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COMMENTARIO AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE




             -  il bando deve essere interpretato secondo il criterio formale (da parte del
               giudice e dell’amministrazione), con esclusione di letture ermeneutiche in
               funzione integrativa, con l’applicazione automatica dell’esclusione laddo-
               ve  sia  violata  la  normativa  di  gara  e  la  conseguente  qualificazione  del
               potere di esclusione in termini di potere vincolato, anche a tutela dell’af-
               fidamento e della par condicio dei candidati ;
                                                      (23)
             -  il bando è integrato dalle vigenti norme (di legge e regolamento) che non
               siano in esplicito contrasto con esso (etero integrazione della disciplina di
               gara), mentre se è difforme da esse, non può essere disapplicato da parte
               dell’amministrazione o del giudice, dovendo essere oggetto in parte qua di
               specifica impugnativa ;
                                   (24)
             -  le operazioni concorsuali sono insensibili allo ius superveniens a meno di
               esplicita modificazione del bando, ovvero della sopravvenienza di norme
               il cui oggetto sia costituito proprio dalla disciplina retroattiva della proce-
               dura concorsuale ;
                               (25)
          (23)  Cons. St., sez. V, 19 giugno 2009 n. 4104, in Arch. giur. oo. pp., 2009, 522; sez. IV, 8 giugno
               2000 n. 3283, in www.giustizia-amministrativa.it; Cons. giust. amm., 9 giugno 1998 n. 335, in
               Cons. Stato., 1998, I, 1069.
          (24)  Cons. St., ad. plen., n. 9 del 2011 cit.; sez. IV, n. 2567 del 2006 cit.; sez. VI, 31 maggio 2005,
               n. 2603, in CONS. STATO., 2005, I, 1112; in termini sez. V, 21 febbraio 2005 n. 579, id., 2005,
               I, 252; ad. plen. n. 1 del 1998 cit. Sul rapporto fra disapplicazione e risarcimento del danno
               sotto l’egida della normativa processuale antecedente il c.p.a., v. Cons. St. sez. VI, 21 aprile
               2009 n. 2436, in Foro it., 2009, III, 536, con nota di TRAVI, cui si rinvia per la ricostruzione
               storica del problema della cosiddetta “pregiudiziale” attraverso l’esame della dialettica giuri-
               sprudenziale fra adunanza plenaria del Consiglio di Stato e sezioni unite della Corte di cas-
               sazione; sez. VI, 18 giugno 2002 n. 3338, in FORO IT., 2003, III, 311, che ha negato al giudice
               amministrativo la possibilità di disapplicare un provvedimento non impugnato al solo fine di
               un giudizio risarcitorio; per il superamento di tali tesi alla luce della nuova disciplina recata
               dall’art. 30 c.p.a., cfr. Cons. St., ad. plen., 23 marzo 2011 n. 3, in Foro it., 2011, III. Neppure
               devono ingannare le suggestioni provenienti dal diritto comunitario sulla eventuale disappli-
               cazione del bando da parte della p.a. e del giudice, allorquando sia necessario dare tutela a
               posizioni soggettive di derivazione comunitaria; sul tema generale e sulla inesistenza di un
               tale illimitato obbligo, Cons. St., sez. IV, 5 luglio 2010 n. 4244, in FORO AMM. - CONS. STATO,
               2010, 1416; sez. V, 19 maggio 2009 n. 3072, in URBANISTICA E APPALTI, 2009, 1097, con nota
               adesiva di FRANCO; Corte giust. 27 febbraio 2003 causa C-327/00, in FORO IT., 2003, IV, 474,
               con nota di BARONE; in materia di reclutamento nelle Forze armate non vi sono situazioni
               soggettive tutelate dal diritto comunitario giacché l’U.E. non ha esercitato, allo stato, le com-
               petenze in materia (fatta salva l’applicazione dei principi generali e delle norme specifiche in
               tema di accesso al lavoro e tutela contro le discriminazioni); nello stesso senso cfr. Cons. St.,
               sez. IV, 2 febbraio 2011 n. 751, in FORO IT., 2011, III; sez. IV, 25 marzo 2005, n. 1273, in
               Cons. Stato, 2005, I, 525; Cons. St., sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7956, id., 2004, I, 2595;
               Corte giust., 11 marzo 2003 causa C-186/01, in FORO IT., 2003, IV, 148.
          (25)  Cons. St., ad. plen. n. 9 del 2011 cit., che ha escluso la lesione dell’affidamento legittimo del
               privato sia in presenza di norme retroattive recanti una delle possibili interpretazioni della
               disciplina presupposta ex se ambigua, sia in relazione alla giurisprudenza della Corte europea
               dei diritti dell’uomo (formatasi sull’art. 6 della Cedu), allorquando la legge sopravvenuta non
               ha lo scopo di interferire con processi in corso ma è stata essa stessa causa dell’insorgere di
               controversie; sez. V, 3 settembre 1998 n. 591, in CONS. STATO, 1998, I, 1293; sez. V, 11 mag-
               gio 1998 n. 224, id., 1998, I, 860; secondo Cons. St., comm. spec., 3 luglio 2000, n. 818/99,
               in RIV. GIUR. SCUOLA, 2003, 150, le norme espressione di ordine pubblico economico vanno
               applicate a tutti i procedimenti in corso, con l’avvertenza però che non sia chiusa la relativa

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