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PROSPETTIVE EUROPEE




          le previsioni normative che disciplinano la materia e che sono state emanate, sia
          a livello internazionale sia europeo. In considerazione della avvenuta ratifica o
          attuazione, non tutti gli atti normativi sono applicabili tra gli stessi Stati e non
          tutti gli atti normativi disciplinano le tipologie di sequestri e confische regolati
          dalla legge italiana;
               -  il completamento e la trasmissione della documentazione da produrre
          per poter richiedere l’esecuzione di un sequestro o una confisca all’estero;
               -  l’individuazione  dell’autorità  estera  competente  a  ricevere  i  provvedi-
          menti di sequestro e confisca. Gli articoli 4, paragrafi 8 e 14, paragrafo 7, del
          Regolamento 2018/1805 prendono in specifica considerazione questa evenienza
          affermando che, qualora l’autorità di esecuzione competente non sia nota all’au-
          torità di emissione, quest’ultima compie tutti i necessari accertamenti al fine di
          determinare quale sia l’autorità competente per il riconoscimento e l’esecuzione
          del provvedimento di congelamento. Nel fare ciò, possono venire in aiuto non
          soltanto i punti di contatto della rete giudiziaria europea, ma anche Eurojust;
               - la trasmissione alla competente autorità estera del provvedimento. Una
          volta individuata l’autorità competente, l’unità italiana presso Eurojust è anche
          nella posizione di curare la trasmissione dello stesso provvedimento agendo
          quale tramite tra l’autorità italiana e quella dell’altro Stato. Infatti, il consideran-
          do n. 24 del Regolamento 2018/1805 prevede che l’autorità di emissione possa
          ricorrere a tutti i canali o i mezzi di trasmissione pertinenti, tra cui Eurojust;
               - la prevenzione di possibili motivi di rigetto del riconoscimento o esecu-
          zione del provvedimento. Il desk italiano presso Eurojust può farsi interprete
          delle ragioni che hanno portato l’autorità estera a ritenere sussistente una causa
          di rifiuto dell’esecuzione del provvedimento e, ove possibile, aiutare l’autorità
          nazionale  ad  emendarla.  Il  ruolo  di  intermediario  svolto  dall’unità  italiana  è
          spesso decisivo nel chiarire, prendendo direttamente contatti con la rappresen-
          tanza dello Stato estero investito dalla richiesta di esecuzione, peculiarità dell’or-
          dinamento giuridico italiano che, se non spiegate, potrebbero portare al rigetto
          della  domanda  di  assistenza  giudiziaria.  In  questo  modo,  possono  ridursi  i
          tempi necessari allo Stato estero per dare al provvedimento esecuzione e, dun-
          que, evitare che venga vanificata l’utilità del provvedimento stesso, specie nei
          casi di sequestro;
               -  lo svolgimento di consultazioni con l’autorità straniera. Il Regolamento
          2018/1805, agli articoli 8 e 19, nei rispettivi paragrafi 2, ha reso obbligatoria la
          consultazione con lo Stato di emissione estendendo l’obbligo a tutti i casi in cui
          lo Stato di esecuzione intenda rigettare il certificato e anche rispetto ai provvedi-
          menti di sequestro. La consultazione è anche prevista, se necessaria, dagli articoli
          13 e 22 nel caso in cui l’esecuzione del sequestro o della confisca sia impossibile.


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