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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO



             1959 e ne agevola l’applicazione, ratificato con la legge 5 ottobre 2001, n. 367.
             In  particolare,  l’articolo  8,  integrando  il  disposto  dell’articolo  3  della
             Convenzione del 1959, contempla, accanto alla possibilità di richiedere l’esecu-
             zione di un sequestro probatorio, anche quella di far eseguire un sequestro fina-
             lizzato alla confisca. Con specifico riguardo ai sequestri probatori, l’articolo 10
             ne subordina, poi, il riconoscimento e l’esecuzione al rispetto del principio di
             doppia incriminabilità, prevedendo che il fatto che ha dato luogo al sequestro
             deve essere punibile secondo il diritto dei due Stati.
                  La disciplina relativa ai sequestri e alle confische da eseguirsi all’estero è
             stata oggetto anche dell’accordo bilaterale concluso tra Italia e Stati Uniti sulla
             mutua  assistenza  in  materia  penale,  firmato  il  9  novembre  1982,  così  come
             modificato  dallo  Strumento  del  3  maggio  2006,  alla  luce  dell’Accordo  sulla
             mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea fir-
             mato il 25 giugno 2003, ratificato e reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2009, n.
             25. Gli articoli 1 e 18 di questo accordo prevedono l’obbligo delle Parti di con-
             cedersi assistenza anche nell’esecuzione di sequestri e delle confische di beni,
             senza la necessità di finalizzare espressamente i primi né a fini probatori né di
             confisca. Peraltro, se l’esecuzione del sequestro è sempre subordinata alle con-
             dizioni eventualmente stabilite dal rispettivo ordinamento giuridico, l’articolo 1,
             paragrafo 3 dell’accordo dispone che, nel rispondere alla richiesta di assistenza,
             può prescindersi dal rispetto del principio della doppia incriminabilità .
                                                                                (14)
                  Infine, degno di nota è l’accordo bilaterale tra Italia e Regno Unito firmato
             a Roma il 16 maggio 1990 in tema di mutua assistenza in materia di traffico di
             stupefacenti e di sequestro e confisca dei relativi proventi, ratificato con legge
             22 febbraio 1994, n. 147. La rilevanza dell’accordo risiede nel fatto che, ai sensi
             dell’articolo 11, il Regno Unito si è impegnato a eseguire anche i provvedimenti
             di confisca emessi da un’autorità giudiziaria a seguito della condanna per un
             reato o ordinati come misura di prevenzione nei confronti di una persona coinvolta
             in attività criminale .
                               (15)
                  La previsione è di grande pregnanza poiché, come sarà illustrato tra breve,
             la possibilità di richiedere l’esecuzione di una confisca, in assenza di condanna,
             è stata ammessa dalla legislazione europea con la Direttiva 2014/42/UE solo
             nei limitati casi di fuga o malattia dell’imputato.

             (14)  Sul  punto,  G.  TURONE,  L’assistenza  giudiziaria  tra  Italia  e  Stati  Uniti  in  materia  di  confisca,
                  L’INDICE  PENALE,  Padova,  n.  3  del  1987,  pagg.  543-560.  In  tema  anche  G.  MELILLO,
                  L’apprensione dei beni all’estero a fini di confisca o di prova, relazione tenuta nel corso dell’incontro
                  di studi organizzato dal CSM a Roma il 14, 15 e 16 marzo 2002, Il contrasto europeo della mobilità
                  del crimine organizzato.
             (15)  Al riguardo, G. MELILLO, L’esecuzione all’estero delle misure di prevenzione patrimoniali. Un interes-
                  sante pronuncia della Corte di Cassazione francese, cit., pagg. 771-782.

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