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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO
della penalizzazione del riciclaggio dei proventi del reato; l’introduzione di
norme specifiche in materia di confisca, che consentissero la sua attuazione
anche nel caso in cui l’autore del reato fosse, per esempio, deceduto o latitante;
la possibilità di una spartizione, a livello degli Stati membri, dei beni confiscati
a seguito di cooperazione internazionale.
Analogamente, dal Piano emergeva la consapevolezza che, essendo il rag-
giungimento di un elevato profitto economico obiettivo non secondario del cri-
mine organizzato, la sua individuazione e acquisizione era fondamentale per
porre in essere una seria attività di contrasto.
La necessità di rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi del reato fu
poi posta a fondamento della conclusione n. 51 del Consiglio europeo di
Tampere del 1999, in cui il riciclaggio dei capitali è stato indicato quale nucleo
essenziale della criminalità organizzata .
(5)
L’Unione europea ha, in questa occasione, espressamente riconosciuto
l’importanza della confisca dei beni di origine criminosa.
In seguito sono stati adottati dal legislatore europeo quattro strumenti
legislativi in materia di congelamento e confisca, intervenuti sia sul piano
(6)
dell’armonizzazione normativa sia su quello dei meccanismi di cooperazione
giudiziaria, basandoli sul principio del mutuo riconoscimento. A questi stru-
menti e al dibattito sorto attorno agli stessi, si dedicherà specifica trattazione nel
prosieguo.
Infine, preso atto che il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di
congelamento e di confisca, come regolato finora, non è risultato al passo con
le evoluzioni poste dalla criminalità transazionale, né in linea con i recenti svi-
luppi legislativi in alcuni Stati membri, non garantendo l’effettività del sistema,
è stato adottato il Regolamento 2018/1805, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
28 novembre 2018.
(5) Su tale documento programmatico, elaborato nel corso di una riunione straordinaria dei
Ministri della giustizia e degli affari interni dell’Unione, che segnerà una svolta nella politica
europea di cooperazione giudiziaria, ci si soffermerà nel capitolo secondo, paragrafo 1 dedi-
cato all’analisi degli atti di indirizzo adottati a livello europeo.
(6) Occorre fin da subito precisare che i termini congelamento e blocco, in inglese freezing, uti-
lizzati da diversi strumenti giuridici europei e internazionali, sono sconosciuti nel nostro
ordinamento. Tuttavia, come osservato, da E. ROSI, “Il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 35: l’esecu-
zione nell’Unione europea dei provvedimenti giudiziari di blocco dei beni o di sequestro”, in
COOPERAZIONE GIUDIZIARIA INTERNAZIONALE, a cura di T. BENE, A. MARANDOLA, Giuffrè,
2016, pp. 63 sgg., i termini freezing e seizure (in italiano sequestro) sono ormai considerati
quali sinonimi in molte Convenzioni internazionali in materia penale. Il termine freezing si
attaglia sia ai sequestri di natura probatoria sia a quelli di natura preventiva finalizzati alla
confisca. In tal senso anche G. FURCINITI, D. FRUSTAGLI, “Il sequestro e la confisca dei patrimoni
illeciti nell’Unione europea”, Cedam, 2016, p. 117 e A. M. MAUGERI, “La direttiva 2014/42/UE
relativa alla confisca degli strumenti e dei proventi da reato nell’unione europea tra garanzie ed efficienza: un
“work in progress””, in DIR. PEN. CONT., 2015, n. 1, p. 328.
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