’accordo bilaterale concluso tra Italia e Stati Uniti sulla
mutua assistenza in materia penale, firmato il 9 novembre 1982, così come
modificato dallo Strumento del 3 maggio 2006, alla luce dell’Accordo sulla
mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea fir-
mato il 25 giugno 2003, ratificato e reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2009, n.
25. Gli articoli 1 e 18 di questo accordo prevedono l’obbligo delle Parti di con-
cedersi assistenza anche nell’esecuzione di sequestri e delle confische di beni,
senza la necessità di finalizzare espressamente i primi né a fini probatori né di
confisca. Peraltro, se l’esecuzione del sequestro è sempre subordinata alle con-
dizioni eventualmente stabilite dal rispettivo ordinamento giuridico, l’articolo 1,
paragrafo 3 dell’accordo dispone che, nel rispondere alla richiesta di assistenza,
può prescindersi dal rispetto del principio della doppia incriminabilità .
(14)
Infine, degno di nota è l’accordo bilaterale tra Italia e Regno Unito firmato
a Roma il 16 maggio 1990 in tema di mutua assistenza in materia di traffico di
stupefacenti e di sequestro e confisca dei relativi proventi, ratificato con legge
22 febbraio 1994, n. 147. La rilevanza dell’accordo risiede nel fatto che, ai sensi
dell’articolo 11, il Regno Unito si è impegnato a eseguire anche i provvedimenti
di confisca emessi da un’autorità giudiziaria a seguito della condanna per un
reato o ordinati come misura di prevenzione nei confronti di una persona coinvolta
in attività criminale .
(15)
La previsione è di grande pregnanza poiché, come sarà illustrato tra breve,
la possibilità di richiedere l’esecuzione di una confisca, in assenza di condanna,
è stata ammessa dalla legislazione europea con la Direttiva 2014/42/UE solo
nei limitati casi di fuga o malattia dell’imputato.
(14) Sul punto, G. TURONE, L’assistenza giudiziaria tra Italia e Stati Uniti in materia di confisca,
L’INDICE PENALE, Padova, n. 3 del 1987, pagg. 543-560. In tema anche G. MELILLO,
L’apprensione dei beni all’estero a fini di confisca o di prova, relazione tenuta nel corso dell’incontro
di studi organizzato dal CSM a Roma il 14, 15 e 16 marzo 2002, Il contrasto europeo della mobilità
del crimine organizzato.
(15) Al riguardo, G. MELILLO, L’esecuzione all’estero delle misure di prevenzione patrimoniali. Un interes-
sante pronuncia della Corte di Cassazione francese, cit., pagg. 771-782.
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