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PANORAMA DI GIUSTIZIA MILITARE




          ribadita personalmente al militare prima dell’inizio del servizio, del suo integrale
          contenuto.
               Un  tale  approdo  interpretativo,  anche  se  per  certi  versi  comprensibile
          sotto il profilo della necessità che il soggetto comandato sia posto a conoscenza
          dello specifico servizio a cui è destinato, in passato è stato spesso applicato in
          maniera tanto radicale da portare a escludere la rilevanza di qualsiasi disposizio-
          ne di carattere generale che non fosse stata esplicitamente trasmessa, all’atto di
          intraprendere il servizio, al militare tenuto ad osservarla. In particolare sia la
          dottrina sia la giurisprudenza prevalenti negli anni ottanta avevano posto l’ac-
          cento sulla locuzione “consegna avuta”, utilizzata dal codice, che lascerebbe
          intendere la necessità di una “traditio” e, quindi, di un provvedimento indivi-
          duale, specificamente rivolto al singolo militare, contenente nel dettaglio tutte
          le disposizioni da osservare nello svolgimento del servizio .
                                                                  (5)
               Il citato orientamento risentiva, a nostro avviso, della particolare conside-
          razione rivolta alla condizione dei militari di leva, i quali rappresentavano la gran-
          de maggioranza dei soggetti di fatto impegnati nello svolgimento di servizi rego-
          lati da consegne e che inevitabilmente ricevevano (e spesso subivano malvolen-
          tieri) una formazione militare limitata all’essenziale, il che imponeva una verifica
          particolarmente rigorosa in ordine all’effettività di una efficace comunicazione
          sin nei dettagli delle prescrizioni di consegna presidiate dalla tutela penale.
               In realtà, un’equilibrata interpretazione della fattispecie non poteva (e a
          maggior ragione non può attualmente, in presenza di Forze armate professio-
          nali) non tener conto del dato normativo un tempo espresso nell’art. 11 del
          Regolamento  di  disciplina  militare  (DPR  31  ottobre  1964),  poi  trasfuso  nel
          vigente art. 730 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di
          ordinamento militare (D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 90) secondo cui: “la consegna
          è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee,
          scritte o verbali impartite per l’adempimento di un particolare servizio”. Tant’è
          che già negli stessi anni ottanta la giurisprudenza aveva affermato, in alcune
          pronunce di senso contrario, che: “tutte le disposizioni di carattere generale,
          specialmente quando la loro osservanza sia rilevante ai fini della corretta esecu-
          zione di un ordine specifico, formano parte integrante della consegna impartita,
          e ciò indipendentemente dalla circostanza di un loro specifico o diretto richia-
          mo nell’impartire l’ordine particolare ”.
                                             (6)
          (5)  In tal senso, tra le altre: Corte Militare d’Appello, Sez. Dist. Verona, 19 ottobre 1984, ABATE,
               in  RASS.  GIUST.  MIL.  1985,  pag.  729;  Corte  Militare  d’Appello,  Roma,  5  giugno  1985,
               BOTTINI, ivi, 1985, pag. 599; Cass., Sez. I, 29 ottobre 1986, BRUZZESI, ivi, 1987, pag. 93.
               In dottrina, con opportuni distinguo e per un quadro più completo di tale impostazione, si
               vedano: G. ROSIN, Considerazioni, op. cit., pagg. 423 e ss. D. BRUNELLI, voce Violazione di con-
               segna e abbandono di posto, in ENC. DIR., vol. XLVI, Giuffrè, 1993, pag. 794.
          (6)  Così: Cass., Sez. I, 28 maggio 1985, ABATE, in RASS. GIUST. MIL., 1985, pag. 756. Il caso

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