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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE
La norma si presenta coerente con il predetto principio generale di autosuf-
ficienza dell’ordinamento militare; in tal caso, infatti, è l’ordinamento milita-
re che consente all’amministrazione di rendere applicabili norme ad esso
esterne che come tali non sarebbero state direttamente utilizzabili .
(6)
V. 1. L’art. 633, comma 4, c.m., stabilisce la regola generale per la quale il
reclutamento volontario avviene mediante procedura concorsuale indetta
con apposito bando. Rimangono fuori le ipotesi speciali ed eccezionali con-
template non solo dagli artt. 705 e709 c.m., ma anche dall’art. 674 c.m.
L’art. 633, co. 4, c.m., esprime un principio generale immanente in materia
di provvista del personale pubblico, corollario dei valori costituzionali del
buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione (art. 97, co. 1,
Cost.), nonché della parità di accesso agli uffici pubblici mediante concorso
(artt. 51, co. 1, e 97, co. 3, Cost.).
Essa è conforme al quadro normativo generale quale si è andato stratifican-
do nel tempo (a partire dagli artt. 3, t.u.imp.civ.St. e 20, l. 29 marzo 1983 n.
93 - legge quadro sul pubblico impiego - per finire all’art. 35, co. 3, t.u.p.i.) .
(7)
Il giudice delle leggi, d’altra parte, ha tracciato negli anni una sorta di guida
all’impostazione costituzionalmente corretta delle questioni che riguardano
l’accesso ai pubblici uffici , che è stata fatta propria dalla giurisprudenza
(8)
amministrativa la quale, premesso che il meccanismo del concorso integra la
regola generale, ha ricostruito le relative deroghe in termini di eccezioni di
stretta interpretazione e necessariamente fondate su base legale ex art. 97, co.
3, Cost. secondo cui «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acce-
de mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge» .
(9)
Secondo una consolidata tradizione di pensiero, le procedure concorsuali
(che per il personale militare si identificano, in parte qua, con quelle di reclu-
tamento), vanno dalla pubblicazione del bando all’approvazione della gra-
duatoria definitiva dei vincitori (passando per le varie fasi della presentazione
delle domande di partecipazione e l’espletamento delle procedure tecniche di
(6) Per maggiori approfondimenti sul punto v. V. POLI, Le ragioni ed il significato della codificazione
dell’ordinamento militare, in GIURISDIZ. AMM., 2011, IV, 5.
(7) Per una ricognizione storica del principio, A. M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, 15
ed., Napoli, 1989, vol. I, 288 ss. Sul principio di concorsualità, in chiave meritocratica, per
l’accesso e la progressione in carriera dei “lavoratori contrattualizzati”, vedi gli artt. 2 e 5, l.
4 marzo 2009 n. 15, recanti i criteri per l’esercizio della delega, confluita nel d.lgs. 27 ottobre
2009, n. 150; in dottrina, V. TENORE, in IL MANUALE DEL PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO,
cit., 41 ss.; G. RICCI, Le progressioni di carriera dopo la riforma Brunetta: questioni di diritto intertem-
porale, in FORO IT., 2010, III, 635.
(8) Corte cost., 29 aprile 2010 nn. 149 e 150, in FORO IT., 2010, I, 1991; 5 marzo 2010 n. 81, ibi-
dem, 2278 con nota di G. D’AURIA, Ancora su nomine fiduciarie dei dirigenti pubblici e garanzie contro
lo «spoils system»; 23 marzo 2007, nn. 103 e 104, id., 2007, I, 1630, che si riconnettono tutte
alle fondamentali 23 luglio 1993 n. 333, id., 1995, I, 423 e 19 dicembre 1990 n. 453, id., 1991,
I, 395.
(9) Cons. St., sez. V, 12 luglio 2010 n. 4475, in FORO IT., 2010, III, 611; sez. V, 19 novembre 2009
n. 7243, in GIURISDIZ. AMM., 2009, I, 1487; dalla su citata giurisprudenza emerge un interes-
sante compendio delle eccezioni ammissibili alla regola del concorso pubblico (da scrutinarsi
con rigore), in materia, fra l’altro, di scorrimento delle graduatorie, progressione verticale di
carriera, concorsi riservati agli interni, individuazione dei relativi requisiti.
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