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PROSPETTIVE EUROPEE
2. Le prime risposte della comunità internazionale: la Convenzione delle
Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti del
1988 e la Convenzione del Consiglio d’Europa relativa al riciclaggio
del 1990
La crescente importanza assegnata alla misura della confisca dei proventi
di reato nella strategia del contrasto alle gravi forme di criminalità ha reso
necessaria l’elaborazione di apposite disposizioni pattizie per supplire al vuoto
normativo dei trattati di mutua assistenza di tradizionale concezione.
Tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, la necessità di
prevedere una più incisiva disciplina per l’esecuzione del sequestro e della con-
fisca di beni all’estero, è stata discussa sia in seno alle Nazioni Unite sia nel
Consiglio d’Europa. Il primo strumento che ha affrontato in sede multilaterale
tale tema è stata la Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di
sostanze stupefacenti e psicotrope, firmata a Vienna nel 1988 (di seguito,
Convenzione delle Nazioni Unite del 1988) e ratificata dall’Italia con la legge 5
novembre 1990, n. 328.
Accanto alla previsione di specifici obblighi d’incriminazione di condotte
considerate pericolose per la comunità internazionale in materia di stupefacenti,
la Convenzione ha individuato la confisca dei proventi illeciti come misura
necessaria per il contrasto a tali forme di criminalità. Con la conseguenza che,
per la prima volta, in uno strumento internazionale, è stata prevista la possibilità
di eseguire all’estero sequestri e confische aventi ad oggetto i proventi del reato e
forme di sequestro e confisca per equivalente. Per colmare le differenze esistenti
tra i sistemi di confisca adottati a livello nazionale, la Convenzione delle
Nazioni Unite del 1988 introdusse l’obbligo di confisca con l’obiettivo di rea-
lizzare un’ampia cooperazione internazionale in tale settore.
Per il loro impatto innovativo le disposizioni di questa Convenzione furo-
no oggetto di approfondimento da parte del GAFI (il Gruppo europeo di azione
finanziaria, istituito a Parigi nel 1989, durante il vertice dei Capi di Stato e di
Governo dei Paesi più industrializzati, come citato nel paragrafo 1), che elaborò
quaranta raccomandazioni per combattere il riciclaggio.
Sulla scorta di queste, vide la luce la Convenzione del Consiglio d’Europa,
stipulata a Strasburgo l’8 novembre 1990, relativa al riciclaggio, al sequestro e
alla confisca dei proventi (di seguito, Convenzione del Consiglio d’Europa del
1990). Essa fu aperta all’adesione dei Paesi anche non membri del Consiglio
d’Europa e fu ratificata dall’Italia con la legge 9 agosto 1993, n. 328.
La predetta Convenzione presenta la struttura di un trattato aperto, non
prevede forme di indagini congiunte o di attività dirette di investigazione, ma
tende a creare, sempre attraverso la via “classica” della rogatoria, un sistema
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