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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO
Per lo svolgimento delle consultazioni, è lo stesso considerando n. 44 che
invita le competenti autorità nazionali interessate a consultarsi tramite Eurojust.
Una questione di particolare rilievo pratico è quella della dubbia localizza-
zione dei beni da sottoporre a sequestro o confisca che potrebbe portare anche
all’impossibilità di eseguire la misura stessa (articoli 13 e 22, paragrafi 3, lettere
d) ed e) del Regolamento 2018/1805). Al riguardo, la Decisione
2007/845/GAI del Consiglio dell’Unione europea si occupa del reperimento e
dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi. Questa decisione
impone agli Stati membri di istituire o designare uffici per il recupero dei beni
e che sono incaricati di agevolare la cooperazione effettiva e lo scambio di
informazioni nel settore. In Italia, il Ministero dell’Interno ha proceduto all’in-
dividuazione dell’autorità ARO (Asset Recovery Office) con Decreto del Capo
della Polizia del 23 maggio 2011 . L’ARO consente di rendere più agevole il
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riconoscimento e l’esecuzione del sequestro per equivalente individuando, fin
da subito nella richiesta, i beni da aggredire all’estero.
Nella prassi, invece, spesso le richieste indicano solo il valore (in termini
monetari) massimo da sequestrare e questo rende più incerta e più difficile
l’esecuzione della misura da parte dell’autorità straniera. Inoltre, il ricorso
all’ARO può dimostrarsi utile anche quando si tratti di individuare e sequestrare
attività produttive o società (circostanza che è tutt’altro che ipotetica, avuto
riguardo al reimpiego da parte della criminalità organizzata di somme di denaro
nel circuito legale di altri Paesi). In alternativa, è possibile contattare l’Unità di
Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) istituita presso la Banca d’Italia con
il D.Lgs. 231/2007 che può trasmettere agli organi investigativi le analisi finan-
ziarie relative ai flussi e alle informazioni riguardanti ipotesi di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, acquisite attraverso la rete EGMONT-FIUs.
12. Il sequestro e la confisca all’estero nel codice di procedura penale
italiano: cenni
La questione dell’esecuzione di sequestri e confische all’estero è affrontata
anche dal Libro XI del codice di procedura penale italiano la cui disciplina è
stata di recente modificata dal D.Lgs. 149/2017. Per quanto riguarda il seque-
stro, ancor prima la relativa disciplina venne modificata dalla citata legge
328/1993 che ratificava la Convenzione del Consiglio d’Europa del 1990 .
(46)
(45) Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia SCIP - Direzione Centrale Polizia
Criminale presso il Ministero dell’Interno via Torre di Mezzavia 9/121, 00173 Roma (Italy)
tel.: +39-0646542182 e 46542500, fax: +39-0646542243, e-mail: aroitalia@dcpc.interno.it.
(46) L’esito infelice prodotto dalla legge 9 agosto 1993, n. 328 è denunciato da G. MELILLO,
L’apprensione dei beni all’estero a fini di confisca o di prova, nel corso della relazione tenuta nel corso
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