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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
La norma, in sistema con l’art. 621 c.m., definisce le principali modalità di
reclutamento del personale militare e detta alcuni principi fondamentali in
materia.
L’art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 20/2012, ha modificato il co. 4 dell’art. 633
c.m., con l’intenzione di sintetizzare il quadro normativo di riferimento,
riportando le eccezioni alla regola generale del reclutamento volontario
mediante procedura concorsuale. In tal senso sono stati indicati gli artt. 705
e 709 c.m. che prevedono speciali modalità di reclutamento che prescindono
da una vera e propria procedura concorsuale e costituiscono norme di favore
per determinate categorie di cittadini, definite protette. Il tentativo di com-
pletezza è rimasto tale, perché in sede correttiva non si è tenuto conto del-
l’art. 674 c.m. che contempla la nomina a ufficiale di complemento, senza
concorso e in via eccezionale, con eventuale richiamo in servizio nelle forze
di completamento, ai sensi dell’art. 987 c.m. In sintesi, siamo in presenza di
una puntualizzazione pleonastica, attesa la pacifica specialità delle norme
sancite dai su menzionati artt. 705 e 709 c.m. rispetto alla disciplina generale,
come emerge dal tenore letterale e dall’esegesi sistematica delle disposizioni
di riferimento.
II. L’art. 633, comma 1, c.m. definisce il reclutamento come il complesso
delle procedure e delle attività tecnico-amministrative necessarie per l’immis-
sione in servizio di personale militare e lo distingue in obbligatorio e volon-
tario.
La netta distinzione ha da sempre indotto a tenere distinte e separate le nor-
mative in materia di leva e servizio militare obbligatorio, caratterizzate dalla
coattività della prestazione personale, da quelle di natura professionale e
volontaria in genere .
(2)
Inoltre, sia nelle scienze militari, con particolare riguardo all’organica, sia
nella normativa amministrativa di settore, si è sempre distinto tra recluta-
mento, arruolamento e incorporazione, nel senso che solo il primo è un con-
cetto di genere che ricomprende gli altri due, riferiti a momenti temporal-
mente diversi e giuridicamente distinti che perfezionano la complessa proce-
dura del reclutamento.
In particolare, l’arruolamento è stato identificato con il provvedimento
amministrativo che attribuisce una peculiare qualità soggettiva, inserendo il
destinatario nell’ordinamento militare e, più esattamente, in uno specifico
ruolo militare (artt. 621 e 793 c.m.); è un tipo di provvedimento comune ai
reclutamenti volontari e coatti e può assumere diversità di forme e contenuti,
a seconda che sia adottato per il tempo di pace, in caso di mobilitazione, nel
tempo di guerra (ma oggi anche di grave crisi internazionale), ovvero in stato
(2) V. POLI, in R. DE NICTOLIS, V. POLI, V. TENORE, Commentario all’ordinamento militare, vol. IV,
tomo I, Roma, 2011, 129 ss.; F. BASSETTA, in IL PUBBLICO IMPIEGO NON PRIVATIZZATO, II,
Forze armate e Polizia, a cura di F. CARINCI, V. TENORE, Milano, 2007, 179 ss.; V. POLI,
Reclutamento, trasferimento e avanzamento del personale militare, Roma, 2007, 23 ss.; V. POLI,
Reclutamento, in L’ORDINAMENTO MILITARE, a cura di V. POLI, V. TENORE, Milano, 2006, II,
2 ss.; R. VENDITTI, Il diritto penale militare, cit., 56; A. M. SANDULLI, Manuale di diritto ammini-
strativo, Napoli, 1989, 15° ed., II, 994 ss.
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