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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO
Per quanto riguarda i primi, l’articolo 9 prevede che la decisione sul ricono-
scimento del sequestro e la sua esecuzione devono avvenire senza indugio e con
la stessa velocità e priorità usate in casi interni analoghi. Ove ne sussista la neces-
sità, i tempi per la decisione sul riconoscimento del sequestro e l’esecuzione e per
la sua concreta esecuzione potranno essere ridotti fino a quarantotto ore. In ogni
caso, l’autorità di esecuzione deve tenere in massima considerazione gli interessi
dell’autorità di emissione. Invece, la decisione sul riconoscimento e sull’esecuzio-
ne del provvedimento di confisca deve essere presa, ai sensi dell’articolo 20, senza
indugio e comunque entro quarantacinque giorni dal ricevimento del certificato.
Gli articoli 8 e 19 del Regolamento prevedono alcuni motivi di non rico-
noscimento e di non esecuzione del provvedimento di congelamento o di con-
fisca che, dal tenore della norma possono essere opposti dall’autorità di esecu-
zione “solo se” davvero sussistenti; ciò a sottolinearne la natura tassativa e l’ap-
plicazione di questi, per quanto possibile, residuale.
Inoltre, gli articoli 8 e 19, nei rispettivi paragrafi 2, riprendono e ampliano
l’obbligo di consultazione, già previsto solo per alcuni casi di rifiuto e solo per
i provvedimenti di confisca dall’articolo 8, paragrafo 4, della Decisione quadro
2006/783/GAI, a tutti i casi in cui l’autorità di esecuzione intenda rifiutare
l’esecuzione di un provvedimento di sequestro e confisca. Con ciò potenziando
ulteriormente il principio del mutuo riconoscimento.
Ai motivi di rifiuto già previsti dalle Decisioni quadro 2003/577/GAI e
2006/783/GAI, gli articoli 8 e 19 aggiungono quello relativo alla violazione di
norme concernenti la libertà di stampa o alla libertà di espressione in altri mezzi
di comunicazione; quello del non rispetto di diritti fondamentali, quali quello del
diritto a un ricorso effettivo, a un giudice imparziale e dei diritti della difesa .
(44)
Il Regolamento 2018/1805, agli articoli 10 e 21, prevede, poi, cause di rin-
vio del riconoscimento o dell’esecuzione dei sequestri e confische, in gran parte
già previste dagli articoli 8 della Decisione quadro 2003/577/GAI e 10 della
Decisione quadro 2006/783/GAI, come quando l’esecuzione degli stessi possa
pregiudicare un’indagine penale in corso oppure quando il bene sia già oggetto
di un procedimento di congelamento o di confisca in corso nello Stato di ese-
cuzione; oppure, nel caso di confisca, nei casi in cui sia stato invocato un mezzo
di impugnazione. In ogni caso, non appena sia venuto meno il motivo del rinvio,
l’autorità di esecuzione prende, tempestivamente, le misure necessarie all’esecu-
zione del provvedimento di confisca e ne informa l’autorità di emissione.
(44) Invece, il considerando n. 34 del Regolamento, in tema di necessario rispetto dei diritti fon-
damentali, specifica che il diritto di proprietà non dovrebbe essere pertinente, dal momento
che il congelamento e la confisca di beni implicano inevitabilmente un’ingerenza nel diritto
di proprietà di una persona e le necessarie garanzie al riguardo sono già previste dal diritto
dell’Unione, compreso il Regolamento 2018/1805.
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