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LE PROCEDURE DI SEQUESTRO E CONFISCA ALL’ESTERO



             l’Italia, il Membro nazionale e i suoi assistenti
             sono magistrati che, con l’assunzione dell’inca-
             rico, sono stati collocati fuori ruolo organico
             della magistratura. Invece, gli esperti nazionali
             distaccati possono essere funzionari di polizia.
                  Gli  obiettivi  di  Eurojust  sono  definiti
             dall’articolo 3 della Decisione 2002/187/GAI
             e  sono  stati  recepiti  dal  legislatore  italiano
             all’articolo 5 della legge 41/2005 e consistono
             nello 1) stimolare e migliorare il coordinamen-
             to  tra  le  autorità  nazionali  competenti  degli
             Stati membri delle indagini e delle azioni penali         (Wikipedia)
             tra gli stessi nelle forme di criminalità grave transfrontaliera; 2) migliorare la
             cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare age-
             volando la prestazione dell’assistenza giudiziaria internazionale e l’esecuzione
             delle richieste di estradizione; 3) assistere altrimenti le autorità competenti degli
             Stati  membri  per  migliorare  l’efficacia  delle  loro  indagini  e  azioni  penali.
             Eurojust opera osservando tutti i trattati internazionali di cooperazione giudi-
             ziaria e le norme dell’Unione europea. L’attività di agevolazione dell’esecuzione
             dei sequestri e delle confische all’estero, specie quando si inserisce in un’azione
             di  coordinamento,  rientra,  dunque,  a  pieno  titolo  nella  mission  di  Eurojust.
             Invero, per lottare contro la criminalità e garantire che “il crimine non paghi”,
             è necessario che Eurojust sostenga le autorità competenti nel rintracciare, con-
             gelare, gestire e confiscare i proventi del reato all’estero. In tal senso Eurojust
             può facilitare le procedure di cooperazione giudiziaria basate sul principio del
             mutuo  riconoscimento,  quanto  assicurare  il  coordinamento  esecutivo  delle
             misure adottate, nei casi di indagini transnazionali. Nell’esecuzione di sequestri
             e confische all’estero, il ruolo di Eurojust è stato indubbiamente potenziato da
             parte del Regolamento 2018/1805; ruolo che non era mai stato espressamente
             riconosciuto dagli altri strumenti giuridici operanti sul piano del mutuo ricono-
             scimento, ossia né dalla Decisione quadro 2003/577/GAI né dalla Decisione
             quadro 2006/783/GAI. I considerando numeri 43 e 44 del Regolamento indi-
             viduano, infatti, Eurojust quale organo capace di fornire assistenza in merito a
             questioni legate all’esecuzione di provvedimenti di sequestro e di confisca che
             può essere attivato su impulso delle autorità di emissione e di esecuzione.
                  In concreto, le autorità nazionali che si rivolgono al desk italiano presso
             Eurojust possono ricevere supporto attraverso:
                  -  l’individuazione della base giuridica da utilizzare per ottenere l’esecuzio-
             ne del sequestro o della confisca in un altro Stato. Come visto, molteplici sono


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