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PROSPETTIVE EUROPEE
Decisioni quadro, elencate dall’articolo 3, paragrafo 1 (come la falsificazione di
monete, la tratta degli esseri umani, il favoreggiamento dell’ingresso, del transi-
to e del soggiorno illegali). Inoltre, tale modello di confisca è applicabile a reati
gravi in grado di produrre profitto economico e punibili, in particolare, se trat-
tasi di reato diverso dal riciclaggio, con una pena detentiva compresa tra i cin-
que e dieci anni; se, invece, il reato è il riciclaggio deve essere punito con una
pena detentiva di almeno quattro anni nel massimo.
Rispetto alla gamma di reati sopra indicati, i legislatori nazionali avrebbero
potuto optare per uno dei tre regimi di confisca estesa indicati dall’articolo 3,
paragrafo 2 della Decisione quadro 2005/212/GAI, secondo un criterio di cre-
scente ampiezza dei relativi poteri.
Il primo e più circoscritto ruota attorno a un criterio temporale, per cui la
confisca estesa riguarda soltanto beni che costituiscono il provento di attività criminose
commesse e posseduti prima della condanna per uno dei reati summenzionati.
Il secondo regime di confisca attribuisce poteri estesi di confisca anche a
beni che sono provento di attività criminose analoghe a quelle di cui alla cerchia
di reati aventi le caratteristiche di cui all’articolo 3, paragrafo 1, sempreché le
condotte siano tenute prima della condanna.
Infine, il terzo e più ampio regime di confisca, previsto dall’articolo 3,
paragrafo 2, lettera c), prevede l’ablazione di tutti i beni nella misura in cui sono spro-
porzionati al reddito legittimo della persona condannata. Pertanto, in questa terza fatti-
specie, la confisca è disposta a prescindere sia dal criterio temporale sia da quel-
lo legato alle attività criminose o analoghe di quelle dell’articolo 3, paragrafo 1.
Quest’ultimo modello di confisca estesa, proposto dal legislatore europeo, è
quello che più si avvicina alla confisca prevista dall’articolo 12-sexies della legge
7 agosto 1992, n. 356, malgrado la confisca europea richieda, oltre alla spropor-
zione, la presenza di ulteriori fatti circostanziati tali convincere il giudice circa
l’origine illecita dei beni.
L’articolo 12-sexies citato disciplina, come è noto, la confisca cosiddetta
allargata ed è stato aggiunto nell’impianto originario della legge 356/1992 dalla
legge 8 agosto 1994, n. 501, recentemente collocato nel codice penale all’arti-
colo 240-bis, dal decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21, in attuazione del prin-
cipio della riserva di codice nella materia penale.
La confisca deve essere applicata obbligatoriamente al verificarsi di uno dei
reati elencati nell’incipit della norma, elenco progressivamente ampliato, da ultimo
ad opera della legge 4 dicembre 2017, n. 172 che ha convertito in legge con modi-
fiche il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148. La confisca è cosiddetta allargata per-
ché colpisce il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustifi-
care la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta
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