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PROSPETTIVE EUROPEE
le previsioni normative che disciplinano la materia e che sono state emanate, sia
a livello internazionale sia europeo. In considerazione della avvenuta ratifica o
attuazione, non tutti gli atti normativi sono applicabili tra gli stessi Stati e non
tutti gli atti normativi disciplinano le tipologie di sequestri e confische regolati
dalla legge italiana;
- il completamento e la trasmissione della documentazione da produrre
per poter richiedere l’esecuzione di un sequestro o una confisca all’estero;
- l’individuazione dell’autorità estera competente a ricevere i provvedi-
menti di sequestro e confisca. Gli articoli 4, paragrafi 8 e 14, paragrafo 7, del
Regolamento 2018/1805 prendono in specifica considerazione questa evenienza
affermando che, qualora l’autorità di esecuzione competente non sia nota all’au-
torità di emissione, quest’ultima compie tutti i necessari accertamenti al fine di
determinare quale sia l’autorità competente per il riconoscimento e l’esecuzione
del provvedimento di congelamento. Nel fare ciò, possono venire in aiuto non
soltanto i punti di contatto della rete giudiziaria europea, ma anche Eurojust;
- la trasmissione alla competente autorità estera del provvedimento. Una
volta individuata l’autorità competente, l’unità italiana presso Eurojust è anche
nella posizione di curare la trasmissione dello stesso provvedimento agendo
quale tramite tra l’autorità italiana e quella dell’altro Stato. Infatti, il consideran-
do n. 24 del Regolamento 2018/1805 prevede che l’autorità di emissione possa
ricorrere a tutti i canali o i mezzi di trasmissione pertinenti, tra cui Eurojust;
- la prevenzione di possibili motivi di rigetto del riconoscimento o esecu-
zione del provvedimento. Il desk italiano presso Eurojust può farsi interprete
delle ragioni che hanno portato l’autorità estera a ritenere sussistente una causa
di rifiuto dell’esecuzione del provvedimento e, ove possibile, aiutare l’autorità
nazionale ad emendarla. Il ruolo di intermediario svolto dall’unità italiana è
spesso decisivo nel chiarire, prendendo direttamente contatti con la rappresen-
tanza dello Stato estero investito dalla richiesta di esecuzione, peculiarità dell’or-
dinamento giuridico italiano che, se non spiegate, potrebbero portare al rigetto
della domanda di assistenza giudiziaria. In questo modo, possono ridursi i
tempi necessari allo Stato estero per dare al provvedimento esecuzione e, dun-
que, evitare che venga vanificata l’utilità del provvedimento stesso, specie nei
casi di sequestro;
- lo svolgimento di consultazioni con l’autorità straniera. Il Regolamento
2018/1805, agli articoli 8 e 19, nei rispettivi paragrafi 2, ha reso obbligatoria la
consultazione con lo Stato di emissione estendendo l’obbligo a tutti i casi in cui
lo Stato di esecuzione intenda rigettare il certificato e anche rispetto ai provvedi-
menti di sequestro. La consultazione è anche prevista, se necessaria, dagli articoli
13 e 22 nel caso in cui l’esecuzione del sequestro o della confisca sia impossibile.
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