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ART. 633 RECLUTAMENTO



               interessi pubblici con effetti nei confronti di una pluralità indeterminata di
               destinatari, costituente la lex specialis della procedura, ovvero il compendio di
               regole (e, in particolare, quelle afferenti alle cause di esclusione), cui devono
               necessariamente attenersi i candidati e gli organi amministrativi in concreto
               deputati alla selezione del personale .
                                                 (18)
               La natura programmatoria ed il carattere imperativo del bando hanno note-
               voli ricadute pratiche che si enumerano sinteticamente:
                -  le norme del bando costituiscono lex specialis limitatamente alle procedure
                  concorsuali, mentre lo stato giuridico, il trattamento economico e la pro-
                  gressione in carriera sono disciplinate in via tendenzialmente esclusiva
                  dalle norme primarie ;
                                      (19)
                -  il bando, al pari della determinazione a indire il concorso, è sottratto all’ob-
                  bligo generale di motivazione sancito dall’art. 3, co. 2, l. n. 241/1990 ed alle
                  garanzie partecipative previste dall’art. 13, della medesima l. n. 241 ;
                                                                               (20)
                -  in caso di non conformità del bando con le fonti di rango primario o rego-
                  lamentare, esso deve sempre essere applicato, in quanto lex specialis, e dunque
                  con efficacia derogatoria rispetto alla normativa generale, nonché in virtù del
                  principio  di  autolimitazione  che  incide  anche  sull’amministrazione ;  del
                                                                                (21)
                  pari il bando non può essere disapplicato dal giudice amministrativo ;
                                                                               (22)
             (18)  Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2013, n. 1969, in FORO AMM.-Cons. Stato, 2013, 950 (m); per il
                  quale il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini stret-
                  tamente letterali, per cui le regole da esso risultanti vincolano rigidamente l’operato dell’am-
                  ministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità; ciò in
                  forza del principio di tutela della par condicio dei concorrenti, che sarebbe pregiudicata ove
                  si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis e dell’altro più
                  generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l’amministrazione
                  si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della
                  procedura selettiva. Inoltre, Cons. Stato, sez. II, 20 gennaio 2012, n. 5659/10, in www.giusti-
                  zia-amministrativa.it, per il quale l’amministrazione è tenuta al rispetto della normativa alla
                  quale si è autovincolata con il bando di concorso e che essa stessa ha emanato sulla base di
                  un giudizio ex ante.
             (19)  Cons. St., sez. V, n. 2311 del 2011, cit.; sez. IV, 9 maggio 2006, n. 2567, in GIUST. CIV., 2006,
                  I,  2995,  fattispecie  relativa  al  provvedimento  di  esclusione  dall’arruolamento,  nel  ruolo
                  volontari in ferma breve per l’anno 2005, di un soggetto condannato ex art. 444 c.p.p. per il
                  reato militare di cui all’art. 147 c.p.m.p. in esecuzione di una clausola del bando che indivi-
                  duava quale autonomo requisito di partecipazione la mancanza di condanne per delitti non
                  colposi e di applicazioni di pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: il Consiglio ha ritenuto che tale
                  clausola del bando abbia assunto la condanna cosiddetta patteggiata come elemento storico,
                  oggettivamente impeditivo ex se del reclutamento, a prescindere dalle modalità di estinzione
                  del reato divisate dall’art. 445, co. 2, c.p.p.; sez. IV, 6 febbraio 2001 n. 3142, in DIRITTO MILI-
                  TARE, 2002, fasc. n. 1, 113; sez. IV, 19 marzo 1991 n. 201, in CONS. STATO, 1991, I, 365.
             (20)  In questo caso si mette in rilievo che la determinazione a indire il concorso, oltre ad avere
                  una platea di destinatari finali indeterminata (i possibili candidati esterni o interni), è atto
                  interno e, anche sotto tale profilo, non deve essere accompagnata da alcuna motivazione, cfr.
                  Cons. St., sez. V, n. 7243 del 2009, cit.; in dottrina, in senso conforme, L. BUSICO, op. cit., 118.
             (21)  Cons. St., sez. IV, n. 2567 del 2006, cit.; ad. plen. n. 1 del 1998, cit.; sez. VI, 4 marzo 1998 n.
                  241, in CONS. STATO, 1998, I, 423; sez. V, 18 agosto 1998 n. 1269, ibidem, 1998, I, 1166; Cons.
                  giust. amm., 30 novembre 1993, n. 446, in GIUR. AMM., sic., 1993, 743.
             (22)  Cons. St., sez. IV, 27 novembre 2010 n. 8297, in www. giustizia-amministrativa.it; fattispecie
                  relativa al reclutamento di allievi ufficiali del ruolo aeronavale della G.d.f.; sez. IV, 22 settem-
                  bre 2005, n. 5005, in FORO AMM. - CONS. STATO, 2005, 2583.

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