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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




             La norma, in sistema con l’art. 621 c.m., definisce le principali modalità di
             reclutamento del personale militare e detta alcuni principi fondamentali in
             materia.
             L’art. 4, co. 1, lett. c), d.lgs. n. 20/2012, ha modificato il co. 4 dell’art. 633
             c.m.,  con  l’intenzione  di  sintetizzare  il  quadro  normativo  di  riferimento,
             riportando  le  eccezioni  alla  regola  generale  del  reclutamento  volontario
             mediante procedura concorsuale. In tal senso sono stati indicati gli artt. 705
             e 709 c.m. che prevedono speciali modalità di reclutamento che prescindono
             da una vera e propria procedura concorsuale e costituiscono norme di favore
             per determinate categorie di cittadini, definite protette. Il tentativo di com-
             pletezza è rimasto tale, perché in sede correttiva non si è tenuto conto del-
             l’art. 674 c.m. che contempla la nomina a ufficiale di complemento, senza
             concorso e in via eccezionale, con eventuale richiamo in servizio nelle forze
             di completamento, ai sensi dell’art. 987 c.m. In sintesi, siamo in presenza di
             una  puntualizzazione  pleonastica,  attesa  la  pacifica  specialità  delle  norme
             sancite dai su menzionati artt. 705 e 709 c.m. rispetto alla disciplina generale,
             come emerge dal tenore letterale e dall’esegesi sistematica delle disposizioni
             di riferimento.
             II. L’art. 633, comma 1, c.m. definisce il reclutamento come il complesso
             delle procedure e delle attività tecnico-amministrative necessarie per l’immis-
             sione in servizio di personale militare e lo distingue in obbligatorio e volon-
             tario.
             La netta distinzione ha da sempre indotto a tenere distinte e separate le nor-
             mative in materia di leva e servizio militare obbligatorio, caratterizzate dalla
             coattività  della  prestazione  personale,  da  quelle  di  natura  professionale  e
             volontaria in genere .
                               (2)
             Inoltre,  sia  nelle  scienze  militari,  con  particolare  riguardo  all’organica,  sia
             nella normativa amministrativa di settore, si è sempre distinto tra recluta-
             mento, arruolamento e incorporazione, nel senso che solo il primo è un con-
             cetto di genere che ricomprende gli altri due, riferiti a momenti temporal-
             mente diversi e giuridicamente distinti che perfezionano la complessa proce-
             dura del reclutamento.
             In  particolare,  l’arruolamento  è  stato  identificato  con  il  provvedimento
             amministrativo che attribuisce una peculiare qualità soggettiva, inserendo il
             destinatario nell’ordinamento militare e, più esattamente, in uno specifico
             ruolo militare (artt. 621 e 793 c.m.); è un tipo di provvedimento comune ai
             reclutamenti volontari e coatti e può assumere diversità di forme e contenuti,
             a seconda che sia adottato per il tempo di pace, in caso di mobilitazione, nel
             tempo di guerra (ma oggi anche di grave crisi internazionale), ovvero in stato

          (2)   V. POLI, in R. DE NICTOLIS, V. POLI, V. TENORE, Commentario all’ordinamento militare, vol. IV,
               tomo I, Roma, 2011, 129 ss.; F. BASSETTA, in IL PUBBLICO IMPIEGO NON PRIVATIZZATO, II,
               Forze  armate  e  Polizia,  a  cura  di  F.  CARINCI,  V.  TENORE,  Milano,  2007,  179  ss.;  V.  POLI,
               Reclutamento,  trasferimento  e  avanzamento  del  personale  militare,  Roma,  2007,  23  ss.;  V.  POLI,
               Reclutamento, in L’ORDINAMENTO MILITARE, a cura di V. POLI, V. TENORE, Milano, 2006, II,
               2 ss.; R. VENDITTI, Il diritto penale militare, cit., 56; A. M. SANDULLI, Manuale di diritto ammini-
               strativo, Napoli, 1989, 15° ed., II, 994 ss.

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