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PROSPETTIVE EUROPEE




          2.  Le prime risposte della comunità internazionale: la Convenzione delle
             Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti del
             1988 e la Convenzione del Consiglio d’Europa relativa al riciclaggio
             del 1990
               La crescente importanza assegnata alla misura della confisca dei proventi
          di  reato  nella  strategia  del  contrasto  alle  gravi  forme  di  criminalità  ha  reso
          necessaria l’elaborazione di apposite disposizioni pattizie per supplire al vuoto
          normativo dei trattati di mutua assistenza di tradizionale concezione.
               Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, la necessità di
          prevedere una più incisiva disciplina per l’esecuzione del sequestro e della con-
          fisca di beni all’estero, è stata discussa sia in seno alle Nazioni Unite sia nel
          Consiglio d’Europa. Il primo strumento che ha affrontato in sede multilaterale
          tale tema è stata la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di
          sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  firmata  a  Vienna  nel  1988  (di  seguito,
          Convenzione delle Nazioni Unite del 1988) e ratificata dall’Italia con la legge 5
          novembre 1990, n. 328.
               Accanto alla previsione di specifici obblighi d’incriminazione di condotte
          considerate pericolose per la comunità internazionale in materia di stupefacenti,
          la  Convenzione  ha  individuato  la  confisca  dei  proventi  illeciti  come  misura
          necessaria per il contrasto a tali forme di criminalità. Con la conseguenza che,
          per la prima volta, in uno strumento internazionale, è stata prevista la possibilità
          di eseguire all’estero sequestri e confische aventi ad oggetto i proventi del reato e
          forme di sequestro e confisca per equivalente. Per colmare le differenze esistenti
          tra  i  sistemi  di  confisca  adottati  a  livello  nazionale,  la  Convenzione  delle
          Nazioni Unite del 1988 introdusse l’obbligo di confisca con l’obiettivo di rea-
          lizzare un’ampia cooperazione internazionale in tale settore.
               Per il loro impatto innovativo le disposizioni di questa Convenzione furo-
          no oggetto di approfondimento da parte del GAFI (il Gruppo europeo di azione
          finanziaria, istituito a Parigi nel 1989, durante il vertice dei Capi di Stato e di
          Governo dei Paesi più industrializzati, come citato nel paragrafo 1), che elaborò
          quaranta raccomandazioni per combattere il riciclaggio.
               Sulla scorta di queste, vide la luce la Convenzione del Consiglio d’Europa,
          stipulata a Strasburgo l’8 novembre 1990, relativa al riciclaggio, al sequestro e
          alla confisca dei proventi (di seguito, Convenzione del Consiglio d’Europa del
          1990). Essa fu aperta all’adesione dei Paesi anche non membri del Consiglio
          d’Europa e fu ratificata dall’Italia con la legge 9 agosto 1993, n. 328.
               La predetta Convenzione presenta la struttura di un trattato aperto, non
          prevede forme di indagini congiunte o di attività dirette di investigazione, ma
          tende a creare, sempre attraverso la via “classica” della rogatoria, un sistema


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