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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO
l’Italia, il Membro nazionale e i suoi assistenti
sono magistrati che, con l’assunzione dell’inca-
rico, sono stati collocati fuori ruolo organico
della magistratura. Invece, gli esperti nazionali
distaccati possono essere funzionari di polizia.
Gli obiettivi di Eurojust sono definiti
dall’articolo 3 della Decisione 2002/187/GAI
e sono stati recepiti dal legislatore italiano
all’articolo 5 della legge 41/2005 e consistono
nello 1) stimolare e migliorare il coordinamen-
to tra le autorità nazionali competenti degli
Stati membri delle indagini e delle azioni penali (Wikipedia)
tra gli stessi nelle forme di criminalità grave transfrontaliera; 2) migliorare la
cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare age-
volando la prestazione dell’assistenza giudiziaria internazionale e l’esecuzione
delle richieste di estradizione; 3) assistere altrimenti le autorità competenti degli
Stati membri per migliorare l’efficacia delle loro indagini e azioni penali.
Eurojust opera osservando tutti i trattati internazionali di cooperazione giudi-
ziaria e le norme dell’Unione europea. L’attività di agevolazione dell’esecuzione
dei sequestri e delle confische all’estero, specie quando si inserisce in un’azione
di coordinamento, rientra, dunque, a pieno titolo nella mission di Eurojust.
Invero, per lottare contro la criminalità e garantire che “il crimine non paghi”,
è necessario che Eurojust sostenga le autorità competenti nel rintracciare, con-
gelare, gestire e confiscare i proventi del reato all’estero. In tal senso Eurojust
può facilitare le procedure di cooperazione giudiziaria basate sul principio del
mutuo riconoscimento, quanto assicurare il coordinamento esecutivo delle
misure adottate, nei casi di indagini transnazionali. Nell’esecuzione di sequestri
e confische all’estero, il ruolo di Eurojust è stato indubbiamente potenziato da
parte del Regolamento 2018/1805; ruolo che non era mai stato espressamente
riconosciuto dagli altri strumenti giuridici operanti sul piano del mutuo ricono-
scimento, ossia né dalla Decisione quadro 2003/577/GAI né dalla Decisione
quadro 2006/783/GAI. I considerando numeri 43 e 44 del Regolamento indi-
viduano, infatti, Eurojust quale organo capace di fornire assistenza in merito a
questioni legate all’esecuzione di provvedimenti di sequestro e di confisca che
può essere attivato su impulso delle autorità di emissione e di esecuzione.
In concreto, le autorità nazionali che si rivolgono al desk italiano presso
Eurojust possono ricevere supporto attraverso:
- l’individuazione della base giuridica da utilizzare per ottenere l’esecuzio-
ne del sequestro o della confisca in un altro Stato. Come visto, molteplici sono
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