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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO



                  Per lo svolgimento delle consultazioni, è lo stesso considerando n. 44 che
             invita le competenti autorità nazionali interessate a consultarsi tramite Eurojust.
                  Una questione di particolare rilievo pratico è quella della dubbia localizza-
             zione dei beni da sottoporre a sequestro o confisca che potrebbe portare anche
             all’impossibilità di eseguire la misura stessa (articoli 13 e 22, paragrafi 3, lettere
             d)  ed  e)  del  Regolamento  2018/1805).  Al  riguardo,  la  Decisione
             2007/845/GAI del Consiglio dell’Unione europea si occupa del reperimento e
             dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi. Questa decisione
             impone agli Stati membri di istituire o designare uffici per il recupero dei beni
             e  che  sono  incaricati  di  agevolare  la  cooperazione  effettiva  e  lo  scambio  di
             informazioni nel settore. In Italia, il Ministero dell’Interno ha proceduto all’in-
             dividuazione  dell’autorità  ARO  (Asset  Recovery  Office)  con  Decreto  del  Capo
             della Polizia del 23 maggio 2011 . L’ARO consente di rendere più agevole il
                                            (45)
             riconoscimento e l’esecuzione del sequestro per equivalente individuando, fin
             da subito nella richiesta, i beni da aggredire all’estero.
                  Nella prassi, invece, spesso le richieste indicano solo il valore (in termini
             monetari)  massimo  da  sequestrare  e  questo  rende  più  incerta  e  più  difficile
             l’esecuzione  della  misura  da  parte  dell’autorità  straniera.  Inoltre,  il  ricorso
             all’ARO può dimostrarsi utile anche quando si tratti di individuare e sequestrare
             attività produttive o società (circostanza che è tutt’altro che ipotetica, avuto
             riguardo al reimpiego da parte della criminalità organizzata di somme di denaro
             nel circuito legale di altri Paesi). In alternativa, è possibile contattare l’Unità di
             Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) istituita presso la Banca d’Italia con
             il D.Lgs. 231/2007 che può trasmettere agli organi investigativi le analisi finan-
             ziarie relative ai flussi e alle informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di
             finanziamento del terrorismo, acquisite attraverso la rete EGMONT-FIUs.


             12. Il sequestro e la confisca all’estero nel codice di procedura penale
                 italiano: cenni
                  La questione dell’esecuzione di sequestri e confische all’estero è affrontata
             anche dal Libro XI del codice di procedura penale italiano la cui disciplina è
             stata di recente modificata dal D.Lgs. 149/2017. Per quanto riguarda il seque-
             stro,  ancor  prima  la  relativa  disciplina  venne  modificata  dalla  citata  legge
             328/1993 che ratificava la Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 .
                                                                                   (46)
             (45)  Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia SCIP - Direzione Centrale Polizia
                  Criminale presso il Ministero dell’Interno via Torre di Mezzavia 9/121, 00173 Roma (Italy)
                  tel.: +39-0646542182 e 46542500, fax: +39-0646542243, e-mail: aroitalia@dcpc.interno.it.
             (46)  L’esito infelice prodotto dalla legge 9 agosto 1993, n. 328 è denunciato da G. MELILLO,
                  L’apprensione dei beni all’estero a fini di confisca o di prova, nel corso della relazione tenuta nel corso

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